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Statuto del 1530
 

STATUTO DI TOLFA

(Nella trascrizione di Domenico Buttaoni )

 

A laude, in nome, honore, e riverenza dell'Onnipotente, et Immortale Dio, della gloriosissima Vergine sua madre, delli gloriosi Apostoli Pietro, e Paolo, e di S. Eggidio Protettore della Tolfa, e di tutti li santi del Cielo, ad onore, stato, e riverenza della S.ta Romana Chiesa, del SS.mo in Christo Padre nostro Clemente per la divina gratia Papa Settimo, e delli Rev.mi Signori Cardinali, et ad honore e felice esaltatione delli Rev. Signori Chierici, e Presi­denti della Rev. Camera Apostolica di detta Terra della Tolfa vecchia Governatori, et al bono, e pacifico, e tranquillo stato, manutentione, et esaltatione del Communo, e Popolo di detta Terra.

Questo è il libro delli statuti del commune di detta Terra della Tolfa pre­detta fatto, e composto con sommo studio etc. per li spettabili omini Eggidio Fatio da Ronciglione Capitano Romano, Francesco di Paolo Celli, Marcantonio di Lorenzo, Nicolao di Cacciota, Ja­como del Francioso, e Filippo del Rosso della Tolfa predetta per l'autorità a loro data, et attribuita dal Conseglio generale di detta Terra nella Chiesa di S. Eggidio adunato, e congregato al sono di campana e voce del Castaldo secondo il solito, et in detto Consi­glio eletti, assunti, e deputati nel tempo dell'offitio, e Podestaria del detto Sig. Eggidio e del detto Nicolao Camerlengo, e Julio Jacintio, e Santulo Scanzano Officiali di detta Terra, scritto, letto, e volgarizzato a tutto il Popolo di detta Terra per me Julio Gia­cinti publico Notario e scrivano delli prefati Ser Eggidio, France­sco, Marcantonio, Nicolao, Giacomo, e Filippo a questo special­mente deputati sotto Panni di Nostro Signore Giesu Christo 1530, Inditione 3a, e nel Pontificato del SS.mo in Christo Padre nostro Clemente 7°. E per commissione del Rev. Monsig. de Suderini della Rev. Camera Apostolica Chierico dignissimo, e Governatore della Tolfa, e di Mattia de Joanni Gasparo Camerlengo, Orfeo del Rosso, e Joanne Domenico di Andrea Bravo Officiali di detta Terra transuntato, e scritto de latino in volgare per me Julio sopradetto li 1546, Inditione 4a, e nel Pontificato del SS.mo Papa nostro in Christo Paolo 3°, anno di esso XII.

 

LIBRO PRIMO DEL REGIMINE

 

In prima statuimo, ordinamo, e dichiaramo che per l'avvenire in questa Terra della Tolfa ci siano dui consigli Generale, e Segreto, e che il generale costi di due parti d'homini della Tolfa delle tre di detta Terra, et il segreto di dodici homini, computati il Camer­lengo, e dui Officiali di detta Terra eletti a detti Consigli per dui anni.

 

Come si elegga il Consiglio Segreto

 

Item statuimo etc. che l'elettione del Consiglio segreto si servi il modo, et ordine che segue. Che il Camerlengo et Officiali quali allora l'officio esercitaranno debbano nominare quattro homini delli migliori di detta Terra, e che siano di espressa ragione eletti, e deputati ad eleggere il Consiglio segreto, e giurino detti quattro omini di eleggere nove homini di detta Terra migliori, et idonei li quali siino consiglieri del Consiglio segreto per dui anni, e che non siino minori di età di anni 25 e siano di detta Terra, o vero abitanti di detta Terra per anni dieci, e si facci una pallotta nella quale si ponghino detti nove homini eletti, e si cavino nel principio dell'anno, e giurino nel principio del loro officio di bene, e legalmente l'offitio loro esercitare, e tutte quelle cose consigliare, e fare, che tornino ad onore, stato, e commodo della S.ta Romana Chiesa e de detta Terra della Tolfa, e pace, e quiete del commune predetto e di ogni, e qualunque persona di esso commune, questo intendendo che nel Conseglio segreto non ci possino essere Padre e figliolo ne fratelli carnali insieme.

 

Come si faccia, e s'intenda il Consiglio Generale

 

Item statuimo etc. che il consiglio generale sia, e s'intenda che di tre parti d'homini, e persone di detta Terra costi di dui parti compu­tati Camerlengo, et Officiali, e li altri nove del consiglio segreto, che tutti faccino detto numero di dui parti.

 

Del modo, et ordinatione di congregare il Conseglio Generale, e Segreto

 

Item statuimo etc. che nel congregare il Consiglio Generale o vero Segreto si servi il modo, et ordine infrascritto. Che ciascun con­sigliere sia chiamato per il Castaldo del commune personalmente, o vero in casa della sua solita habitatione specificando l'ora dalli Officiali dichiarata, e deputata, li quali Officiali habbino a con­vocare detto Consiglio quante volte a loro parerà necessario, e così chiamati siano tenuti venire ogni causa cessante ecetto per grave infermità, o vero assenza dal Territorio di detta Terra sotto pena di un carlino, la qual pena subito riscoter si debba per il Potestà, et applicare la metà al Commune, e l'altra al Potestà che farà l'esecutione, e che nullo il quale non sarà di detto Consiglio segreto debba stare in detto Consiglio ecetto se non fosse da detti Officiali chiamato sotto pena di cinque carlini come sopra d'ap­plicarsi, e di fatto per il Podestà et Officiali sia cacciato.

 

Della positione da farsi e proponersi in Consiglio

 

item statuimo che l'Officiali siano tenuti far scrivere per il Cancelliere le positioni da farsi nel Consiglio da congregare, e se dette posi­tioni fossero gravi, quelle far notificare per il Castaldo, o vero per se medemi si faranno da tener segreti alli consiglieri pre­detti, et habbino tempo di pensare, e di poi che sederanno in Gonsiglio il Camerlengo proponga quelle cose, che saranno da proporre, e mentre parla nullo altro presuma far parola alcuna; similente quello il quale parlarà non ardisca dire niente in contumelia, odio, o vero inimicitia di alcuno, ne sia lecito ad alcuno in detto Consiglio dire, o vero consigliare eccetto una volta, manco levarsi dal suo luogo, e con altri conventicola fare, o vero inonestamente clamare, e tutte queste cose in questo Capitolo contenute s'osservino sotto pena di un carlino per ciascun contrafaciente da esiggere et applicarsi come sopra.

 

Che nullo Consiglio si faccia senza la presenza del Podestà

 

Item statuimo etc. che nullo consiglio far si debba generale, o vero se­greto senza presenza del Podestà di detta Terra, e Cancelliere, e sia tenuto il Podestà dapoi che sarà chiamato ire al consiglio ad hora statuta, e se non ci andarà nientedimeno si facci detto con­siglio nonostante l'assenza del Podestà. Torna su

 

Che niuna cosa si proponga in Consiglio Generale se prima non sarà ottenuta e deliberata in Consiglio secreto

 

Item statuimo che se l'ordinato numero di consiglieri del Consiglio generale, o vero segreto al costituto tempo non si convenisse, nientedimeno se delle tre parti di esso due parti si convenissero detti consigli far si possino; et il Podestà in detto tempo sia tenuto li consiglieri, e li assenti punire, et seguire come di sopra e nien­te s'intenda concluso in detti consigli, eccetto quello che per due parti delle tre approbato fosse, del quale sarà rogato il Cancel­liere del Commune, ne si possi alcuna cosa in Consiglio generale proporre, se prima non fosse in consiglio secreto deliberata si do­vesse proporre in detto consiglio generale, e li Officiali non deb­bano, ne possino congregare il Consiglio generale senza la detta approbatione del Consiglio secreto.

 

Della elettione del Camerlengo et Officiali

 

Item statuimo che in detta Terra siano un Carmelengo e dui Officiali, l'offitio de quali duri per quattro mesi, e siano eletti nel modo, et ordine sopradetto. Cioè che quelli che eleggono il Consiglio se­greto elegghino detti Camerlengo, et Officiali di detta Terra delli migliori, et idonei li quali amino il bene e l'honore del Commune, e d'ogni altra persona, li quali dicidoto homini così eletti per detti quattro homini boni siano imbussolati, e siano officiali del com­mune per detti dui anni, e si faccino sei pallotte, et in ciascuna di esse si ponghino tre di detti dicidotto eletti, et ogni quattro mesi s'estraha una pallotta, e quelli tre che saranno descritti in detta pallotta siano officiali per quattro mesi, quali finiti si estrahino l'altri tre per li quattro altri mesi, e secondo che seguirà per in­sino alla fine delli dui anni, e finiti li dui anni s'elegghino nel modo predetto come di sopra e siano imbussolati altri dicidotto, li quali officiali giurino il loro officio senza fraude; ne si possa alcuna cosa deliberare e trattare o vero eseguire ecetto se prima infra essi non sarà ottenuta concorrenti in detta deliberatione e sentenza dui di essi.

 

Come se supplisca in loco de li Morti, o vero absenti

 

Item statuimo, ordiniamo, e dichiaramo, che se alcuno del Consiglio segreto, o vero Camerlengo, o vero Officiale morisse, o vero fusse absente, e non ritornasse infra venti giorni, allora, et in detto caso siono nominati tre per il Camerlengo, et Officiali predicti, et in consiglio segreto, quello, che haverà più voce sia in loco de lo absente, o vero del Morto.

 

In che modo se possino spendere li denari del Comuno

 

Item statuimo, ordiniamo, e dechiaramo, che li prefati Camerlengo, et Officiali nelle spese delli denari spettanti al Comuno predicto far possino quale ascenda oltre alla quantità da sei libre e per ciaschedun altra spesa da sei libre in su sia dichiarata, e prenta in consiglio segreto, et ogni quantità di denari poner si debia in mano del Camerlengo et ogni volta, che se trasgredisse siano pu­niti per pena in doppio, applicando per la metà al Comune, per la quarta parte al relevante, e l'altra quarta parte al Potestà che farà la essecutione.

 

Che non possino essere in nel medesimo Officio Consanguinei

 

Item statuimo, ordiniamo, e dichiaramo, che in un medesimo officio, non possino essere alcuni li quali insieme se appartenghino per insino in secondo grado de Consanguineità inclusivamente, vide­licet Patre, e Figliolo, e Fratelli.

 

Del scindicato degl'Officiali

 

Item statuimo, ordiniamo, e dichiaramo, che il Camerlengo et Officiali sindicar si debiano per il Camerlengo, et Officiali seguenti li quali estratti saranno finito il loro officio, li quali Camerlengo et Offi­ciali siano tenuti per mezzo de iuramento infra termine di dieci giorni sententia condenatoria, o vero absolutoria haver dato, al­tramente siano cassi sotto pena di cinque libre per ciascheduno in questo obcurrente applicanda per tre parte al Comuno e la quarta parte al Potestà, che farà la essecutione e de novo li altri se eleghino in nel medesimo modo.

 

Del Officio deli Cancellieri, e loro electione

 

Item statuimo, ordiniamo, et dechiaramo, che il Cancelliero de dicto Comune sia Notaro de dieta Terra, e duri mesi quattro et epso eleger debino il Camerlengo et Officiali per il tempo loro, che staranno, e sia tenuto il detto Cancigliere a tutte le cose che si contengano in nel presente volume, videlicet sia Notaro a rice­vere tutti li istrumenti se hanno da fare per diete Comuno in li quali altro Notaro non sia valido ne possi adoprarsi et a scrivere ogni, e qualunque lettra e decreti del detto Comuno a lui com­misso, et legere, e dechiarare e adscrivere ogni, e qualunque pe­titione in ciasche Consiglio se haverà da proponere, e de quelli a detti Consiglieri dichiarare il decreto Consiglio, e voto opten­te, le lettre da mandarse, et ogni, e qualunque altra cosa fare, secondo che da detti Officiali, e Consiglio segreto li sarà commesso.

