REGOLAMENTI
PER
LE DUE UNIVERSITA’ DI
MOSCERIA
ED AGRICOLTORI di TOLFA
APPROVATI
CON CHIROGRAFO
DELLA
SANTITA’ DI NOSTRO SIGNORE
P A P A P I O V II
FELICEMENTE
REGNANTE
CIVITAVECCHIA
1820
Nella
Stamperia Camerale: presso Domenico Rossi
P R E F A
Z I O N E
La
prima istituzione delle due Università di Mosceria,
e di Agricoltori in Tolfa rimonta a tempi antichissimi. Mancano le Memorie scritte, e quel poco
che se ne sa si deve alla tradizione. Pare che l'Università degli
Agricoltori avesse il suo principio nel
1620. Ma non prima del 1767 ridusse a sistema
le antiche sue costumanze. È appunto in dett' epoca che apparisce convocata la prima Adunanza degli Agricoltori.
L'Università della mosceria ha una meno
antica origine. Si attribuisce all'anno
1710, ma fu soltanto nel 1735 che incominciò a registrare in suoi
atti. L'una, e l'altra Università si è retta con quelle norme che di tempo in tempo stabiliva nelle respettive sue Congregazioni; Ma d'ordinario queste norme incompletamente eseguite
bastavano a garantire il ben essere delle Università, e ad evitare
le contestazioni, e dissidj fra i loro
componenti. La Visita Selli fatta per ordine della S. Memoria di
PIO PAPA VI, alla quale dettero causa gli accennati dissidi, providde in parte all' uopo, ma non fece cessare
affatto il disordine. Le due Università avevano in una parola dei
Regolamenti, ma questi Regolamenti, che bisognava rintracciare nei
Libri delle Università medesime, e che perciò non restava a portata
di tutti, erano d'altronde incompleti in ragione dei tempi attuali.
È da ciò che vari Zelanti presero motivo di Supplicare la Santità
di nostro Signore Papa PIO VII felicemente
regnante a volere prender cura delle due Università già vicine al
loro totale decadimento per la massa enorme di debiti da cui si trovavano
oppresse. Essendosi degnato il SANTO PADRE di prendere in benigna
considerazione l'istanza, commise col mezzo
del suo Monsignor Uditore a Monsignor Delegato Apostolico di Civitavecchia ( in allora Monsignor Benvenuti ) che indagata la vera origine dello
sbilancio, e non trovati i regolamenti attuali, adatti al buon andamento
delle due Università, ne suggerisse le riforme, e ne progettasse anche de' nuovi, onde con un sistema più conveniente
potesse rivendicarsi quel bene che si ebbe per oggetto nella primitiva
Istituzione. Coadiuvato Monsignor Delegato di Civitavecchia da una Deputazione di persone probe, oneste, intelligenti, e desiderose
dell'ordine; e sentite le opposizioni dei dissenzienti, ha umiliato
al Trono un Piano, che ha creduto il più conducente allo scopo di far rifiorire le due Università. Questo piano modificato in qualche
Articolo ha servito per i Regolamenti che SUA BEATITUDINE ha sanzionati col mezzo del lodato Monsignor suo Uditore, e che vanno a trascriversi
qui appresso.
Beatissimo
Padre
Il
non tenue disesto in cui è
caduta la Economia delle due Università di Agricoltori e di Mosceria,
ossia di Possidenti di Bestiame Vaccino e Cavallino della Tolfa,
eccitò i principali interessati dell'una e dell'altra ad implorare dalla
SANTITA’ VOSTRA un provvedimento che andasse a ripararlo, ed altresì
a prevenirne qualunque futuro con lo stabilimento di giuste, prudenti
regole, da osservarsi inviolabilmente nell'andamento dell'Amministrazione
dell'una e dell'altra, onde allontanare perpetuamente gli abusi, e gli
arbitri, che hanno potuto dar causa al presente disguido della medesima.
