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Università Agraria
 

 

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DOCUMENTO N.° 1:

Istrumento di Enfiteusi perpetua tra la Reverenda Camera Apostolica, la Eccellentissima Comunità di Tolfa e le due Università di Agricoltori e possidenti bestiame di Tolfa.
Rogito Selli, Cancelliere e Segretario della Camera sudetta: 19 Decembre 1778.
Omissis etc.

1. La Reverenda Camera Apostolica commuta, e riduce a vero Contratto d'Enfiteusi perpetua a tutto frutto la Colonia delle tre Tenute Camerali denominate di Casale, Valcardosa, e Bandita grande già conceduta dalla medesima Rev. Camera in perpetuo alla Comunità, ed Università degli Agricoltori della Terra di Tolfa fin dall'anno 1525., col solo diritto di seminare, ed in sequela di questo nuovo Contratto, dà, e concede alla suddetta Comunità, ed Università degli Agricoltori in Enfiteusi perpetua a tutto frutto le nominate tre Tenute non solo colla facoltà, che già loro compete di poterle seminare alternativamente secondo lo stile, ed uso dell'arte, ma ancora di tutte l'Erbe, e Pascoli delle medesime con piena libertà d'introdurvi i Bestiami a pascere non meno nelle larghe, che nelle Selve, e Macchie delle medesime Tenute per tutta la loro estenzione, riservati però sempre a favore della Rev. Camera intieramente tutti gli Alberi delle medesime Selve, e Macchie, e il jus lignandi nelle medesime competente alla Comunità, e Popolo della Tolfa per solo uso proprio e non mai per vendere nella maniera, che l'hanno goduto finora perché , così ecc.
2. La medesima Comunità, e Università degli Agricoltori per Canone, e Risposta della predetta Enfiteusi e concessione perpetua delle medesime tre Tenute Camerali Casale, Valcardosa, e Bandita grande a tutto frutto di Erbe e pascoli nell'intiera loro estensione come sopra promettono, e si obbligano solidalmente corrispondere ogni anno alla medesima Rev. Camera liberamente, e per essa alli Signori Doganieri del Patrimonio pro tempore, o ad altri, che la medesima Rev. Camera destinerà, ed ordinerà non più Rubbia Duecento di Grano per ,le Maggesi, e Rubbia Cento per le Colte, come si è pratticato per il passato per il diritto di seminare, ma bensì in ciascun'anno in perpetuo senza veruna distinzione un'equale, ed invariabile quantità di Rubbia Centocinquanta Grano cascato da condursi a loro spese, secondo il solito nei magazzeni della Rev. Camera nella Tolfa, ed inoltre la somma di Scudi milletrecento di Giulj dieci per scudo in due rate, cioè una nel mese di Giugno e l'altra nel mese di Decembre di ciascun anno perché così ecc.
3. La Rev. Camera concede in Enfiteusi perpetua alla detta Comunità ed all' Università della Mosceria della Tolfa, cioè all' Università de' Possidenti Bestiami a tutto frutto di Coltura, Erbe, e Pascoli tanto nelli Larghi, quanto nelle macchie le infrascritte Tenute, o Bandite Camerali esistenti nel Territorio della medesima Terra cioè le Pantanelle, Monte di S. Caterina, Monte dell'acqua tosta, Valle ascella, Maniconi d'ascella, Monte Palarese, Capannone, Sconfitta, Carbonare, Valle gioncosa, e Monte Castagno nella maniera, ed in quella medesima estensione, che presentemente si godono, e ritengono in affitto dalle medesime Università, perché cosi ecc.
4. Si conviene, che la proprietà delle Selve, e Macchie delle medesime Tenute, e Bandite, e de' loro Alberi s'intenda sempre riservata a favore della Rev. Camera, fermo però rimanendo il jus lignandi, che in esse ha il Popolo, e la Comunità della Tolfa nella maniera, che gode di tal jus nelle altre Tenute, e Bandite Camerali, eccettuandone sempre gli alberi, che saranno mercati per ordine della Rev. Camera, e nella maniera che lo ha goduto finora, perché così ecc.
5. Che la medesima Comunità, e l'Università della Mosceria siano obbligate, come si obbligano in correspettività delle sudette concessioni, e per annuo canone delle medesime Tenute solidalmente corrispondere ogni anno alla Rev. Camera Apostolica, e per essa alli Signori Doganieri pro tempore, o ad altri, che destinerà, ed ordinerà la Rev. Camera medesima in due rate, e nei tempi detti di sopra Scudi Duemila seicento moneta, liberamente, perché così ecc.
6. Che al contrario la Comunità, ed Università degli Agricoltori siano tenute concedere, siccome concedono alla Rev. Camera con lo stesso titolo di Enfiteusi perpetua a tutto frutto di Coltura, Erbe e Pascoli, la Bandita de Bovi spettante alla suddetta Università degli Agricoltori; e posta sul Territorio della medesima Terra in vicinanza delle Allumiere, giusta li confini di essa descritti dal Sig. Pietro Paolo Qualeatti Agrimensore Camerale deputato dall'Eccmo e Revmo Sig. Card. Pallotta Pro-Tesoriere, escluso però da tal cessione, e concessione in Enfiteusi; il Ristretto, detto della Borzella, come spettante alla Ven: Compagnia del Santissimo Salvatore, perché così ecc.