 

Dell'offitio del Podestà

 

Item statuimo etc. che il Podestà della Terra della Tolfa sia tenuto nell'entrare nel suo offitio giurare corporalmente con le mani toccando le scritture ad honore di Dio, e della S.ta Madre Chiesa e stato pacifico di essa Terra, le cose utili fare, e quelle inutili pretermettere, sia tenuto osservare, et fare osservare tutti li statuti, et ordinamenti fatti, e da farsi in detta Terra per haver l'autorità, e potestà, e la ragione, e giustitia secondo quella a ciascuno ministrare, massime alli Pupilli, Vedove, Ospedali e lochi pii et altre miserabili persone, e finito il suo offitio stare al Sin­dicato per tre giorni, et esso sindicar debbano li sindici, li quali eleggere e deputare a detto sindicato debbino il Camerlengo, et Officiali in quel tempo esistenti, et ogni, e qualunque cosa fare, et osservare le quali all'officio della sua Podestaria appartiene conoscere tanto di raggione, che di consuetudine, e contravenen­do a dette cose caschi in quindici carlini di pena da applicarsi a detto commune. Il qual Podestà habbia omnimoda potestà in detta Terra, e suo Territorio mera, e mista da fare reale, e per­sonale esecutione, e sia tenuto infra un mese in principio del suo offitio ponere pace, concordia infra l'omini di detta Terra inimicati, e discordanti in quanto per lui si potrà. Il qual Pode­stà non si possa dal detto offitio partire senza licenza del Ca­merlengo et Officiali di quel tempo, habbia detto Podestà arbi­trio d'imponer pene a quelli che contravenissero alli suoi man­dati di una libra, et alli rissanti nelle risse libre cinque d'appli­carsi per la metà al Podestà e l'altra al Communo di detta Terra. Torna su

 

Delle feste da celebrarsi

 

Item statuimo che per riverenza dell'Onnipotente Dio, della B.ma Vergine Maria sua madre il Podestà di detta Terra le feste infra­scritte, cioè la festa della Natività del Signore, dell'Epifania, di Pasqua di Resurettione, dell'Assunta, della Pentecosta delli Apo­stoli, del Corpo di Cristo, di S. Eggidio, di S. Sebastiano, di S. Roc­co, di S. Marco, e di tutti l'altri dalla Chiesa commandati, da ogni, e qualunque persona di detta Terra, e suoi habitanti sotto pena di una libra eccetto l'estate da portar grano alla Tolfa, e nelle vendemmie.

 

Delle vendemmie da farsi

 

Item statuimo che niuno di qualunque grado, o conditione ardisca: ne presuma vendemmiare, o far vendemmiare avanti la festa di S. Angelo del mese di settembre senza licenza del Camerlengo, et Officiali di detta Terra sotto pena di due libre d'applicarsi la metà al Podestà, e l'altra al commune.

 

 

Della custodia della Terra

 

Item statuimo che l'homini di detta Terra siano tenuti in ogni tempo secondo parerà al Camerlengo, et Officiali, tanto di notte, quan­to di giorno guardare la porta, et altri luoghi consueti di detta Terra sotto pena di una libra.

 

Quando si hanno a tenere le porte chiuse

 

Item statuimo che per esattione di date, et altre collette adunati li Consigli, e per altre cose emergenti, si tenghino le porte di detta Terra chiuse, quante volte per le predette cose da farsi dal Pode­stà, Camerlengo, et Officiali parerà opportuno.

 

Che sia lecito a ciaschuno portar fuori della Terra le sue robbe mobili

 

Item statuimo che qualunque persona volesse uscir di detta Terra et in essa non più habitare possa portar liberamente con se tutte le sue robbe mobili, et le cose stabili tenere possedere usare alie­nare se vorrà, et fare ogni altra cosa, che puol fare, e disporre chi è padrone.

 

Del modo et ordinatione di fare li stimatori o appretiatori del Communo

 

Item statuimo che in detta Terra siano dui stimatori di danni dati, e di tutte l'altre cose da stimarsi, et il loro officio duri per un anno, e nominare li debbano quelli quattro deputati a fare il consiglio segreto, e tale sia l'ordine, che detti homini debbano nominare quattro boni, et esperti periti homini, e far due pallotte, et in una di esse ponere due delle quali una se ne extraa per ciaschedun anno e la loro stima, et appreciamento habbia firmità; iurar deb­bino in principio del loro officio bene, diligentemente esercitare senza odio amore prece prezzo, e de tutti mal grato, et habino per loro salario, e mercede per ciasche extima, o vero apprezza­mento infra il tenimento de ditta Terra baiocco uno, e mezzo per ciascheduno, e for del Teritorio, carlino uno per ciascheduno.

 

Dello Officio de li Viali

 

Item statuimo, ordiniamo, et dichiaramo che li sopra detti homini debbino elegere, e nominare due boni e probi homini, li quali lo officio delli Viali fare, et esercitare debino e quelli imbusulare in una pallotta et se extrahino in principio del anno et il loro officio duri per dui anni, li quali iurar debbino in principio del loro offi­cio bene, e diligentemente esercitare.

 

Che il Potestà observi li Statuti

 

Item statuimo, ordiniamo e dichiariamo, che il Potestà della Terra della Tolfa observi tutti li Capitoli dello Statuto del Comune preditto inserti in questo volume, et la pena in essi Capitoli de­chiarata applicanda al Comuno preditto.

 

De non ponere a tortura senza presenza del Camerlengo et Officiali

 

Item statuimo, ordiniamo e dichiaramo, che il Potestà non possi alcun ponere ad tortura senza presenza del Camerlengo et Officiali o vero alcuno de essi, et si epso Potestà contrafarà caschi in pena de libre dieci, e quandi li Officiali saranno recerchi e non vor­ranno esser ne epsi ne alcuno di epsi, non obstante l'assenza delli Officiali possi il Potestà dar tortura in peroche non receda dala forma della ragione.

 

Che il Potestà non possi procedere per inquisitione nei maleficii da libre dieci in giù

 

Item statuimo, ordiniamo e dechiaramo, che il Potestà del Comuno predicto non proceda, né proceder possi da due libre in giù per inquisitione, né proceder possi contra alcuno de parole iniuriose ditte contro ad alcuno in absenza de quello del quale sono dicte le parole, et se si procederà il processo non vaglia de epsa ra­gione excepto alcun Capitolo dello Statuto altramente parlasse, o vero fossero dicte in presensia del Potestà.

 

Che il Potestà possi cognoscere in li atti pendenti

 

Item statuimo, ordiniamo e dichiaramo, che il Potestà possi cogno­scere in tutti li atti pendenti, tanto civili quanto criminali e de ogni e qualunque altri acti del suo precessore, e secondo essi atti procedere, e li reperti culpevoli condennare et absolvere, secondo la ragione, e forma delli statuti de dicta Terra, tanto in maleficii extraordinari, quanto in danno dati e dia termine alli accusati octo giorni da poi la risposta a fare ogni loro defensione, e fatta la resposta in essa accusatione et inquisitione proceda innanti secondo la forma deli Capitoli del presente Statuto. Torna su

 

Che li accusatori, e denuntiatori si possino ricevere in giorni di domenica, e di festa

 

Item statuimo, ordiniamo e dichiaramo, che in li giorni di festa e di domenica al Dio solennemente indicate il Potestà possi ricevere le accusatione, e denunciatione, o vero inditio delle cose exstraor­dinarie, e danni dati, et ogni giorno iuridico, et festivo in qua­lunque modo solennemente procedere, et ogni, e qualunque cosa fare, le quali in se preditte saranno opportune et vaglino, e tenghino, come se in li giorni giuridici fussino fatte.

 

Della assignatione de libri per il Camerlengo del Comune

 

Item etc. che il Camerlengo del Comune, il quale per il tempo sarà, sia tenuto, e debba in fine del suo officio al altro Camerlengo susse­guente assegnare tutti li libri pegni bolle istrumenti privileggi, e tutte le altre cose del Comune, le quali appresso di esso sono con solenne inventario, et ancora li nomi deli debitori, e creditori di esso Comuno, con le cause e in le quali sono tenuti pagare, overo creditori ricevere sotto pena de libre cinque, e similmente il Camerlengo subseguente sia tenuto ricevere tutte le cose sopra ditte sotto detta pena, infra termine de quindici giorni.

 

Se alcuno domandarà il vedere de li Officiali

 

Item etc. che il presente Capitolo prevaglia alle altre cose opposte nel presente volume de Statuto, che se alcuno sarà accusato, o vero denuntiato, et il la sua resposta domanderà il vedere delli Offi­ciali sopra il danno dato, del quale fusse accusato, o vero inqui­sito, e se sentesse gravato della estimatione delli Stimatori, o vero apprezzatori, che li Officiali del Comuno vadino a vedere dicto danno dato, e siano tenuti infra tre giorni dal dì che sarà fatta la petitione con accusato o accusatore, o vero patrone della cosa dannificata, ire a vedere dicto danno, e ditte parte debino stare ad lo apprezzamento, o vero extima de dicti Officiali, et il Potestà sia tenuto e debbia senza strepito e figura de sudicio astringere lo accusato, o vero denuntiato a pagare al dicto accu­satore. o vero patrone della cosa dannificata tutto quello che per detti officiali fusse apprezzato sotto pena secondo, che a lui par­rà de imponere.

 

Fine del primo libro

 

LIBRO SECONDO DEL CIVILE

 

Del modo di citare, e di procedere in cause civili

 

Item statuimo che chi sarà citato personalmente, o vero in casa per il Castaldo della Corte a bocca e a petitione delli altri, tre volte in tre giorni sia tenuto comparire, e la 3a volta se è nella Terra, e se non è nella Terra, li si dia il termine secondo la distanza del luogo, e qualità delle faccende, e se in detto termine non sarà venuto s'habbia per confesso, e lo Attore contra di lui possa fare, o vero produrre a parole o vero in scritto contro esso non com­parente la sua petitione, e giurare di calunnia, e contra esso do­mandare l'esecutione, et habbia detto contumace termine tre gior­ni, refacendo le spese a purgar la contumacia, li quali passati non sia più udito; e se verrà, e confessarà si dia a lui il termine di tre giorni a pagare se la quantità sarà di dieci carlini infra, e se sarà da dieci carlini in sopra per insino alla somma di dieci du­cati, se li dia il termine di dieci giorni, e da dieci ducati in sopra se li dia il termine di quindici giorni; e se domandarà la copra, o vero termine a rispondere, se la petitione sarà a parole, habbia termine tre giorni a rispondere, se sarà scritta per modo di libello, habbia il termine di cinque giorni a rispondere delibe­ratamente, e dare le sue eccettioni; e per detta risposta le parti siano tenute, e debbano giurare di calunnia, e per detta risposta negando, o confessando, la causa sì contestata e per contestati si habbia, non ostante che nell'eccettione del libello, o vero petitio­ne si rispondesse non con animo di contestare la lite, e questo per edilatare il giuditio, e se haverà negato, si dia il termine all'attore di cinque giorni a provare l'inobedienza; et il Potestà habbia per caposoldo baiocchi quattro per ciascun ducato di car­lini dieci per quanto sarà la somma da pagarsi per detto attore in questo modo, cioè nella prima petitione la mezza parte, et il resto in fine della lite se la causa sarà sopita per sentenza defini­tiva per il prefato Potestà, o vero per sentenza, o vero laudo de arbitri, o vero le parti in qualunque modo fossero concordi; e della presentatione delle scritture niente si paghi.

 

Del termine da statuire alli debitori, et esecutione da farsi contro di loro

 

Item etc. che qualunque persona in giuditio fosse condannata legitima­mente sia tenuta, e debba al suo creditore infra il termine sopra­detto sodisfare, la qual cosa se non farà il Potestà contro il pre­detto, possi fare reale esecutione primo di cose mobili, secondo de immobili, terzo delli nomi de debitori, le quali cose se non le haverà o per fideiussore, o vero altramente legitimamente sodisfare non volesse, o vero non potesse, sia posto in carcere, dove sia ritenuto a spese del detento perinfino che haverà del tutto sodisfatto, o ceduto alli beni in forma di raggione solita, e consueta. Torna su

 

Della probatione da farsi

 

Item etc. che qualunque persona haverà domandato ad altri in corte qualunque de denari, e robbe, somma, e quantità, e quella pro­vare non possi, ecetto che per un testimonio idoneo, e addo­mandi se debba prestare a lui il giuramento in defetto della piena probatione, se è persona di bona conditione, e fama, il Potestà a sua petitione li debba dare il giuramento, li quali giu­ramenti si dell'attore, che del testimonio relevar debbano detto attore per infino alla quantità di libre quindici, come se legiti­mamente per dui testimonii provasse, et per infino a detta quan­tità il Potestà condanni il reo, et eseguisca.

 

Del modo di procedere sopra l'istrumenti publici

 

Item etc. che se alcuno haverà prodotto in presentia del Potestà istro­mento publico non corroso, ne cancellato, et in nullo vitiato, e di esso haverà domandato la petitione, il Potestà sia tenuto dare al reo il termine come sopra per quanta sarà la quantità da pagare, li quali termini passati detto Potestà sia tenuto a peti­tione dell'attore far l'esecutione reale, e personale secondo la regola della raggione contro il convenuto, il quale nulla ecet­tione dir possi, ne sia udito, eccetto che per ecettione di falsità, pagamento, e compositione, nelle quali sia udito, prima prestito il giuramento che non proponga con animo di calunniare, e dilatare il giuditio.