Monsignor Uditore di VOSTRA SANTITA’, che
a tenore d'un Chirografo del 28 Novembre 1782 in virtù del suo ufficio trovavasi già delegato a dirimere economicamente
possibili questioni delle suddette Università e de loro respettivi Individui, fu specialmente deputato da VOSTRA SANTITA’, a promuovere,
per poi proporre alla Sovrana sanzione l'implorato Regolamento. Quindi
col mezzo di Monsignor Delegato di Civitavecchia deputatasi una commissione dei più istruiti Interessati delle due Università,
propose questa dopo le più scrupolose diligenze ed indagini, una serie
di cento, e quattro Articoli contenenti altrettante Regole direttive dell'Aziende dell'una e dell'altra Università.
Fu allora che Monsig. Delegato, a meglio
assicurare la utilità di tale regole, volle
comunicarle in una generale adunanza, a cui intervenne egli stesso,
e lasciarne il Quinterno alla Pubblica visura di tutti gl'Interessati, nella Segreteria, onde fosse lecito ad ognuno
dentro un termine prefisso il fare le opposizioni, che avesse creduto
giuste, onde moderarle, e riformarle. Si ebbero infatti diversi riljevi, che diedero
luogo a qualche riforma. Non contento Mons. Uditore delle diligenze usate da Mons. Delegato, ne aggiunse egli ulteriori con accettare
dei nuovi rilievi, che comunicati a Mons. Delegato, e da questi ai Rappresentanti delle Università hanno fatto
aggiungere qualche altra riforma ai divisati Capitoli, finché dietro
tutte le accennate discussioni e diligenze da Mons. Uditore sono stati redatti secondo il tenore qui sotto espresso.
R
E G O L E
Da
osservarsi nelle due Università di Mosceria
ed Agricoltori della Tolfa
T I T O L O P R I
M O
Mosceria
C
A P I T O L O P R I M O
Come
sia composta, e chi vi abbia diritto
1. L'unione dei Possidenti
Bestiame Vaccino e Cavallino forma nella comune di Tolfa Università, che si chiama Mosceria.
2. Ogni Cittadino nato, e domiciliato colà
ha diritto di esservi aggregato. Questo diritto pertanto non è estensivo
al Bestiame di qualunque Estero, che si ritenga in affitto, o in società, giacché dei pascoli della mosceria non degiono godere, che i Bestiami appartenenti
in tutta proprietà agl'Individui della medesima.
3. Le adunanze, che i Componenti delle Università tengono per gli affari riguardanti il di lei interesse
chiamansi Congregazioni. Queste devono essere contestualmente dal Segretario trascritte in un libro destinato
per questo solo oggetto, e sottoscritto da tutti quelli, che vi intervengono,
e chiuse con la firma del Segretario, e col Sigillo dell'Università.
C
A P I T O L O II
Modo
di convocare, e tenere le Congregazioni.
-
Le
Congregazioni devono convocarsi dai Deputati con la intelligenza del Governatore pro-tempore;
e questa convocazione si farà tutte le volte, che il bisogno lo richiegga. Le deliberazioni delle medesime
non saranno valide, se il numero degl’Intervenuti
sarà minore di dieciotto Individui.
-
Il Governatore pro-tempore di Tolfa dovrà presiedere, ma senza
voto alle dette Congregazioni per il buon ordine per il regolare
andamento delle cose, per l'osservanza delle Leggi, e perché nulla
si dica, o si faccia contro le massime
del Governo.
-
Avranno diritto
di intervenire alle Congregazioni e di votare quegli individui soltanto,
che possiedano non meno di dieci bestie sopr’anno, tra Vacche, Cavalle, e dalla
conta d'ogni anno si desumerà lo stato di quelli, che saranno invitati
ad intervenire alle Congregazioni nell'anno che siegue,
quale stato sarà in forma di Tabella affisso nella Segreteria della
Università.
-
Avranno questi il
diritto di dare il loro voto decisivo su tutte le proposte, che
si faranno.
