DOCUMENTI
DOCUMENTO N.° 1:
Istrumento
di Enfiteusi perpetua tra la Reverenda Camera Apostolica, la Eccellentissima
Comunità di Tolfa e le due Università di Agricoltori e possidenti
bestiame di Tolfa.
Rogito Selli, Cancelliere e Segretario della Camera sudetta: 19 Decembre
1778.
Omissis etc.
1. La Reverenda Camera Apostolica commuta, e riduce a vero Contratto d'Enfiteusi
perpetua a tutto frutto la Colonia delle tre Tenute Camerali denominate
di Casale, Valcardosa, e Bandita grande già conceduta dalla medesima
Rev. Camera in perpetuo alla Comunità, ed Università degli
Agricoltori della Terra di Tolfa fin dall'anno 1525., col solo diritto
di seminare, ed in sequela di questo nuovo Contratto, dà, e concede
alla suddetta Comunità, ed Università degli Agricoltori
in Enfiteusi perpetua a tutto frutto le nominate tre Tenute non solo colla
facoltà, che già loro compete di poterle seminare alternativamente
secondo lo stile, ed uso dell'arte, ma ancora di tutte l'Erbe, e Pascoli
delle medesime con piena libertà d'introdurvi i Bestiami a pascere
non meno nelle larghe, che nelle Selve, e Macchie delle medesime Tenute
per tutta la loro estenzione, riservati però sempre a favore della
Rev. Camera intieramente tutti gli Alberi delle medesime Selve, e Macchie,
e il jus lignandi nelle medesime competente alla Comunità, e Popolo
della Tolfa per solo uso proprio e non mai per vendere nella maniera,
che l'hanno goduto finora perché , così ecc.
2. La medesima Comunità, e Università degli
Agricoltori per Canone, e Risposta della predetta Enfiteusi e concessione
perpetua delle medesime tre Tenute Camerali Casale, Valcardosa, e Bandita
grande a tutto frutto di Erbe e pascoli nell'intiera loro estensione come
sopra promettono, e si obbligano solidalmente corrispondere ogni anno
alla medesima Rev. Camera liberamente, e per essa alli Signori Doganieri
del Patrimonio pro tempore, o ad altri, che la medesima Rev. Camera destinerà,
ed ordinerà non più Rubbia Duecento di Grano per ,le Maggesi,
e Rubbia Cento per le Colte, come si è pratticato per il passato
per il diritto di seminare, ma bensì in ciascun'anno in perpetuo
senza veruna distinzione un'equale, ed invariabile quantità di
Rubbia Centocinquanta Grano cascato da condursi a loro spese, secondo
il solito nei magazzeni della Rev. Camera nella Tolfa, ed inoltre la somma
di Scudi milletrecento di Giulj dieci per scudo in due rate, cioè
una nel mese di Giugno e l'altra nel mese di Decembre di ciascun anno
perché così ecc.
3. La Rev. Camera concede in Enfiteusi perpetua alla
detta Comunità ed all' Università della Mosceria della Tolfa,
cioè all' Università de' Possidenti Bestiami a tutto frutto
di Coltura, Erbe, e Pascoli tanto nelli Larghi, quanto nelle macchie le
infrascritte Tenute, o Bandite Camerali esistenti nel Territorio della
medesima Terra cioè le Pantanelle, Monte di S. Caterina, Monte
dell'acqua tosta, Valle ascella, Maniconi d'ascella, Monte Palarese, Capannone,
Sconfitta, Carbonare, Valle gioncosa, e Monte Castagno nella maniera,
ed in quella medesima estensione, che presentemente si godono, e ritengono
in affitto dalle medesime Università, perché cosi ecc.
4. Si conviene, che la proprietà delle Selve,
e Macchie delle medesime Tenute, e Bandite, e de' loro Alberi s'intenda
sempre riservata a favore della Rev. Camera, fermo però rimanendo
il jus lignandi, che in esse ha il Popolo, e la Comunità della
Tolfa nella maniera, che gode di tal jus nelle altre Tenute, e Bandite
Camerali, eccettuandone sempre gli alberi, che saranno mercati per ordine
della Rev. Camera, e nella maniera che lo ha goduto finora, perché
così ecc.