 

Delle sicurtà da darsi

 

Item etc. che il Potestà di detta Terra non possa astringere alcun possi­dente cose stabili, o vero cose mobili concorrenti alla quantità domandata a dar sicurtà non interveniente causa legittima, e che nullo forastiere, o vero habitante li quali stabili non haves­sero in detta Terra siano uditi, eccetto prima idonea haverà dato sicurtà de iudicio dicto, et iudicato pagare, e questo se dall'avversario si domanda, et il forastiero il quale così vorrà non possi iurarsi sospetto, ne pigliare, anzi preso per qualunque debito civile dando sicurtà si rilassi.

 

Dell'indennità de Fideiussori e modo di procedere contro di essi

 

Item etc. che se qualunque persona haverà fatto sicurtà per altri, e che quello vorrà pignorare, e che esso ricusarà dare il pegno paghi per ciascuna volta libre due, e si creda al sacramento del Fideius­sore senza testimoni, e che il creditore habbia potestà di pigliare il pegno al fideiussore fatta prima la discussione contro il prin­cipale e beni di esso, li quali beni se non si trovaranno a suffi­cienza alla quantità del debito, allora per il resto sia tenuto il fideiussore il quale habbia autorità contro detto principale di riscotere, e ricevere tutto quello haverà pagato, ogni volta che lo vorrà astringere.

 

Del modo di agitare e convenire li Pupilli

 

Item etc. che qualunque persona intendesse litigare, o convenire li pupilli, o minori, faccia citare li pupilli, o tutori, o curatori se li haveranno, altrimenti essi citati si domandi al Potestà che decerni ad essi pupilli il tutore, e curatore ad lites, il qual tutore, e cura­tori siano citati assieme con li suoi pupilli, e minori, e rispondino, e defendino, e transinghino, et ogni e qualunque cosa faccino, alle quali di raggione sono tenuti, e tal iudicio cominciato, e finito habbia ogni firmità come se con li minori fosse fatto.

 

Del pagamento delle scritture

 

Item etc. che in Corte quando le liti, e questioni si movono tale sia il pagamento del Potestà, o vero de Notarii. Che per le presentationi delle scritture niente si paghi, e le altre cose si paghino in questo modo, che di copia di libello, o vero qualunque petitione, respon­sione, exceptione, attuali positioni, o altre scritture di qualunque sorte, il Potestà, o vero Notaro della Banca riceva per ciasche faccia baiocchi dui, e se manco sarà, si paghi per rata, e ciasche faccia costi di ventiquattro linee, e ciasche linea sia almeno di sei dittioni, e siano tenuti il Potestà o vero Notaro della detta Banca di ogni cosa in presentia sua farne copia a quelli la do­mandaranno, con il pagamento sopra dichiarato; e se detta copia ricusarà di fare, sia tenuto nel sindicato all'interessi della parte offesa, e per esame, e giuramento di ciasche testimonio nelle cause ordinarie riceva baiocchi tre, e se li esaminarà sopra articoli, positioni, interrogatorii sopra cinque articoli in­fra oltre li tre baiocchi habbia quatrini uno per ciascun arti­colo; e per le cose delle cose disposte si osservi come di sopra; e se alcuno delle predette cose vorrà scritture publiche, si servi la forma adhibita in le scritture delle copie, e riceva per ap­positione del segno del Notariato baiocchi dieci, item per ogni, e qualunque atto con produttione di scritture riceva baiocchi uno, e per publicatione de processi baiocchi tre, e per protesta baiocchi dui, e per esecutione baiocchi tre, e baiocchi uno per il Castaldo dentro la Terra, e fora un carlino; e per sentenza diffinitiva tanto data per il Potestà come per l'Arbitri un car­lino.

 

Del privilegio della dote

 

Item etc. che qualunque donna maritata in detta Terra sia privileggiata in le robbe del marito per la dote da ricavarsi, le quali robbe siano tacitamente, et espressamente obligate per il privilegio di prelatione alle dette donne, se prevagliono prima di tutti l'altri creditori del marito secondo la regola della raggione, ne detta dote debba ne possi esser confiscata, o vero pigliata per delitto alcuno dal marito suo commesso, e perpatrato, ancorche tale fosse, che tutte le robbe meritamente venissero confiscate.

 

Che nessuno sia tenuto per l'altrui delitti eccetto il Padre solo per la legittima

 

Item etc. conciosia cosa che l'equità della raggione detti il suo non levare a persona, ne la moglie per il marito, ne il padre per il figliolo, al fratello per il fratello, e che non siano tenuti in ma­leficiis, nelli quali il padre solo per la legitima sia condannato per il figliolo delinquente, la qual pagare incontinente, seguita la condanna sia tenuto alla Camera Apostolica.

 

De ritenere la tenuta e sua subastatione

 

Item etc. che qualunque persona abitante di detta Terra per alcun debito sarà di alcuna cosa stabile per la corte investito, che quella cosa non possa, ne debba vendere, ma prima la subasta­tione si debba fare tre volte per il Castaldo della Corte in diversi giorni, et hore per li lochi publichi, e consueti, et al più offeren­te per il prezzo nella subasta offerto essa cosa alienare, e se nullo offerirà alcun prezzo, ne alcuna offerta haverà fatta, detta cosa si debba adiudicare al creditore per il prezzo, che sarà apprezzata et estimata per l'estimatori del Communo; e che nullo ardisca ne presuma offerire per il creditore, ne per alcuna altra persona, ne il creditore offerir faccia sotto pena di 25 du­cati d'oro d'applicarsi la metà alla Camera Apostolica, la 4a parte al Comuno, e l'altra 4a parte al Podestà che farà l'esecutione, questo adiunto, che detta offerta sia nulla, inita, di niun valore, et efficacia, et il debitore habbia termine un mese dal dì della indicatione incominciando, e come segue da finirsi, da rilevarsi tanto dall'offerta, quanto dal creditore, e detto termine passato si possa fare istrumento publico di venditione, e nullo creditore debbia investirsi in maggior quantità del doppio di quello a lui si deve; e se si venderà oltre al debito detta cosa sia subastata, o vero in soluto pagamento si indichi al creditore, e quello, che di sopra fusse, si renda al padrone della cosa, e se meno del debito vendesse, habbia il creditore regresso per il resto nelli beni di esso debitore; e se delle cose mobili sarà il creditore in­vestito, fatta la subasta nel modo sudetto vender possa, et hab­bia termine il debitore essa cosa rilevare quindici giorni, e si facci come delle cose stabili si è detto nel prezzo che fosse sopra, o vero mancasse; e che il Castaldo habbia per ciascun bando baiocchi uno, et il Podestà per la relatione, e sentenza di ciascun bando baiocchi tre.

 

Che nessuno impedisca il Castaldo

 

Item etc. che nullo di detta Terra debba contradire, impedire il Ca­staldo volendo pegni per ciascuna esecutione da farsi pigliare de casa delli homini de detta Terra, o vero di qualunque altro loco, et il contrafaciente caschi in pena di un ducato d'oro, e se ardirà di levare dalle mani del Castaldo detta esecutione, caschi in pena di dieci ducati per ciascuna volta, e dell'impedimento si stia al giuramento del Castaldo predetto, e detto Castaldo non debba pigliare panno di letto per alcun pegno. Torna su

 

Della facoltà di testare

 

Item etc. che ciascuna persona abitante in detta Terra habbia libera facoltà di testare, et possi testare in tutto quello vorrà, e non possa essere impedito, e se alcuno sarà ardito d'impedire, o vero farà impedire detto testatore, o vero il Notaro, il quale sarà chia­mato a fare detto testamento, caschi in pena di 50 ducati d'oro d'applicarsi la metà alla Rev. Camera Apostolica, la 4a parte al Communo, e l'altra 4a al Podestà, e lo impediente decada da ogni e qualunque cosa che a lui spettasse sopra le robbe di detto te­statore, o vero testamento far volente o codicellante.

 

In che modo s'habbia a disponere le robbe di quelli che morono senza testamento

 

Item etc. che tutte le robbe di quelli, che morono senza testamento rimanghino alli figlioli maschi di detto defonto se quelli haverà, e se non haverà figlioli maschi devenghino alle figliole femine, e se maschi, e femine insieme haverà maritate, o non maritate, che tutte le robbe e beni divenghino alli maschi, li quali siano tenuti maritare, e dotare le sorelle non maritate, e dotate debbano stare della dote sua contente, e se non havesse ne figlioli, ne fi­gliole, li beni di detto defonto divenghino alli più prossimi, salvo il grado prerogativo.

 

Che le figliole, e nepoti non succedino al padre

 

Item etc. che la figliola, o vero nepote non succedino al padre, o vero madre, ne all'avo, o vero ava decedenti, e morti intestati, se il decedente haverà figliolo maschio, ma sia contenta della dote sua se sarà maritata, la nepote della dote della madre sua, e se non sarà maritata il fratello di essa sia tenuto maritare secondo la qualità del potere; e se il padre, overo madre haverà fatto testamento, e lasciata alcuna cosa in detto suo testamento alla figliola, o vero nepote, la figliola, o vero nepote sia contenta allo relitto a lei fatto nel testamento del padre, o vero della madre, dell'avo, o vero dell'ava, e più il li beni delli preditti non doman­dare, e si il patre, o vero madre, avo, o vero ava niente haverà lasciato ad la figliola, o vero nepote, in suo testamento, la figliola, o vero nepote, si sarà maritata, sia contenta della dote sua, e si no sarà maritata, se mariti come de sopra adiungemo in questo Capitolo, che si la figlia haverà madre della quale figlioli maschi non ce fussino morendo epsa madre intestata suceda.

 

Delle cause da compromettere

 

Item etc. che le lite, cause, e deferentie infra li consanguinei et affini per insino in terzo grado, per bene, pace, e concordia de dicti consanguinei, ne siono compromessi, e comprometer si debino, et il Potestà ad ogni requisitione della parte domandasse com­prometter far debbia, et imponer la pena, ad la parte non volente, secondo a lui parrà e piacerà, et fare et c ......... e talmente che diete deferensie se compromettino.

 

In quali cause non se rescoti Caposaldo

 

Item etc. che li caposoldi della Corte in dicto volume de Statuto, ordi­nasi per niun modo, se rescotino dal Potestà, videlicet de li legati ad pie cause fatti de li relicti del anima, de sequestratione alcuna in qualunque modo domandata, delle cose eclesiasciche [!] de cose de Ospidali, de lochi pie ad epsi, o vero alcuno de essi immediate spettante de divisione, de possessione, o vero eredità, della re­ductione in possessione de cose civile per forza et extortamente spogliata della recondotta, finito il tempo de la conductione come de sopra a lui evacuata, e libra se restassi; de danno fatto, de salario de Avocati, e Procuratori seguenti la Corte, del salario de Medici nelle quali cose nisun Potestà ne attore, ne qualsisia altra persona possi ne debbia astringere ne fare astringere a pagare dicti caposoldi, qual sia quesito colore ad pena di libre diece, in qualunque caso delli predicti applicanda al Comuno, e tante volte se rescota quante volte in le predicte cose o vero contra le pre­dicte cose facte, et attentato sarà.

 

Che li Officiali non se possino convenire

 

Item etc. che li Officiali, in tempo di loro officio esistenti, non possino in le cause civile da alcuno essere convenuti ne essi possono alcu­no per loro crediti da rescotere far convenire, sotto pena di libre cinque applicanda per metà al Comuno, e l'altra metà al Potestà, et il indicio sia invalido.

 

Che il vicino non possi vendere robbe stabile excepto al Vicino

 

Item etc. che se alcuno vorrà vendere casa, vigna, o vero qualunque altra robba stabile, sia tenuto vendere dieta casa, vigna, overo beni predicti al vicino più prossimo, o vero conflinlante, per quel prezzo, che haver potesse da un altro per sacramento del compratore, o venditore, si dicto vicino vorrà dieta casa, vigna, o vero robbe comprare, e si dicto venditore non haverà ricercato dicto vicino, al dicto vicino sia lecito infra termine di un mese, dal giorno che lo saprà, che dieta casa, o vero vigna, o vero robba che fusse venduta ricercare diete robbe, o vero case, e vigne, e dicto compratore dieta vigna, o vero casa ad expso rivendere tenu­to sia per quel prezzo quale ha comprato, e si stia al sacramento del compratore, e venditore, e che dal vicino comprar debbia per se e non per altra persona, altrimente non sia audito e quello che vorrà compra[r] dieta casa, o vigna, e robbe giurar debia non sapere, overo saputa, che dicto venditore volesse vender dieta casa, o vero vigna, o vero robbe, e si il venditore haverà provato il dicto vicino haver saputo, il dicto vicino incorra in pena di libre venticinque per lo spergiuro comesso, et non sia audito, e sopra le predicte cose il Potestà possi e debia sommariamente et solo la verità del fatto vista procedere, e commandare al dicto compratore qualmente costito a lui delle promesse cose, che dieta casa, o vero vigna retroceder debia et istromento di vendi­tione fare al dicto vicino sotto pena da imponersi, ad arbitrio suo.