7. Che sulla medesima Bandita delle Cese, o de' Bovi ceduta come sopra in Enfiteusi perpetua alla Rev. Camera, resti sempre fermo, e preservato alla Comunità e popolo della Tolfa il jus pascendi estivo; come lo godono in tutte le altre Tenute: Camerali e Dòganali del Teritorio, e il jus lignandi per tutto l'anno per uso proprio come lo godono. e lo hanno goduto finora nelle altre Selve Camerali del Territorio perché così ecc.
8. Che la Rev. Camera per Canone, e risposta della medesima Bandita delle Cese; e de' Bovi debba ogni anno pagare, o compensare nei Canoni delle Tenute, e Bandita come sopra cedute alla stessa Comunità ed Università della Tolfa la somma di Scudi quattrocento cinquanta liberamente, perché così ecc.
9. Che parimenti la suddetta Comunità debba concedere, come concede in Enfiteusi perpetua alla Rev. Camera Apostolica Rubbia ottanta in circa del Castagneto esistente nei suoi Comunali, giusta la confinazione già conosciuta, e descritta dal sud. Sig. Qualeatti Agrimensore Camerale, e con tal concessione restino sempre in tutta proprietà, e pieno dominio della Rev. Camera tutti gli alberi, che presentemente vi sono e che saranno per nascere, e crescere in avvenire in detto Castagneto. Ed occorrendo alla Comunità, o a qualche particolare della medesima all'occasione di qualche Fabbrica qual che albero di legname di Castagno dovrà farne la supplica a Monsig. Illmo e Revmo Tesoriere Generale pro tempore, al di cui libero arbitrio resterà di concederlo, o negarlo, con dichiarazione però, che per il presente Capitolo non acquisti alcun jus la detta Comunità, e suoi, sopra il legname di detto Castagneto, e non altrimenti ecc. Dovrà però la Rev. Camera sempre custodirlo con cingerlo di forma o fratta, acciò non possano entrarvi Bestiami di alcuna specie, neppure a titolo di Pascolo, né per parte della Rev. Camera, e suoi affittuari, né per Parte della Comunità e suoi, acciò gli alberi, e rinascenze non siano danneggiate, e se mai fossero in detto Castagneto inferiti danni, per mancanza della forma o fratta, non siano li padroni dei medesimi Bestiami tenuti a pagare alcun danno, in tutto, e per tutto a norma della Costituzione della Sac. Mem. di Benedetto XVI sopra, i danni dati, perché così ecc.
10. Che sul medesimo Castagneto ceduto in Enfiteusi come sopra, s’indenda sempre riservata a favore del Popolo e Uomini della Tolfa la facoltà e libertà, che hanno sempre goduta di raccogliere le castagne, al quale effetto resterà a carico della Rev. Camera di far aprire in tempo di detto frutto più scalarole, acciò il Popolo Possa aver libero l'ingresso nel medesimo Castagneto per raccogliere le castagne, e terminata la raccolta delle medesime resti parimenti a carico della Rev. Camera, de’ suoi Custodi e Guardiani di far chiudere bene le medesime scalarole, acciò li bestiami non possino entrare a far danno nel medesimo, perché così ecc.
11. Che la Rev. Camera per annuo Canone del medesimo Castagneto, come sopra cedutogli in Enfiteusi perpetua, sia tenuta ed obbligata, come promette e si obbliga corrispondere alla Comunità della Tolfa la somma di annui scudi quaranta, o compensarli nelle annue somme, che la medesima Comunità dovrà ogni anno corrispondere alla Rev. Camera come sopra, perché cosi ecc.
12. Similmente la Comunità della Tolfa concede alla stessa Rev. Camera con lo stesso titolo e contratto di Enfiteusi perpetua li Comunali Macchiosi esistenti verso Tramontana, giusta l'estensione e Confini de' medesimi Comunali, da descriversi nell'Istromento da stipolarsi, con la facoltà alla medesima Rev. Camera di liberamente valersi dei medesimi Comunali per legna. ed altri usi, che alla medesima sembreranno più espedienti e vantaggiosi, perché cosi ecc.
13. Resta convenuto, che in detti Comunali non possa la Comunità fare, o far fare in avvenire Cese nuove, né vendere le Macchie e gli Alberi delle medesime per appropriarsene il prezzo; riservato solamente alla Comunità il jus di poter far tagliare nella stagione ventura del 1779 o in altro tempo che potranno essere tagliate le mezzagne, o macchie già vendute fino da cinque anni addietro per il prezzo di Scudi Settecentonovantuno moneta erogati in estinzione dei debiti della medesima Comunità con l'approvazione ed ordine espresso della Sagra Congregazione del Buon Governo. Ed oltre la sudetta proibizione di far le Cese, resti ancora proibito alla detta Comunità e suoi, di tagliare e diramare anche per far foglia, gli Alberi da Costruzione e da lavoro, CIOÈ CERQUE, FARNIE, ESCHI, OLMI ED ALTRI ALBERI, CHE SARANNO MERCATI PER ORDINE DELLA CAMERA, PERCHÉ COSÌ ecc.