5. Che la medesima Comunità, e l'Università
della Mosceria siano obbligate, come si obbligano in correspettività
delle sudette concessioni, e per annuo canone delle medesime Tenute solidalmente
corrispondere ogni anno alla Rev. Camera Apostolica, e per essa alli Signori
Doganieri pro tempore, o ad altri, che destinerà, ed ordinerà
la Rev. Camera medesima in due rate, e nei tempi detti di sopra Scudi
Duemila seicento moneta, liberamente, perché così ecc.
6. Che al contrario la Comunità, ed Università
degli Agricoltori siano tenute concedere, siccome concedono alla Rev.
Camera con lo stesso titolo di Enfiteusi perpetua a tutto frutto di Coltura,
Erbe e Pascoli, la Bandita de Bovi spettante alla suddetta Università
degli Agricoltori; e posta sul Territorio della medesima Terra in vicinanza
delle Allumiere, giusta li confini di essa descritti dal Sig. Pietro Paolo
Qualeatti Agrimensore Camerale deputato dall'Eccmo e Revmo Sig. Card.
Pallotta Pro-Tesoriere, escluso però da tal cessione, e concessione
in Enfiteusi; il Ristretto, detto della Borzella, come spettante alla
Ven: Compagnia del Santissimo Salvatore, perché così ecc.
7. Che sulla medesima Bandita delle Cese, o de' Bovi
ceduta come sopra in Enfiteusi perpetua alla Rev. Camera, resti sempre
fermo, e preservato alla Comunità e popolo della Tolfa il jus pascendi
estivo; come lo godono in tutte le altre Tenute: Camerali e Dòganali
del Teritorio, e il jus lignandi per tutto l'anno per uso proprio come
lo godono. e lo hanno goduto finora nelle altre Selve Camerali del Territorio
perché così ecc.
8. Che la Rev. Camera per Canone, e risposta della medesima
Bandita delle Cese; e de' Bovi debba ogni anno pagare, o compensare nei
Canoni delle Tenute, e Bandita come sopra cedute alla stessa Comunità
ed Università della Tolfa la somma di Scudi quattrocento cinquanta
liberamente, perché così ecc.
9. Che parimenti la suddetta Comunità debba concedere,
come concede in Enfiteusi perpetua alla Rev. Camera Apostolica Rubbia
ottanta in circa del Castagneto esistente nei suoi Comunali, giusta la
confinazione già conosciuta, e descritta dal sud. Sig. Qualeatti
Agrimensore Camerale, e con tal concessione restino sempre in tutta proprietà,
e pieno dominio della Rev. Camera tutti gli alberi, che presentemente
vi sono e che saranno per nascere, e crescere in avvenire in detto Castagneto.
Ed occorrendo alla Comunità, o a qualche particolare della medesima
all'occasione di qualche Fabbrica qual che albero di legname di Castagno
dovrà farne la supplica a Monsig. Illmo e Revmo Tesoriere Generale
pro tempore, al di cui libero arbitrio resterà di concederlo, o
negarlo, con dichiarazione però, che per il presente Capitolo non
acquisti alcun jus la detta Comunità, e suoi, sopra il legname
di detto Castagneto, e non altrimenti ecc. Dovrà però la
Rev. Camera sempre custodirlo con cingerlo di forma o fratta, acciò
non possano entrarvi Bestiami di alcuna specie, neppure a titolo di Pascolo,
né per parte della Rev. Camera, e suoi affittuari, né per
Parte della Comunità e suoi, acciò gli alberi, e rinascenze
non siano danneggiate, e se mai fossero in detto Castagneto inferiti danni,
per mancanza della forma o fratta, non siano li padroni dei medesimi Bestiami
tenuti a pagare alcun danno, in tutto, e per tutto a norma della Costituzione
della Sac. Mem. di Benedetto XVI sopra, i danni dati, perché così
ecc.