 

De famigli e pastori addomandando salario passato dui anni senza instrumento, o vero scripta

 

Item etc. che si alcun famiglio, che ad qualunque exercitio fusse, haverà domandato ad alcuno de dieta Terra della Tolfa, o vero habitante, il salario del suo servitio passato dui anni il Potestà non se audi­sca excepto se havessi istrumento, o vero scripta in epsa conti­nente il salario ad lui debito, et il tempo servito. Torna su

 

De iuramenti da non dare

 

Item etc. che nesuna persona minore di età di quatordici anni astringer se possi ad iuramento.

 

Del partito da farsi

 

Item etc. conciosia che la rascione manifestamente turpitudine sia il il iuramento alla parte offerto iurare, o vero deferire quello al quale sarà offerto il iuramento per l'aversario suo, nel iudicio sia tenuto, e debia iurare e non volendo iurare deferisca il iura­mento offerente, e di poi haverà iurato et haverà confesso, il Potestà condanni quello, e se haverà negato quello assolvi, e se giurar non volesse ma al aversario suo il iuramento deferire se astringa per il Potestà quello al quale deferito il iuramento a iurare, e se haverà iurato, dover ricever quella cosa che doman­da, il Potestà condanni quello il quale ha defirito, e se giurerà non dovere haver quella cosa, che domanda, il Potestà assolvi il reo.

 

Delli domandanti oltre la quantità ad loro debita

 

Item etc. che il domandante, o vero domandar facendo più della quan­tità o vero cosa senza rasionabile causa il la quantità, e da tutto quello che domanda cada, et in quanto più è de quello che do­manda ad la Corte se condanni, e ad refrenare la calunnia deli domandanti il debito già pagato statuimo, che il domandante scientemente, o vero domandar facendo in iudicio il debito già pagato del quale epso, o vero altri per lui fu un altra volta pagato o vero in qualunque modo satisfatto, excepto, che habbi ad iurare la ignoranza, quanto al pagamento fatto ad altri, come che a lui in doppio di quello che domandasse condanni.

 

Deli pegni conventionali da vendersi

 

Item etc. che se alcuno haverà hauto alcuna cosa mobile, o vero stabile in pegno a lui per alcuna quantità di denaro, specialmente obli­gato con patto et convensione, et tempo da convensione, infra il creditore et il debitore ad racogliere epso pegno, e sia tenuto finito ad pagare li denari per li quali è dato il pegnio, o vero si nello patto istrumento fusse, o vero si nullamente dato fusse il pegno et il creditore non volesse epsso retenere, che il creditore faccia citare il reo come se contiene di sopra in nel Capitolo della citatione, e si il debitore sarà comparso, e niente haverà dicto, ma confesso sia il pegno esser dato habbia termine di dieci giorni ad revolerlo si la quantità del debito sarà di libre venticinque in giù e da libre venticinque in sopra habbia termine di un mese il debitore a recoglierlo, e si il debitore de recoglierlo haverà recu­sato, il Potestà ad istanza del creditore cometti al Castaldo, che tre volte varie, e diverse per dieta Terra ad li lochi consueti ban­dir debbia che tal cosa impegnata se deve vendere, e che, chi più offerente se dia con autorità della Corte.

 

Dela appellatione

 

Item etc. che ad onore, e reverentia del S.mo in Christo Padre Clemente per la divina gratia dignissimo Papa 7°, e di esso Successori, e delli Rmi Signori Clerici, e Presidenti della Camera Apostolica, che li apellanti benignamente siano uditi, massime le apellationi le quali fossero fatte e s'interponessero nelle cause civili, e crimi­nali ad esso N.S. e prefati Signori Clerici Governatori della Tolfa, et ad altri ecetto che alli predetti non si possi apellare, e se si apellarà l'apellatione sia nulla, e debba ciascun apellante se sarà apellato di cose criminali dalla sentenza diffinitiva, o vero inter­ locutoria havendo forza di sentenza difinitiva la sua apellatione proseguire infra dieci giorni dal di dell'interposita apellatione, portando la inibitoria al Giudice dal quale sarà sententiato, e debba ciascuna persona apellarsi viva voce sedente il Giudice pro Tribunali sententia darà contro di esso, il quale si vole apellare in scritto infra tre giorni dal dì della sentenza data come di sopra è noto; e se altramente si apellarà l'apellatione non vaglia; e se alcuno s'apellasse dalla sentenza difinitiva nelle cose civili, o vero d'atto finte [r locutorio havendo forza di difinitione si possa apel­lare come di sopra viva voce; e se si vole apellare in scritto, si possa apellare infra dieci giorni dal dì della sentenza data, cioè che a lui sarà noto, e debba essa proseguire dentro il termine sudetto della sentenza criminale portando al giudice dal quale sarà detta sentenza data l'inibitoria; e sempre il giudice debba quando s'apella dare li termini sopra detti a proseguire l'apella­tione, e portare l'inibitoria, e se mai tal termine si dasse, s'inten­da dato de ipsa raggione; e se l'apellatione proseguita non fosse infra detto termine l'apellatione sia deserta come se non si fosse apellato, e mai si possa apellare ne in civile, ne in criminale eccetto che in sentenza difinitiva; e se si sarà apellato s'habbi come se non si fosse apellato; et il Potestà, o vero qualunque altro Officiale della Tolfa il quale non haverà admessa l'apellatione, o vero quella haverà rotta, o vero alcuna altra cosa haverà inno­vata, benche fosse apellato infra il termine dell'apellatione dell'in­hibitoria, caschi in pena di libre dieci applicanda al Communo, e nientedimeno possi proseguire l'apellatione, non ostante che fosse alcuna altra cosa incitata infra il termine nel quale portar doveva l'inibitoria, ma esso termine passato se l'inibitorie portate non saranno si pronuntii per il giudice dal quale sarà data la senten­za l'apellatione esser diserta; e se dipoi il termine si passerà, tal pronuntia sia fatta per il giudice al quale sarà apellato.

 

Delli Arbitri da astringersi a sentenziare

 

Item etc. che li Arbitri, et Arbitratori siano astretti per il Podestà a petitione del domandante la questione, o causa, con la scrittura, o senza ad essi commessa, con la pena aggiunta nel compro­messo; e dato che non ci fosse pena terminare e finire infra il termine per il detto Podestà ad essi per ciascun giorno da sta­tuire che saranno stati in mora se da alcuna delle parti saranno accusati; et il Podestà habbia per il detto mandato baiocco uno per Arbitro dal domandante.

 

Del consiglio del Sapiente domandato

 

Item che qualunque persona dirrà, o si sentirà gravato nelle cause civili, o vero criminali possa sopra detto gravamento domandare il consiglio del Sapiente inanzi che si dia la sentenza, et il Po­destà sia tenuto a metter la petitione del tal volente il consiglio del Sapiente, il quale debba deporre il salario per la consultura come sarà tassato per il Podestà, e salario per il Nuntio il quale andarà per il consiglio; et il Podestà mandi per il detto consiglio ad un legale e valente Dottore, o vero perito de raggione non sospetto a spese del detto domandante tanto delle consulture quanto del Nuntio, e quando si manda a consiglio si mandino tutti l'atti attitati nella causa, e raggione dell'una e l'altra parte; et il Podestà sia tenuto, e debba pronunciare e iudicare secondo il con­siglio, che si riporta, il qual consiglio s'apra, e legga presenti le parte alle quali appartiene per il Podestà; e nelli criminali quello che vorrà, e domandarà il consiglio del Sapiente il Podestà sia tenuto concedere, e secondo il consiglio sententiare, e sempre si mandi per consiglio nelle cose criminali a quello il quale vorrà la parte, et in caso di discordia l'Officiali del Communo elegghino altrimenti il Podestà sia tenuto all'interessi della parte domandan­te il consiglio, et alle spese nel suo sindicato.

 

Che il frutto delle robbe, e cose oltre, e sopra la dote date, e proveniente per parte della moglie non si domandino

 

Item etc. che soluto il matrimonio infra marito, e moglie, e morendo detta moglie in matrimonio li succedenti di essa moglie non pos­sino contro il marito, o vero eredi di esso domandare alcun frutto per il marito ritento delli beni adventitii, profectitii, o parafenarii, e qualunque altri beni oltre alla detta dote provenienti, e tutte quelle cose che ad esso sono pervenute, ma a quelli ogni attione si deneghi, e dall'altra parte morendo il marito domandar detti frutti sopra li beni predetti auti, e riceuti per esso marito, ma si debba far solo la restitutione delle robbe predette.

 

Delli pastori e famigli non servendo il tempo promesso

 

Item etc. che ciascheduna persona pastore, o vero qualunque altro sia, che si ponesse con altri, non si possa partire senza causa manifesta per infino che tutto il tempo promesso averà finito sot­to la perditione di tutto il salario; e se il padrone lo cacciasse senza causa sia tenuto ad esso sodisfare tutto il suo prezzo, come se servisse tutto il tempo promesso.

 

LIBRO TERZO DE MALEFICII

 

Del modo di procedere ne maleficii

 

in prima statuimo, e dichiarano che il Podestà della Terra della Tolfa possa e debba sopra tutti, e qualunque sorte di maleficii com­messi in detta Terra, suo distretto, e Territorio conoscere, proce­dere, e fare inquisitione, e procedere di suo offitio per inquisitione, e li delinquenti in debita pena punire e condannare, et eseguire, sicome nelli seguenti capitoli appresso si conterrà in questo modo, cioè che qualunque persona in detta Terra, suo territorio e di­stretto sarà citato per alcun maleficio, o delitto, o vero sopra al­cun eccesso con la cedula contineente il tenore, o vero effetto del­l'inquisitione denunciatione o vero accusa con tre citazioni a bocca, o vero a casa per ultima se sarà conterrigine, o vero abi­tante, e se sarà forastiere alla porta del palazzo della residenza del Podestà, e non sarà comparso s'habbia di esso maleficio, et eccesso per confesso, e convenuto; et il Podestà doppo le dette citazioni, possa, e debba esso sbandire di detta Terra, e suo distret­to per la qualità del delitto, et in quel sbandimento si dia ad esso il termine di comparire de cinque giorni e da quello inanzi non si udisca. Torna su

 

Della pena delli bestemianti Dio, la Vergine, o vero li Santi

 

Item etc. che qualunque persona Dio, la Beata Vergine Maria haverà bestemmiato, e parole inoneste haverà detto contro li predetti con titoli predetti caschi in pena di libre dieci, e quello haverà be­stemmiato Santi, o vero Sante caschi in pena di libre cinque, e tanto stia nella carcere che haverà pagato; e se le predette cose in presenza del Podestà commesse, fatte, e dette saranno caschi in doppio della pena predetta, e ciascuna persona sopra dette cose possa accusare, e si stia al giuramento dell'accusatore con un testimonio di bona fama, e l'accusatore predetto habbia la 48 parte dell'accusa predetta; et il Podestà possa di fatto procedere, et eseguire nullo ordine servato e niuno si possi scusare per la ra ggione di minore, e da dodici anni in sopra; e qualunque per­sona che detto, o detti bestemmianti defender volesse alla detta pena similmente sia tenuto.

 

Della pena d'assaltare alcuno con l'armi, o vero senza

 

Item etc. che se alcuna persona con l'armi averà fatto insulto, benche non habbi percosso alcuno in casa sua propria, o condotta, o dove abitasse, paghi in nome di pena libre dieci, e se senza armi ha­verà fatto insulto paghi libre cinque se in essa casa sarà entrato, e se l'insulto haverà fatto di fora di casa, o vero in qualunque altro loco con le armi, benche non abbi percosso paghi in nome di pena libre due, e se le mano all'armi averà poste, e quelle non estratte, si minuisca la pena nella metà di essa.