14. Che nei medesimi Comunali s'INTENDA SEM-PRE RISERVATO ALLA COMUNITÀ E POPOLO il jus pascendi, LIGNANDI, venandi e DI FAR CARBONE E FOGLIA, CON LA LIMITAZIONE E RESTRIZIONE DI SOPRA ESPRESSA per uso proprio e rispettivamente dei propri Bestiami di Cittadini, ed abitanti continuamente nella terra della Tolfa, NELLA MANIERA, CHE HANNO LI MEDESIMI GODUTO DI TALI DIRITTI FINORA, perché così ecc.
15. Che la Rev. Camera per annuo Canone e risposta de' medesimi Comunali come sopra concessigli in Enfiteusi perpetua, debba ogni anno corrispondere e buonificare alla medesima Comunità la somma di scudi quaranta liberamente, perché così ecc.
16. Che tutte l'accuse e querele de' danni dati di qualunque specie possano accadere nelli sudetti Beni, dalla Comunità e dalle Università della Tolfa concessi in Enfiteusi perpetua alla Rev. Camera debbano perpetuamente darsi nei Tribunali della medesima Terra della Tolta, come si é praticato finora, e alli Giudici o Laico o Ecclesiastico della medesima terra debba sempre appartenere il diritto di giudicare sulle medesime accuse, e querele di danno dato, o semplice, o manuale o studioso o di qualsivoglia altra specie, ancorché trascenda il semplice nome di danno dato, osservata sempre la forma della sudetta Costituzione Benedettina, come ancora il rescritto, o sia, ordine su tal particolare emanato dalla Santità di Nostro Signore, allorché era Tesoriere Generale, e confermato dall'Eccmo e Revmo Sig. Card. Pallotta odierno Pro-Tesoriere Generale sopra li danni dati nelle Macchie e Tenute Camerali, perché così ecc.
17. Che la Rev. Camera sia tenuta concedere, come concede alla detta Comunità ed Università della Tolfa per tutti li futuri tempi ed in perpetuo la licenza di vender l' Erbe di sopravanzo a qualunque esse ascendano col pagamento del solito annuo Canone di Scudi Cento, che é stato pagato per il passato ai Signori Doganieri, siccome le medesime, Comunità ed Università si obbligano solidalmente pagarlo in avvenire in mano dei Sig. Doganieri pro tempore, perché così ecc.
18. Che essendo stata la primaria intenzione di Nostro Signore, della Rev. Camera e della Comunità della Tolfa quella di trattare, stabilire ed approvare le suddette Convenzioni e Capitoli al solo fine ed effetto di mantenere ed accrescere sempre più l'Agricoltura ed industria dei Bestiami nei veri e propri cittadini nativi della terra della Tolfa: e in essa e suo Territorio continuamente abitanti, non debbano perciò sotto li medesimi Capitoli, Concessioni e convenzioni intendersi mai compresi, se non, li veri Cittadini nativi od abitanti continuamente nella stessa Terra e suo Territorio, che sostengono i Pesi personali e reali della medesima, e che legittimamente potranno acquistare i diritti civici in appresso, esclusi tutti gli altri che non abitano continuamente non godono degli altri diritti civici o non sostengono li Pesi personali giusta la disposizione del comune, delli Statuti, risoluzioni e riformanze della, stessa Comunità della Tolfa, e delle massime e ordinazioni della Sagra Congregazione del Buon Governo su queste materie, perché così ecc.
19. Si dichiara finalmente, che avendo la Rev. Camera fin sotto li 3 del mese di Maggio 1776 concesso in affitto alle due Università degli Agricoltori e Moscettieri per nove anni il Pascolo dei tagli freschi delle Macchie Camerali, come dall'Istromento stipolato per gli atti del Selli Segretario di Camera, terminato che sarà il detto affitto, ed in caso, che dalla Rev. Camera non li venisse nuovamente concesso, o prorogato, resti proibito alla detta Comunità, suoi Agricoltori e Moscettieri ed a qualsivoglia persona il far pascere li detti tagli freschi, ma si debbano questi riguardare per tre anni ed in caso di contravvenzione debbano soccombere alle pene, comminate nei Bandi altre volte su tal particolare pubblicati, perché così ecc.
20. Che l'Istromento della presente Concessione e Contratto, debba stipularsi per gli atti del Selli Segretario di Camera con pagare al medesimo quelli. emolumenti che li spettano di ragione a norma della Tassa perché così ecc.
— Firmato — G. Card. Pallotta Pro-Tesoriere Generale.
Super quibus omnibus et singulis petitum fuit etc.
Ego Thomas Selli seu Camerae Apostolicae Secretarius et Cancellarius etc.
(Seguono le firme dei componenti la Municipalità di Tolfa, e dei rappresentanti le due Università dei Moscettieri ed Agricoltori.)

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