10. Che sul medesimo Castagneto ceduto in Enfiteusi come
sopra, s’indenda sempre riservata a favore del Popolo e Uomini della
Tolfa la facoltà e libertà, che hanno sempre goduta di raccogliere
le castagne, al quale effetto resterà a carico della Rev. Camera
di far aprire in tempo di detto frutto più scalarole, acciò
il Popolo Possa aver libero l'ingresso nel medesimo Castagneto per raccogliere
le castagne, e terminata la raccolta delle medesime resti parimenti a
carico della Rev. Camera, de’ suoi Custodi e Guardiani di far chiudere
bene le medesime scalarole, acciò li bestiami non possino entrare
a far danno nel medesimo, perché così ecc.
11. Che la Rev. Camera per annuo Canone del medesimo
Castagneto, come sopra cedutogli in Enfiteusi perpetua, sia tenuta ed
obbligata, come promette e si obbliga corrispondere alla Comunità
della Tolfa la somma di annui scudi quaranta, o compensarli nelle annue
somme, che la medesima Comunità dovrà ogni anno corrispondere
alla Rev. Camera come sopra, perché cosi ecc.
12. Similmente la Comunità della Tolfa concede
alla stessa Rev. Camera con lo stesso titolo e contratto di Enfiteusi
perpetua li Comunali Macchiosi esistenti verso Tramontana, giusta l'estensione
e Confini de' medesimi Comunali, da descriversi nell'Istromento da stipolarsi,
con la facoltà alla medesima Rev. Camera di liberamente valersi
dei medesimi Comunali per legna. ed altri usi, che alla medesima sembreranno
più espedienti e vantaggiosi, perché cosi ecc.
13. Resta convenuto, che in detti Comunali non possa
la Comunità fare, o far fare in avvenire Cese nuove, né
vendere le Macchie e gli Alberi delle medesime per appropriarsene il prezzo;
riservato solamente alla Comunità il jus di poter far tagliare
nella stagione ventura del 1779 o in altro tempo che potranno essere tagliate
le mezzagne, o macchie già vendute fino da cinque anni addietro
per il prezzo di Scudi Settecentonovantuno moneta erogati in estinzione
dei debiti della medesima Comunità con l'approvazione ed ordine
espresso della Sagra Congregazione del Buon Governo. Ed oltre la sudetta
proibizione di far le Cese, resti ancora proibito alla detta Comunità
e suoi, di tagliare e diramare anche per far foglia, gli Alberi da Costruzione
e da lavoro, CIOÈ CERQUE, FARNIE, ESCHI, OLMI ED ALTRI ALBERI,
CHE SARANNO MERCATI PER ORDINE DELLA CAMERA, PERCHÉ COSÌ
ecc.
14. Che nei medesimi Comunali s'INTENDA SEM-PRE RISERVATO
ALLA COMUNITÀ E POPOLO il jus pascendi, LIGNANDI, venandi e DI
FAR CARBONE E FOGLIA, CON LA LIMITAZIONE E RESTRIZIONE DI SOPRA ESPRESSA
per uso proprio e rispettivamente dei propri Bestiami di Cittadini, ed
abitanti continuamente nella terra della Tolfa, NELLA MANIERA, CHE HANNO
LI MEDESIMI GODUTO DI TALI DIRITTI FINORA, perché così ecc.
15. Che la Rev. Camera per annuo Canone e risposta de'
medesimi Comunali come sopra concessigli in Enfiteusi perpetua, debba
ogni anno corrispondere e buonificare alla medesima Comunità la
somma di scudi quaranta liberamente, perché così ecc.
16. Che tutte l'accuse e querele de' danni dati di qualunque
specie possano accadere nelli sudetti Beni, dalla Comunità e dalle
Università della Tolfa concessi in Enfiteusi perpetua alla Rev.