 

Delli percutienti con tortello, o spada

 

Item etc. che qualunque persona di detta Terra, e suo Territorio averà percosso alcuno, o vero alcuna con tortello, spada, spuntone, o qualunque altra sorte di arme con effusione di sangue, e la per­cussione sarà dalla gola in giù, se sarà con effusione di sangue per ciascuna ferita paghi libre quindici, e se senza sangue averà percosso, o con arme, o vero con bastone, o sasso con irato animo, sia tenuto alla metà della pena suddetta referendosi secondo dove dette ferite saranno; e se alcuno averà percosso con pugno, e simile percussione sarà senza effusione di sangue per ciascuna percussione [paghi] in nome di pena libre cinque, e con effusione libre dieci; e se haverà preso per li capelli et prostrato in terra caschi in pena di libre cinque e se non lo haverà prostrato in terra caschi in pena di libre tre; e se lo averà percosso con calci dalla gola in giù paghi in nome di pena libre due; et il Potestà non possi procedere per inquisitione dove non è sangue.

 

Dela pena de percotere alcuno dove sarà remasta perpetua cecatrice et debilitazione de membro

 

Item etc. che qualunque persona, in ditta Terra, e suo Territorio e de­stretto haverà percosso alcuno dalla gola in su, con perpetua cicatrice, o vero frassura de esso, paghi in nome di pena libre cinquanta, o vero debilitatione alcuna de membro, videlicet de piede, braccio, mano paghi per ciascheduna percusione libre cin­quanta, e si alcuno de dieci membri haverà tagliato si che dal corpo sia separato, paghi in nome di pena libre cento senza alcuna dignatione, e si non haverà pagato infra dieci giorni la pena predicta se tagli, e debilisca al detto condannato il simile membro, e si haverà tagliato il naso, o vero cavato il occhio sia punito in pena di libre cento, senza alcuna remissione, e si no haverà pagato infra dieci giorni se no si cavi a lui il simile mem­bro e si haverà tagliata la orecchia, caschi in pena di libre trenta,et li delinquenti esopra dicti maleficii comittenti oltre alle dicte pe­ne siano tenuti ad li interessi de la parte offesa e dela accepsione delli membri, siano tenuti alli alimenti, e governi del patiente ad inditio delli homini periti da deputarsi per il Potestà et Officiali, che il li tempi saranno.

 

Deli homicidii

 

Item etc. che qualunque in dicta Terra, e suo Teritorio, e destretto con animo, et intentio [nel deliberata de comettere omicidio a tradi­mento, o vero in qualunque altro modo, alcuna persona haverà interfetta, et occisa, et ad mano della Corte sarà prevenuto, se li tagli il capo, et si pigliar non se potrà sia perpetuamente sbandito, e caschi in pena de ducati duecento, applicandosi ad la Camera Apostolica, e da pigliare li beni del dicto delinquente e si alcuno non con deliberato animo homicidio haverà comisso caschi in pecuniaria de sopra dechiarata e non possi in dicta Terra e suo Teritorio stare per infin che la pace deli eredi del offeso, et occiso effettivamente haverà ottenuta e si dicta pena non haverà pagata infra quindici giorni, se tagli a lui il capo, se nelle mani della Corte sarà venuto, altramente sia sbandito perpetuamente, e pa­ghi la pena dechiarata e si per causa de se defendere homicidio haverà commisso alla pena secondo la legge sia punito.

 

Delli proditorii, o vero traditori

 

Item etc. che qualunque persona publicamente, o vero occultamente, a tradimento di lesa maestà in qualunque modo haverà comesso fatto, o vero attentato contro al pacifico stato della Santa Madre Chiesa del SS.mo Signor Nostro, e queto e pacifico stato di Terra in alcun modo sarà repe. .to che a tal proditore si tagli il capo, e se li separi dalle spalle in tal modo che mora, e se in forsa della Corte non sarà venuto in dicta Terra, e suo distretto sia sbandito nella pena predetta, e mai sia valido di ribbandirlo, e se con il tempo in forsa della Corte predetta sarà prevenuto, si tagli a lui il capo in tal modo, che mora, e niente di meno li beni di esso proditore, e traditore alla Camera Apostolica subito siano appli­cato senza prolatione di sentenza. Torna su

 

Deli ladri, et insidiatori di strada

 

Item etc. che se alcuna persona, in dicta Terra, e suo Teritorio e destretto furto haverà comesso per infino alla quantità di libre cinquanta, e da li in giù quanta quantità fusse e qualunque cosa fusse, sia punito in quantità doppia, cioè per quattro volte del valore et epsistimatione della cosa furata et emendi il doppio del furto al patrone della cosa, e da li in su per infino in quantità di libre cento, sia punito in libre trecento, e si dieta pena pagare non haverà possuto infra dieci giorni dal dì della sentensia data sia frustato per dieta Terra, e sia bollato in fronte inanzi al Pa­lazzo del Potestà in presensia del Popolo, e da quello in sopra per insino alla quantità de libre ducento sia punito in libre 600, e si dieta pena pagare non haverà possuto sia tagliata a lui la mano destra in modo che dal corpo sia separata, li quali tutti -li sopra dieci. ladri da libre cento per infino alle sopra decte pene siano sbanditi de dieta Terra, e suo distretto per un anno. Et li insidia­tori de strada publica, e fac[entil così, e publici ladroni siano so­spesi per la gola alle forche in modo che siano morti, e l'anima dal corpo sia separata, e si pigliar non se potranno siano sbanditi da dieta Terra, e suo distretto in dieta pena, e li beni suoi tutti siano confiscati et applicati alla Camera Apostolica, et ancora, che tutti li ordinatori, fattori, et donanti (?1 aiuto, e conseglio, e favori a dieci ladri et ancora li compratori delli furti scientemente nelle pene pecuniarie subito siano puniti come de sopra appare espresso.

 

Della pena de roppere case o vero pontiche

 

Item etc. che qualunque persona ropperà casa, o vero ponticha nella quale, o vero le quali fosse merci, o vero beni suppellettili, e qua­lunque altra cosa caschi in pena di libre 300 così robbe de li haverà furate niente de meno sia punito secondo il tenore del Capitolo sesto la rubrica del furto secondo che appresso di epsso se contiene.

 

Delli adulteri, rattori, violatori et strupatori

 

Item etc. che si alcuno una donna maritata, o vero Vedova de bona fama violentemente haverà rapita, o vero per forza carnalmente haverà conosciuta contro la volontà di epsa, in pena secondo le leggi sia punito, e quello che violentemente carnalmente haverà cognosciuto alcuna donna quale non sia di bona fama contro la volonta di epsa paghi in nome di pena libre trenta, e se alcuno stupro con trummolo haverà commesso in pena secondo la legge sia punito, e se alcuno la moglie d'altri ritenesse benche lei voglia e contro la volontà del marito per causa di libidine sia punito in libre cento, e la moglie la dote sua perda et al marito sia applicata per due parte e per la terza parte al Com­muno, e se alcuno conoscerà carnalmente, et non la ritenerà punito sia per ciasche volta in libre sessanta e se alcuno la moglie propria lascerà, e retenerà la concubina in libre cin­quanta sia punito, e che il Potestà sopra quelli che toccono donne di bona fama non possi procedere, eccetto, per accusatione del marito se l'haverà, e per accusatione del padre, figliolo, e fra­tello, se non haverà marito, e l'altre cose inquerir possi per la autorità del Officio, et aggiungemo che se tal rattore, violatore, o vero adulterio con concordia della parte offesa per moglie piglierà la donna la quale carnalmente haverà [conosciuta] o vero violata, o vero che la maritasse che dalla pena predetta sia liberato, e niente de meno li prestanti agiuto, consiglio, e favore nel adul­terio et violatione in pena per ciascheduno di epsi prestansi aiuto in pena di libre 100 incorra.

 

Della pena dele donne commettente adulterio

 

Item, che se alcuna donna adulterio haverà comisso in pena de libre 50 incorra, e volemo, che il Potestà di dicta Terra de lo adulterio predicto non possi per accusatione, o vero inquisitione procedere excepto ad la denuntiatione del marito, patre, e madre, figliolo, e fratello carnale.

 

De la pena de lo iniuriante alcuno con parole

 

Item etc. che si alcuna persona ad alcuno haverà dicte parole iniu­riose videlicet Tu ne menti stornato, regolioso, cornuto, poltrone, traditore, latrone paghi in nome di pena libre tre se l'accusa sarà fatta per quello il quale ha audita l'inniuria con il suo sacramen­to, altramente per inquisitione non se possa procedere, e qualun­que haverà dicto contro le donne videlicet puttana, o vero altre parole inniuriose sia punito come de sopra si l'accusa se sarà (acta per alcuno, o vero alcuna, il quale, o vero la quale haverà udita la iniura per mezzo di iuramento, e tanto paghi per una parola quanto per tutti, e per tutte come, che per una come si tutte [dicesse in una volta così sarà femina, o vero homo de mala fama se dupplichi la pena.

 

De la pena de turbata possessione

 

Item etc. che se alcuno haverà turbato altri in sua possessione intrando in essa et occupando con animo, et intinsione de privare la poses­sione et ad se applicarla caschi in pena di libre dieci e la posses­sione repona in pristino stato.

 

De la pena de quelli giocano ad dadi, et carte, et il prestito non se redomandi

 

Item etc. che si alcuno haverà giocato, ad carte, o vero dadi caschi in pena de carlini due per ciascheduna volta et il prestito, o vero credito, infra li giocatori, non se possino redomandare in la Corte, ne la Corte astringer possa a pagare il debito, et il patrone, o vero habitante della casa, o vero loco, dove se giocarà caschi in pena de sopra dechiarata.

 

De la pena de li portanti le arme

 

Item etc. che nullo de qualunque conditione per dicta Terra, o vero suo Borgo ardisca publicamente, o vero segretamente portare ar­ma offensibile sotto pena di libre tre per ciascheduna volta; quel­lo che de notte sarà trovato portare, e de giorno, e de notte, e de giorno, e de notte, e de giorno libra una, e mezza, si l'arma non sarà con asta e si sarà con aste sotto pena di libre tre de giorno, e de notte libre cinque, la qual pena sia applicata per la terza parte al Comuno, e due parte al Potestà.

 

De la [pena] de li improperanti la morte, o vero iniura de parenti

 

Item etc. che se alcuno iniuriosamente haverà improperata la morte del padre, o vero madre dicendo: tuo patre fu un ladro, un rubal­do, e fu impiccato, e tua madre e sorella, e figlia fu una puttana, paghi in nome di pena libre cinque.

 

De la pena de lo evaginante le arme o vero admenante

 

Item etc. che se alcuno haverà evaginate le arme, o vero admenate contra de alcuna persona, e non haverà percosso, caschi in pena de libre due subito da applicarsi come de sopra.

 

De la [pena] de li periuranti, o vero deiuranti

 

Item etc. che qualunque persona periurio haverà comisso e falso iura­mento prestato et ad questo sarà convinto paghi in nome di pena libre 20, e sia tenuto alli interessi della parte la quale per il me­desimo iuramento haverà lesa et deteriorata.

 

Dell entranti; o vero descendenti la Terra excepto che per la porta

 

Item etc. che qualunque persona per ripe, o per altri lochi excepto, che per la porta haverà hauto ardire ascendere, o vero descendere o vero sotto, o vero sopra la porta intrare paghi per pena, per ciascheduna volta libre cinque, e de notte la pena sia doppia, e se proceda per inquisitione, ma li minori di anni dodici, non siano tenuti ad pena.

 

De la [pena] de li frangenti, o vero fruenti li cupellari

 

Item etc. che si alcuno frangerà li cupellari mali [ziosamentel o vero fruerà, et roberà paghi per pena libre cinque, et emendi il danno al patiente e patrone.

 

De la pena de li iuranti il Potestà

 

Item etc. che qualunque persona usarà contro il Potestà alcuna parola ingiuriosa, o vero averà fatto qualunque altra cosa che stimar si possa ingiuriosa, caschi in pena di libre cinque, e similmente s'intenda del Camerlengo, et Officiali nelli quali solo sia pena per la metà.

 

Delli tormenti, et in quali casi si possa procedere a tortura

 

Non dovendo li maleficii restare impuniti come vole la legge et come che per trovare li maleficii secondo l'inditii alcune volte è neces­sario procedere per inquisitione, se si trovano alcuni inditii suffi­cienti, volemo, e statuimo che quando il Podestà haverà hauti alcuni inditii legittimi almeno per un testimonio idoneo, quali mo­vino l'animo del Podestà, et Officiali, in esso caso possa il Podestà procedere moderatamente a tortura, ponendo il dilinquente due volte a tormenti in presenza delli Offitiali di quel tempo, se essi vorranno esser presenti, dando prima copia delli inditii al delin­quente, se vorrà niente legitimamente opporre, e se non haverà oppostosi proceda come sopra; li publici homini, e ladri et infa­mati, il Potestà li possa mettere a tortura senza presenza delli Officiali; e tanto per la dichiaratione se essi sono publici ladri, e persone infami etc. quanto per la dichiaratione dell'idoneità de testimonii probanti l'inditii si stia al sentimento delli Offitiali; e facendo diversamente il Podestà caschi in pena di libre 25 d'appli­carsi al Communo.

 

Delli accusatori e pena di essi se non haveranno provata l'accusatione

 

Item etc. che alcuna persona haverà accusato altri d'alcun maleficio, o delitto, se non averà provato l'accusa sia punito nella medema pena per la quale l'accusato venisse ad esser condannato; e però l'accusatore prima d'accusare dia idonea sicurtà di pagare la pena nella quale venisse ad esser condannato per detta accusa, e facendo altrimenti l'accusatore non sia inteso. Torna su

 

Della pena delli mettenti foco in casa d'altri

 

Item etc. che se alcuno appensatamente, e studiosamente metterà foco in casa d'altri, paghi per pena libre cento, et imendi il danno al patiente; e non potendo pagare detto danno sia sospeso alle forche per la gola in modo che subito moia; e se non si potrà carcerare sia bandito da detta Terra, e suo Territorio; e non si ribandisca, se non haverà pagato detta pena, et emendato il patiente del danno al doppio, nel che si stia al giuramento del patiente.

 

Delli mettenti foco nel grano

 

Item etc. che qualunque persona averà messo foco nel grano studiosa­mente, tale incendiario in foco perisca, oltre l'emenda del danno da trahersi dalli suoi beni e se detto foco non sarà stato studiosa­mente, sia solo tenuto alli danni, e se haverà abbruggiato capan­na o pagliaro studiosamente sia tenuto all'emenda dupplicata al padrone, et altrettanto per pena, e se haverà brugiato vigna, o alberi, o altre cose simili studiosamente, sia tenuto in pena di quattro doppii.

 

Se alcuno averà occise, o ferite bestie d'altri

 

Item etc. se alcuno averà occise bestie d'altri, la pena sia del valor della bestia occisa, et emendi il danno del patiente in doppio va­lore di detta bestia occisa; e se l'haverà ferita e non morirà, se sarà animale grosso paghi libre dieci di pena, se animale minuto paghi de pena libre due, e sia tenuto al interessi de la parte excep­to che si fossino trovate le bestie in le vigne piene d'uva et horti a dar danno, che volendo che il patiente, non sia tenuto ad pena.

 

De la mitigatione delle pene, et beneficio della confessione, e pace

 

Item etc. che se alcuno accusato sarà o vero inquisito, che altro modo contro di esso percosso sarà de alcun maleficio ed ecepsso, o vero delitto, et innanzi della sentenza haverà fatta la pace, con il pa­tiente de la iniura, della metà della pena, che in dicto col male­ficio in lo Statuto se contiene la quarta parte sia relasata senza però che dicta pace costi per publico istrumento, o vero per li atti della Corte del Potestà; item si in la prima risposta del dicto accusato, o vero inquisito de spontanea volontà, sarà confesso in iudicio, senza altra esaminatione l'altra quarta parte de dicta metà sia relasata; item se haverà pagato infra il quinto giorno dal dì, che sarà data la sentenza computando esclusivamente, che l'altra quarta parte sia rilasata. Et li poveri accidentalmente de­vono esser liberati l'altra quarta parte per misericordia se relassi. E per epsi quattro concorenti beneficii, pagata la metà della pena la quale per quel delitto imponer se dovesse, de le altre par­te de la pena sia liberato, e la sententia del processo se cancelli, adiungendo che se uno solo beneficio di essi quattro haverà auto, che la quarta parte di quella mezza pena a gratia si ri­ceva, e se dui di detti beneficii dui parti di detta metà di pena riceva, e se tre beneficii averà auto, che tre parti di detta mezza pena di gratia riceva, e la pena che sarà rimasta, sia applicata come di sopra in maleficii, la qual pena se il condan­nato non averà pagato infra il quinto giorno dal dì della sen­tenza data computando exclusivamente, che nullo beneficio se li admetta.

 

Delli puniti conventi, e condannati in la Corte della Tolfa, che non si punischino ad altra Corte ma siino difesi per il Communo

 

Item etc. che se la Corte della Tolfa contro di alcuno in qualunque modo averà processato di alcun maleficio et ancora de danno dato, e quello contro il quale si sarà processato, o vero si pro­cederà per essa Corte et averà obbedito alli mandati di detta Corte, e poi in altra Corte sarà gravato di esso maleficio, o de­litto, o danno dato, non sia tenuto in altra Corte rispondere, ma per il Communo della Tolfa, et a spese del Communo in essa Corte virilmente sia difeso.

 

Della pena delli figlioli, e figliole maledicenti, o malfacienti al padre, o madre

 

Item etc. che se il figliolo, o figliola maledirà o malfarà al padre, et alla madre, che in triplice pena sia punito di esso maleficio, se­condo che in tal si contiene; e se il padre, o vero madre alcun male averà fatto ad essi, non sia tenuto a pena.

 

Che in difetto delli Statuti si proceda di cose simili a simili

 

Item etc. che in tutte, e qualunque cose non espresse ne specificati nelli sudetti Statuti, si proceda de cose simili, e detto simile debba esser fatto per il Podestà et Officiali del Communo, che saranno in quel tempo.

 

Se alcuno si sostiene in Corte, o vero sia gravato,

o vero fosse per represaglia detenuto per altri

 

Item etc. che se alcuno sostiene alcun danno, briga, o vero molestia, o vero per represaglia sarà detenuto ad istanza d'altri, che quello ad istanza del quale alcuno si sostiene costringere, si debba per la Corte della Tolfa senza strepito, e figura di giuditio e senza caposoldi da pagare, a rifare restituire et emendare le spese le quali haverà fatte a sua istanza a pena di un carlino per ciaschedun giorno che sarà stato in mora, tanto se dette represaglie saranno iuste, come iniuste fatte, e se saranno iniu­ste il Communo della Tolfa debba prestare aiuto, e favore a quello per il quale si dicono esser fatte; et il medemo dicemo se il Communo della Tolfa sostiene il danno per alcuna special persona, che quello ad istanza del quale detto Communo danno sostenerà, s'astringa personalmente, e talmente,che ipso Com­muno conservi senza danno; e di tutte le cose predette il Podestà et Officiali di detta Terra siano tenuti per vincolo di sacramento, et a pena di libre cinque le cose predette fare e servare.

 

Fine del terzo libro

 

LIBRO QUARTO DE DANNI DATI

Della pena di dar danno nelle vigne piene d'uva

 

Item etc. che ciascuna persona averà dato danno nelle vigne piene d'uva, con bovi, cavalli, asini, et altri simili animali paghi in nome di pena baiocchi dieci per ciascuna bestia; e piene d'uva s'intenda dalle calende d'aprile, per insino che saranno vendemmiate, e per qualunque altro tempo carlino uno per ciascuna bestia; e se sarà dato danno con porci, capre, e pecore, e simili animali nelle vigne piene d'uva, paghi in nome di pena baiocchi due per ciascuna be­stia per infino a dodici bestie; e da quello in sopra carlini otto per tutto il branco, e che emendi il danno al patiente; e se sarà di notte sia dupplicata la pena, e se le vigne non saranno piene d'uva, paghi per ciascuna bestia baiocco uno per insino a dodici e da dodici in sopra carlini quattro per tutto il branco. Torna su

 

Della pena di dar danno nelli orti

 

Item etc. che qualunque persona averà dato danno con cavalli, bovi, somari, o vero altre bestie in orti rinchiusi, et anche nelle vigne, nelli quali lochi fossero agli, cipolle, cavoli, lattuche, fave, o vero altri legumi, caschi in pena di una libra per ciascuna bestia; e se saranno bestie minute caschi in pena per ciascuna bestia di baiocchi tre per infino a dodici, e da quello in sopra carlini otto per tutto il branco, e se in detti lochi non fossero cavoli, lattuche etc. come di sopra, caschino in pena in quanto alle vigne come di sopra al Capitolo delle vigne; et in quanto all'altre cose nella metà della pena una all'altre congruamente referendo, et in ogni evento all'emendatione del danno. E se nelli predetti lochi sarà dato danno personalmente, caschi in pena ciascunn danno dante di carlini cinque, et in simile pena di dar danno a frutti esistenti in vigne, e distretto, o vero rinchiuse di vigne, et orti.

 

De la pena di dar danno in nel orzo e grano e prati

 

Item etc. che se alcuna persona haverà dato danno in nel grano, e orzo con bestie grosse dalle semente per tutto il mese di febraro, chaschi in pena de baiocchi due per ciascheduna bestia, e da calende di marso per infin che sarà mietuto baio [cchi ] tre in le colte piene de mucchi, et in le are il le quali accumulato sia il grano, caschi in pena de baiocchi cinque per ciascheduna bestia; e si le bestie minute haveranno dato danno in nel grano o vero orzo dalle semente per infino tutto il mese di febraro caschino in pena di baiocchi uno per ciascheduna bestia per insino alli dodici, et da dodici in sopra carlini due per ciasche­dun branco e da calende di marso per infin che sarà mietuto caschino in pena de baio[cchi] due per ciascheduna bestia per infin a dodici, e da dodici in sopra carlini otto, et emenda il danno al patiente, e de notte la pena sia dupplicata e si le bestie grosse haveranno dato danno in le prata da calende di marso per infino che saranno seccate, paghi per ciascheduna bestia baio[cchi uno, e mezzo.

 

De la pena de dar danno con porci in lame e prati, pagliari, e finili

 

Item etc. che si alcuno danno haverà fatto con porci in le prati de altri caschi in pena de baio[cchi uno per ciaschedun porco, e da dodici in sopra carlini cinque per tutto il branco per cia­schedun tempo del anno; niente de meno sia emendato il dan­no, e de notte la pena sia dupplicata, e si in li pagliari tanto di paglia quanto di fieno, et in li mucchi di fieno d'altri [caschi] in pena di una libra per ciasche fiocha, e la fiocha si intenda da dodici in sopra, e si con le bestie grosse sarà dato danno in li pagliari e mucchi di fieno paghi per ciasche bestia baio­[cchi due e questo si intenda per infino per mezo il mese de luglio e si danno haveranno dato in le lame siano tenuti al emendo, e no alla pena sudetta quando saranno segate per tutto il mese di febraro.

 

Che il bove arzillante et vaccha vitellata non siano tenuti ad pena

 

Item etc. che il li danni dati, non siano compitati il bue arzillante, e manco la vacca vitellata dalle quali per giorni nove non sia pena alcuna, ma siano tenute al emenda.

 

De la pena de mozzare albori fruttiferi de altri

 

Item etc. che se alcuno taglierà albori fruttiferi, e domestichi de altri, caschi in pena di libre cinque, per ciasche albor con la emenda­tione del danno.

 

Che nesuno ardisca sturare le macchie, e passare per vigne de altri

 

Item etc. che nullo ardisca ne presuma sturare de le vigne le macchie, né manco rovinare il muro contro alla volontà del patrone, sotto pena di libre quattro. E che non possi ne debba passare per la vigna de altri contro alla volontà del padrone sotto la detta pena di libre quattro.

 

De li ordinamenti da farsi per li Officiali in le mietiture

Item etc. che li Officiali li quali per il tempo saranno possino, e li sia lecito in ciasche anno ad li congrui tempi, e maxime in nel tempo . delle mietiture imponere il prezzo da darsi alli mietitori, e sega­tori e d'altri operari de vigne secondo, che ad loro parrà maiore e migliore expediente, e si alcuno haverà facto contro li ordina­menti e prezzi facti, e statuiti per dicti Officiali caschi in pena di libre cinque et si debino dicti ordinamenti bandire per la Terra della Tolfa, e lochi consueti.

 

Che tutte le pene de danni dati siano applicati per la metà ad la Comunità et la quarta parte al Potestà, e l'altra quarta parte, a lo accusatore

 

Item etc. che de ogni, e qualunque danno dato le pene siano applicate, per la metà al Comune la quarta parte al Potestà, e l'altra a lo accusatore de le accuse da farsi per il Guardiano del Comuno, delle altre accuse siano applicate per la metà al Comuno, l'altra metà al Potestà.