Camera debbano perpetuamente darsi nei Tribunali della medesima Terra
della Tolta, come si é praticato finora, e alli Giudici o Laico
o Ecclesiastico della medesima terra debba sempre appartenere il diritto
di giudicare sulle medesime accuse, e querele di danno dato, o semplice,
o manuale o studioso o di qualsivoglia altra specie, ancorché trascenda
il semplice nome di danno dato, osservata sempre la forma della sudetta
Costituzione Benedettina, come ancora il rescritto, o sia, ordine su tal
particolare emanato dalla Santità di Nostro Signore, allorché
era Tesoriere Generale, e confermato dall'Eccmo e Revmo Sig. Card. Pallotta
odierno Pro-Tesoriere Generale sopra li danni dati nelle Macchie e Tenute
Camerali, perché così ecc.
17. Che la Rev. Camera sia tenuta concedere, come concede
alla detta Comunità ed Università della Tolfa per tutti
li futuri tempi ed in perpetuo la licenza di vender l' Erbe di sopravanzo
a qualunque esse ascendano col pagamento del solito annuo Canone di Scudi
Cento, che é stato pagato per il passato ai Signori Doganieri,
siccome le medesime, Comunità ed Università si obbligano
solidalmente pagarlo in avvenire in mano dei Sig. Doganieri pro tempore,
perché così ecc.
18. Che essendo stata la primaria intenzione di Nostro
Signore, della Rev. Camera e della Comunità della Tolfa quella
di trattare, stabilire ed approvare le suddette Convenzioni e Capitoli
al solo fine ed effetto di mantenere ed accrescere sempre più l'Agricoltura
ed industria dei Bestiami nei veri e propri cittadini nativi della terra
della Tolfa: e in essa e suo Territorio continuamente abitanti, non debbano
perciò sotto li medesimi Capitoli, Concessioni e convenzioni intendersi
mai compresi, se non, li veri Cittadini nativi od abitanti continuamente
nella stessa Terra e suo Territorio, che sostengono i Pesi personali e
reali della medesima, e che legittimamente potranno acquistare i diritti
civici in appresso, esclusi tutti gli altri che non abitano continuamente
non godono degli altri diritti civici o non sostengono li Pesi personali
giusta la disposizione del comune, delli Statuti, risoluzioni e riformanze
della, stessa Comunità della Tolfa, e delle massime e ordinazioni
della Sagra Congregazione del Buon Governo su queste materie, perché
così ecc.
19. Si dichiara finalmente, che avendo la Rev. Camera
fin sotto li 3 del mese di Maggio 1776 concesso in affitto alle due Università
degli Agricoltori e Moscettieri per nove anni il Pascolo dei tagli freschi
delle Macchie Camerali, come dall'Istromento stipolato per gli atti del
Selli Segretario di Camera, terminato che sarà il detto affitto,
ed in caso, che dalla Rev. Camera non li venisse nuovamente concesso,
o prorogato, resti proibito alla detta Comunità, suoi Agricoltori
e Moscettieri ed a qualsivoglia persona il far pascere li detti tagli
freschi, ma si debbano questi riguardare per tre anni ed in caso di contravvenzione
debbano soccombere alle pene, comminate nei Bandi altre volte su tal particolare
pubblicati, perché così ecc.
20. Che l'Istromento della presente Concessione e Contratto,
debba stipularsi per gli atti del Selli Segretario di Camera con pagare
al medesimo quelli. emolumenti che li spettano di ragione a norma della
Tassa perché così ecc.
— Firmato — G. Card. Pallotta Pro-Tesoriere Generale.
Super quibus omnibus et singulis petitum fuit etc.
Ego Thomas Selli seu Camerae Apostolicae Secretarius et Cancellarius etc.
(Seguono le firme dei componenti la Municipalità di Tolfa, e dei
rappresentanti le due Università dei Moscettieri ed Agricoltori.)
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