 

Che li Guardiani possino accusare li homini, et bestie danno danti

 

Item etc. che li Guardiani possino accusare li homini e le bestie, che danno haveranno dato nelle vigne, horti, prate, biade, albori, selve, et in ogni, e qualunque altra cosa, e frutte, e che entraranno in detti lochi, e portaranno il frutto contro la forma dello statuto fac f e 1 ndo danno in epsi, e si creda al sagramento di essi Guar­diani, et che li Officiali epsi elegere, e deputare debiano, e che la Comunità habbia la metà delle pene, de tutti li danni dati, de li quali saranno facte le accuse per dicti Guardiani, e la quarta parte habbia il Potestà, e l'altra quarta parte dicti Guardiani, e che li dicti Guardiani giurino il loro officio essercitare diligen­temente senza fraude, in modo, e forma secondo si ricerca et ad epsi imposto sarà dali Officiali rexcosi da epsi odio, timore, prezzo etc. E si fraudolentemente, e senza colpa causasero siano tenuti in doppio, e si non haveranno accusato quello che dove­vano accusare, caschino in pena di libre due et ciascheduno de epsi le accuse faccino, per il Potestà infra tre giorni dal dì che ha trovato a dar danno et in epsa causa sempre debino specifi­care il giorno del haver trovato dar danno et altramente dicte accuse non se recevino, e si se recevino non vagliono de epsa rascione e che il Potestà non possi accusare.

 

Del danno che si creda al padrone della cosa

 

Item etc. che il danno di vigna, orto, biada, albori che si creda al Patrone della cosa, e lavoratore, et a ciascuno della famiglia sua, purche sia maggiore d'anni quattrordici, salvo però l'ecettioni legitime dell'accusato le quali possi l'accusato provare per suo sacramento con un testimonio; e che il padrone della cosa, e lavoratore, e ciascuno di sua famiglia possi accusare purche l'accusatore sia maggiore d'anni 14, e sia creso in sacramento per insino alla quantità di libre tre in quanto alla pena atten­dendo, e quanta sarà la quantità respetto alla qualità della per­sona accusante, et accusata in arbitrio del Podestà, et Officiali; e che niuno possi accusare in danno dato in nel suo da poi a giorni otto dapoi che sarà dato danno, et il Potestà debbia a lui prestare il giuramento, se altre bestie o vero homini averà tro­vato a dar danno in detto loco oltre a quello, o vero quella che haverà accusata. Item aggiungiamo che se alcuno sostiene dan­no, e non averà possuto avere li aprezzatori dal Communo, e vorrà carucolare, metere, o tritare, a lui sia lecito per dui discreti homini il detto danno fare apprezzare, e riferire al Podestà con giuramento; et il Podestà scriver debba detta stima, et habbia fede, come se li apprezzatori del Communo avessero stimato. Et il Potestà habbia per sua scrittura baiocchi dui per ciascuna stima.

 

Che nullo possi procedere per inquisitione, o vero inditii in danni dati dapoi a sei mesi

 

Item etc. che nullo possi procedere per inquisitione, o vero inditii doppo sei mesi dal dì del danno dato, e se altramente sarà fatto detta inquisitione, o vero inditio non vaglia.

 

Della licenza data che si creda al patrone della cosa

 

Item etc. che se alcuna persona averà dato ad alcuno licenza delle robbe sue, che si creda al sacramento de esso padrone della cosa di metter le bestie, o vero comprare, o vero in qualunque modo si averà data licenza, o no; così licenza haverà data, quello al quale l'averà data non sia tenuto a pena, ma sia tenuto pagare un baiocco al Podestà per la cassatura.

 

Della interfettione delle bestie in danni dati

 

Item etc. che a ciascuna persona sia lecito d'amazzare un porco, una capra, et una pecora in danno dato nella vigna, orto, o vero casa, cioè dentro la possessione, o vero casa, e non di fori, e si dia la quarta parte alla Corte, et il resto al padrone della cosa.

 

Fine del quarto libro

 

LIBRO QUINTO DELLI  STRAORDINARII

 

Delle statere et altri pesi da tener giusti

 

Item etc. che li macellari, et altri venditori tanto di carne, quanto di cascio, e d'altre cose quali a peso si vendono debbano tenere le stadere e bilancie, marchi, libre, e pesi giusti sotto pena di una libra per ciascun peso, e le carni non si possino vendere a statera, eccetto da dieci libre in sopra sotto la detta pena, e la libra della carne s'intenda, e sia di oncia tredici.

 

Della carne da non vendersi ne giorni festivi

 

Item etc. che nessun macellaro ardisca, o vero presuma vendere le carni nelli giorni festivi inanzi alla celebratione delle messe, senza licen­za del Podestà sotto pena di un carlino.

 

Del prezzo e pagamento del vino da imponersi dalli Officiali

 

Item etc. che ciascuno tavernaro vendente vino non ardisca, ne presu­ma vender vino, se prima il prezzo di detto vino non sarà im­posto per l'Officiali di quel tempo, e per quel tempo, che sarà imposto vendere, e se contrafarà caschi in pena di libre [tre].

Della pena di vender un vino per un altro

 

Item etc. che ciascun tavernaro vendente un vino per un altro, o vero tenente le misure non giuste incorra per ciascuna volta, e per ciascuna misura in pena di un carlino, e questo s'intenda delli osti.

 

Dell'oglio da misurarsi

 

Item etc. che qualunque forastiere portante oglio in detta Terra della Tolfa, sia tenuto, e debba misurare con le misure del Communo, e pagare a detto Communo una foglietta d'oglio sotto pena di libre tre. Torna su

 

Dell'oglio da darsi al Communo

 

Item etc. che ciascun ogliolaro vendente oglio in detta Terra sia tenuto, e debba dare al Communo un boccale d'oglio, e sia libero per uno da ogni e qualunque gabella, eccetto la foglietta dell'oglio da darsi per le misure come di sopra, et in altro capitolo è espresso.

 

Che l'osti siano tenuti per ciascuna botte di vino pagare dui carlini

 

Item etc. che tutti l'osti, ostaria tenenti in detta Terra siano tenuti, e debbano per ciascuna botte di vino che averanno venduta pagare al Communo carlini dui. E se saranno in fraude, sia tenuto e ca­schi in pena di ducato uno di carlini per ciascuna botte, quale non averà pagata, applicanda per la metà al Podestà, e l'altra al Commune; e l'osti s'intendano quelli che fanno cucina, et ave­ranno casa a piggione.

 

Che non si vada a macinare fora di Territorio

 

Item etc. che nessuno possa ire a macinare con altra mola, che con la mola della Cammera sotto pena di libre dieci, e perditione della bestia, e grano; ma se il molino fosse guasto in modo che ope­rar non possa, che possa ire senza esser punito in qualunque loco vorrà a macinare con licentia delli Officiali di quel tem­po, e ciascuno sia tenuto pagare per molitura di quindici mi­sure una.

 

Che li macellari siano tenuti l'immondezza loro portare alli mondezzari

 

Item etc. che nullo macellaro, o vero qualunque altro ardisca, o pre­suma buttare per detta Terra la superstitie delle bestie le quali macellassero, cioè corna, ossa, sangue, e simili cose, ma essi per tutto quel giorno che tali bestie macellaranno e fora delli piri del mondezzaro portare, sotto pena di un carlino per bestia.

 

Che si spazzi la terra ogni giorno di sabbato, et altri giorni commandati

 

Item etc. che tutti li Terrigini, et abitatori di detta Terra siano tenuti, e debbano tutti li giorni di sabbato e quante volte se mandarà, o vero si bandirà spazzare ciascuno avanti la porta della sua abitatione, e l'immondezza buttare, o far buttare, sotto pena di baiocchi tre per ciascuno e per ciascuna volta.

 

Che li porci non vadino per la Terra

 

Item etc. che nulla persona permetta li porci suoi tanto grandi, come piccoli ire per detta Terra della Tolfa sotto pena di un carlino per ciascun porco, e per ciascuna volta.

 

Delle mercanzie, e grascie da, vendersi si portino prima alla macina posta in piazza di S. Eggidio

 

Item etc. che ciascuno portando a vendere qualunque generatione di grascia, sia tenuto quelle prima portare in la Terra della Tolfa alla macina esistente nella piazza di S. Eggidio, et in quel loco per tre ore tenere inanzi che alcuno cosa venda, sotto pena di un carlino senza licenza del Podestà, et Officiali.

 

Delle mercanzie, e grascie non accotimarsi

 

Item etc. che nessuno possa accottimare alcune generatione di grascie, o vero mercanzie, o altre cose, le quali saranno portate a ven­dere in detta Terra, eccetto che per tre giorni doppo saranno portate; e se alcuno le averà comprate, sia tenuto vendere dette grascie, mercanzie e qualunque altra cosa per il medemo prez­zo che averà comprate sotto pena di libre dieci, intendendo però di cose minime.

 

Che nullo di detta Terra venda grascie de forastieri

 

ltem etc. che a niuno di detta Terra sia lecito tenere a vendere alcuna generatione di grascie, e quelle cose quali saranno portate a vendere per alcuno forastiere a petitione del detto forastiere senza licenza del Podestà sotto pena di un carlino.

 

Che nulla cosa brutta si butti, ne si lavi nella fonte di Canale, o della Lizzera

 

Item etc. che niuno butti alcuna immondezza nelle dette fonti, ne in alcuna di esse dove si coglie acqua per bere, nemeno lavi pan­ni, ne pesce, o vero pulirne dove bevono l'animali sotto pena di un carlino per ciascuna volta.

 

Della pena di poner foco, del quale ne segua danno ad alcuno

 

Item etc. che niuno appona il foco manualmente in alcun luogo fora della Terra della Tolfa, del quale danno alcuno ne segua, sotto pena di libre dieci, et emendatione del danno, e niuno sotto detta pena ardisca poner foco in le colte inanzi la festa di Santa Maria d'agosto senza licenza delli Officiali di quel tempo.

 

Della pena di estrahere li termini delle vigne

 

Item etc. che niuno scientemente estraha, o vero cavar faccia d'alcuna possessione, o vero prato termini sotto pena di libre venticinque.

 

Della pena di occupare le vie

 

Item etc. che niuno guasti, ne occupi alcuna via tanto vicinale, come communale scientemente, e dell'occupatione si starà al giura­mento delli Viali sotto pena di libre quindici.

 

Che mentre si celebrano le messe non si gridi

 

Item etc. che niuno di qualunque sia conditione quando si celebrano le messe in detta Terra esclami, o vero vociferi nella piazza della Chiesa di S. Eggidio turbando l'offitio di detta Chiesa sotto pena di un carlino.

 

Che non si porti vino forastiero in detta Terra

 

Item etc. che niuno di qualunque sia conditione nemeno l'oste, o taver­naro di detta Terra, e tenimento possi portare, o vero far portare a detta Terra, o vero Territorio a vendere alcuna quantità di vino forastiero di qualunque sorte o bianco, o nero, o vero moscatello sotto pena di libre dieci, e perditione del vino. Non però questo Statuto s'estenda per chi ne avesse bisogno per suo uso, et a vino greco, il quale portare, e far portare a ciascuno sia lecito, simil­mente ancora sia lecito d'ogni altra generatione di vino sopra­detto quando il caso occorresse che in detta Terra non vi fosse vino, o vero avere non se ne possa per prezzo iusto, e competente, e consueto con licenza delli Officiali.

 

Che nullo forastiere venghi a pascere in detta Terra ne tener possi animali senza licenza delli Officiali di quel tempo

 

Item etc. che nullo forastiero possa venire nel tenimento di detta Terra a pascere con alcuna bestia tanto minuta, quanto grossa, o vero possa tenere senza bollettino delli Officiali, il qual bollettino si deb­ba scrivere, e registrare per il Cancelliere nel libro del Communo per memoria, e li contrafacienti caschino in pena di libre dieci.

 

In che modo si trattino li forastieri vicini

 

Item etc. che il Consiglio segreto con il Podestà possino trattare li fora­stieri, o vero vicini circostanti sicome sono trattati essi della Tol­fa nelli medemi lochi in quanto alle condannationi, et exceptione delle pene, non ostante li statuti in contrario parlanti.

 

Che si rivedino le misure, e statere

 

Item etc. che il Podestà di detta Terra, con il Camerlengo, et Officiali siano tenuti uno volta il mese cercare tutte l'ostarie, e taverne, e cercare tutte le misure, et altri pesi se sono iusti, e contra­facienti caschino il Podestà, et Officiali in pena di libre due.

 

Delle misure da tenere sigillate

 

Item etc. che ciascun tavernaro, oste, o vero vendente vino debba tenere le misure sigillate con il sigillo del Commune sotto pena di un carlino per ciascuna misura.

 

Che niuno dentro la Tolfa tengha paglia, o fieno

 

Item etc. che niuno dentro la Terra della Tolfa alcuna quantità di pa­glia, o strame, o vero fieno tenga oltre ad una soma sotto pena di libre cinque per ciascuna volta.

 

In che modo si debbano applicare le pene

 

Item etc. che tutte le pene nel presente volume de Statuti contenuti, et apposte espressamente siano applicate, et applicar si debbano per la metà al Podestà, e per l'altra al Communo.

 

Quali siano le libre

 

Item etc. che le libre s'intendino, e siano a raggione di baiocchi dodici per ciascuna libra.

 

Del pagamento delle gabelle

 

Item etc. che tutti li forastieri quali averanno venduto qualunque mer­canzia in detta Terra, e suo Borgo, siano tenuti pagare al Com­muno baiocchi dui per ciascun ducato di carlini.

 

Della pena di fraudar la gabella

 

Item etc, che tutti li defraudanti qualunque generatione di gabella caschino in pena di quattro doppii di quello si trovarà aver fraudato.

 

Della pena di pigliare le palombelle salvatiche

 

Item etc. che niuno pigli le palombelle salvatiche, ne quelle ardisca amazzare nelle chiese, o vero palombare sotto pena di libre due per ciascuna palombella.

 

Del Palio da corrersi nella festa di S. Eggidio

 

Item etc. che tutti li mercanti forastieri di panni, o vero merciarie abitanti in detta Terra, e la casa, o vero pontica avendo a pig­gione siano tenuti, e debbino una volta l'anno pagare il Pallio per un Pallio da corrersi nella festa di S. Eggidio del valor, e commune estimatione di carlini venti di colore secondo parerà alli Offitiali di quel tempo, e detto pagamento fare per rata secondo la qualità del mercante. Torna su

 

Delli prezzi da imponersi alli artigiani

 

Item etc. che l'Officiali alli quali in nel tempo saranno siano tenuti, e debbano, et abbino autorità d'imponere il prezzo ad ogni, e qualunque cosa da vendersi in detta Terra secondo che a loro parerà necessario nelli tempi, e meglio, e maggiore espediente et al contrafaciente imponere la pena, la quale il Podestà ri­scoter sia tenuto.

 

Delle vie da darsi, e concedersi per li Viali del Communo

 

Item etc. che ciascuno possi alle possessioni sue per la più prossima via consueta per la quale averà raggione dove il vicino, o vero vigna non offenda. E se alcuno non avesse la via d'andare alla casa sua, si dia ad esso la via per li Viali del Communo, d'onde manco danno, e detrimento fosse al vicino suo; et il Podestà sia tenuto mandar li Viali a dare detta via sotto pena di libre cinque nel sindicato.

 

Della pena di quelli non vorranno accettare l'officio

 

Item etc. che se alcuna persona sarà posta in officio, o vero fosse eletto per Imbasciatore del Consiglio, o vero Officiali, e non volesse iurare quell'offitio secondo il mandato a lui fatto, o vero recu­sasse d'ire per Imbasciatore in quel luogo dove sarà deputato, paghi per ciascun giorno, che sarà stato in mora di iurare, carlino uno applicato al Communo, e nientedimeno sia astretto quell'offitio iurare, et ancora andare salvo però se si avesse legitima causa non sia tenuto a pena, ne sia tenuto iurare, ne ad ire.

 

Che il Podestà sia tenuto riscotere le date

 

Item etc. che il Podestà il quale per il tempo sarà sia tenuto e debba a pena di libre dieci applicande al Communo nel suo sindicato tutte, e singole date, e collette, et imposte di detto Communo imposte d'ogni, e qualunque cosa occorrente diligentemente essa esecutione fare tanto alli Tolfetani, quanto alli forastieri. Et il Podestà abbia per esecutione di clilascuna persona, la quale deve pagar detta data baiocchi tre.

 

ADIUNCTA ET AMPLIATIO VIGORE CONSILII GENERALIS

 

Philippus de Senis Decanus, Bonifatius Catanianus Tulphae Veteris Gubernator, Ioannes de Lerma praesidentes, et Clerici Camerae Apostolicae.

Cum praesidentes, et Clerici Camerae Apostolicae Communitatem et Terram Tulphae Veteris eorum speciali curae commissam semper praedilexerint, et eius Communitatis, et Terrae pacem et utilita­tem, et quietem vehementer desideraverint; idcirco animadver­tentes Populum dictae Terrae augeri, et ipsam Terram etiam in eius Burgis Dei gratia in dies extendi, ut in ipsa Terra salubriter quieti, et pacifice vivat materiaque omnibus, et occasio pariendi scandala, rixas et differentias in genere, et in specie inter homines eius removeatur, quantum in nobis est providere volentes quae­dam de novo statuenda, et ordinanda, et nonnulla in melius refor­manda, et statuenda ad bonum dictae Communitatis duximus.

In primis, cum Communitas, et homines Tulphae Veteris propter eorum paupertatem non possint conducere, et retinere medicum, neque magistrum gramaticae eis concedimus ut ad beneplacitum Ca­merae Apostolicae possint, et valeant herbas pratorum omnium, ac illorum pasqua quae patronata existunt singulis annis, vide­licet in principio mensis octobris, usque e [t] per totum mensem februarii, et hoc ad dictum effectum solum, et non ad alios usus convertendos.

Item ordinamus quod quotiescumque viae et stratae publicae dictae Terrae, et eius districtus indigerent reparatione, et refectione, Viarii pro tempore deputandi teneantur et debeant providere re­parationi, et refectioni ipsarum viarum, et Vicarius, seu Potestas teneatur quando a dictis Viariis requisitus fuerit, eis praestare auxilium, et favorem ad exequendum et faciendum officium eorum.

Item quod Vicarius cogere debeat dictos Viarios quando essent negli­gentes ad faciendum eorum officium sub poena quae eidem Vi­cario videbitur; et similiter possit recusantes et nolentes obbe­dire [!] Viariis sub eadem poena cogere.

Item volumus, et ordinamus quod in silvis ipsius Communitatis, quae sunt commodae pro usu fabricae aluminis non possint per homi­nes dictae Communitatis ligna incidi sine speciali licentia Came­rae Apostolicae, sub poena unius ducati pro qualibet salma, toties quoties inciderentur; et similiter non possint incidi arbores neque rami pro pascendis animalibus sub eadem poena Camerae Apo­stolicae applicanda.Item volumus, et ordinamus quod in praedictis silvis non possint fieri cesae neque poni ignis sub poena decem ducatorum auri Camerae Apostolicae applicandorum.

Item ordinamus, quod in bannita bovum ipsius Communitatis non in­grediantur, neque poni possint aliqua animalia nisi boves domiti, et maiores triginta mensibus, et non possint teneri nisi unus equus, aut equua pro quolibet aratro sub poena unius ducati pro equo, aut bove, et quolibet animali execedente numerum.

Item ut omnes homines ipsius Communitatis habeant ratam partem Terrarum, statuimus, et ordinamus, ut singulis annis deputentur quatuor homines de Communitate, qui una cum Vicario praestito eis iuramento consignare debeant hominibus non habentibus ter­renum ipsorum partem dicti terreni videlicet habentibus boves aratorios, et similiter volentes seminare cum zappa pro rata.

Item volumus, et ordinamus quod centum rubra Terrae, quae singulis annis dantur Communitati pro Camera applicantur et dividantur inter habentes boves, et volentes seminare cum zappa ut supra in praecedenti capitulo, idem fiat in aliis Terris, quae eidem Com­munitati in futurum concedentur.

Item declaramus quod aratrum intelligatur a quatuor bobus usque ad duodecim, et a quatuor infra intelligatur medium aratrum; et quod ei, qui haberet duo aratra consignetur terrenum pro duobus aratris, et singulis annis fiat prout in praecedenti capitulo conti­netur.

Item ut herbae, et pascua Terrarum Communitatis solum sint pro usu, et utilitate ipsius, statuimus, et ordinamus, quod de cetero homi­nes dictae Communitatis non recipiant in soccitam aliquod genus animalium a forensis, et extraneis sine licentia Praesidentium, et Clericorum dictae Camerae Apostolicae; volentes autem quod non habentes facultatem tenendi proprios porcos, possint recipere ad soccitam usque ad summam viginti quinque scrofarum; et qui contrafecerit, puniatur poena pro qualibet bestia unius ducati. Item ordinamus quod capientes porcos ad melioramentum non possint illos accipere nisi de mense maii sub simili poena.

Item quoniam per porcos solitum fuit in terris seminatis fieri multa damna, ad obviandum ne de cetero fiant statuimus, quod a fine mensis maii usque ad primam diem augusti nullus possit tenere vaccas neque porcos prope loca, et terras in quibus granum, et blada seminata essent; et qui contrafecerit incurrat poenam ultra refectionem damnorum quinque ducatorum pro qualibet vice; et omnes supradictae poenae applicentur prout in antiquis statutis ordinatum est.

Item statuimus quod quotiescumque placuerit generali consilio dictae Communitatis, seu maiori parti, quod quaelibet familia possit te­nere pecudes pro usu, et vestitu eius in districtu dictae Commu­nitatis usque ad numerum viginti quinque pecudum, et non ultra. Volentes dare certum modum exigendi, et solvendi subsidium ne in eo exigendo, et solvendo aliquis ultra debitum gravetur, volumus, et ordinamus quod de cetero exigatur hoc modo, scilicet quod pro una vacca exigatur ad rationem unius libbrae 1 ! 1, pro una equa ad dictam rationem trium librarum pro quolibet aratro, pro sex porcis ad dictam rationem, pro tribus aratris ad dictam rationem, pro tresdecim capris ad dictam rationem, pro tribus aratris ad dictam rationem, pro duabus salmis grani ad dictam rationem, pro tribus salmis ordei ad dictam rationem, pro una domo in qua fuerit focus ad rationem decem solidorum; illa vero domus in qua non fuerit focus sit exempta; pro vineis ad rationem unius librae pro duabus zappis; item de vineis sodisque quae alias fuerint vineae licet refectae non fuerint; et idem etiam solvatur de terris pro plantandis vineis quamvis plantatae non sint.

Item statuimus quod nullus audeat, vel presumat de die vel de notte deferre aliquod genus armorum in ditta Terra, seu eius Burgo, et si fuerit de die incurrat poenam excomunicationis ipso facto, et ultra perditionis armorum, et quinque ducatorum auri; notte vero excomunicationis, ammissionis armorum ipso facto, et de­cem ducatorum similium pro tertia parte Hospitali Sancti Ioannis dictae Terrae, pro alia Communitati; altera vero Vicario, et Po­testati executori irrimissibiliter applicandorum.

Item statuimus quod nullus audeat, neque praesumat percutere, et occidere columbos domesticos, aut columbariarum in ditta Ter­ra, et eius burgis, et districtu cum pixidibus, seu scoplettis, listris, et arcobus, et qui contrafecerit incurrat poenam excomu­nicationis latae sententiae, ammissionis pixidis, balistae, et arcus et quinque ducatorum auri ut supra applicandorum, et dabitur fides domino, seu denuncianti eius iuramento uno teste.

Et praemissa omnia, et singula Capitula in libris Statutorum dictae Terrae Tulphae annotari mandamus, ac perpetuis futuris tem­poribus ab omnibus inviolabiliter observari, in contrarium fa­cientibus non obstantibus quibuscumque. In quorum etc. Datum Tulphae veteri die 27 ianuarii millesimo quingentesimo vigesimo tertio.

Philippus de Senis Camerae Apostolicae Clericus

Bonifatius Camerae Apostolicae Clericus

Ioannes de Lerma Camerae Apostolicae Clericus

Ego Ioannes Baptista Hiacintus de Terra Tulphae Veteris Sutrinae diecesis publicus Dei gratia Apostolica, et Imperiali authorita­ tibus Notarius, et Iudex ordinarius, et ad praesens dictae Terrae Tulphae Cancellarius praedicta omnia, et singula statuta sive capitula litteraliter latine notata manu mei Notarii infrascripti ex originali suo proprio de commissione et mandato Rmi Domini Hieronimi Melchioris Episcopi Maceratensis et Clerici Rev. Ca­merae Apostolicae fideliter scripsi, e[t] de verbo ad verbum copiavi, atque exemplavi prout in dicto originali inveni, nil ad­dens, vel minuens quod sensum mutet, vel intellectum variet, et in fidem omnium, et singulorum praemissorum me subscripsi, signavique, signumque meum infra apposui solitum, et consuetum.


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