-
Quelli, che avendo
un numero minore di dieci Bestie non hanno diritto alle Congregazioni
a termini dell'Art. 6 saranno rappresentati da due Deputati Ecclesiastici, i quali avendo
anche in addietro sempre sostenuti i diritti del Clero, delle Vedove,
Pupilli, ed assenti, potranno pure sostenere quelli de piccoli Possessori
de Bestiami; e potranno questi anche se vogliono scegliere ogn’anno
nel loro Ceto un Deputato, che rappresenti, e che abbia voce e voto
nelle Congregazioni.
-
La Congregazione
nominerà secondo il solito, e nelle rispettive Epoche i suoi Officiali,
dai quali verrà formato il corpo Amministrativo della Università.
-
Il corpo amministrativo
di Mosceria è composto di quattro deputati,
come suoi primi rappresentanti, di quattro Sindaci, di un Depositario
o sia Cassiere di un Segretario, o Computista,
e di un Magazziniere, il quale potrà farsi aiutare da un Esattore
de Terratici, a suo piacimento, di cui
però dovrà essere garante.
C
A P I T O L O III
Ufficiali.
-
Nessuno Individuo
secolare potrà assumere l'esercizio di qualunque impiego nelle Università,
se non è legittimamente nominato all'Impiego dalla Congregazione.
-
Non potrà egualmente
esercitare impiego di qualunque sorte 1. chi
per qualsiasi causa litighi colla Università; 2. chi sia stato dichiarato debitore della medesima 3. chi avendo antecedentemente amministrato, non abbia reso conto della
sua Amministrazione.
-
A riserva de’ Deputati, e de’ Sindaci Ecclesiastici
che sono secondo il solito nominati dal loro Capitolo, tutti i Funzionari
ed Impiegati dell'Università dovranno scegliersi a pluralità di
Voti dalla Congregazione fra i membri dell'Università istessa.
C
A P I T O L O IV
Deputati
-
Il Rev.o Capitolo dell'Insigne Collegiata di S. Egidio di Tolfa nominerà secondo il solito al principio d'ogni Anno i Due Deputati
Ecclesiastici de’ quali si è parlato nell'articolo precedente, i quali in rappresentanza delle
Vedove, Pupilli, Luoghi Pii ed assenti diriggeranno di concerto cogli altri due Deputati Secolari tutti gli affari della
Università.
-
Contemporaneamente
la Congregazione a pluralità di voti, sceglierà dal ceto de primi
Interessati Illuminati e Probi, i due altri Deputati Secolari, i
quali di concerto come si è detto di sopra con i due Deputati Ecclesiastici
avranno l'alta direzione degl’affari
dell'Università, in modo però, che non possino allontanarsi dai presenti Regolamenti. Nei casi e spese non previste
dovranno consultare la Congregazione medesima.
-
Devono i detti due
Deputati Secolari dentro il mese di Settembre di
ciascuna anno far la conta di tutt’i Bestiami aventi diritto
ai Pascoli dell'Università, e nel fine del detto mese, o al più
tardi nella prima settimana di Ottobre sono obbligati di consegnarla
al Segretario onde ne possa anche tirare una Copia da affiggersi
nel giorno 10 dello stesso mese.
-
Devono inoltre i
Deputati sotto la loro più stretta responsabilità invigilare 1. Che gli Impiegati subalterni adempiano
ai rispettivi doveri. 2. Che si osservino scrupolosamente
le leggi attuali; 3. Che non si malversino le rendite e tutto
collimi a vantaggio comune: e se trovassero qualcuno in mancanza,
o dolo, possono sospenderlo, dandone
subito parte alla Congregazione per le ulteriori provvidenze 4.
Finalmente, che le Pecore ho altri Animali
nel passare per le strade Doganali non penetrino nei Pascoli dell'Università,
ne sarà in libertà dei stessi Deputati di assegnare alle Bestie
transitanti una strada diversa senza uno speciale permesso della
Congregazione. E nel caso che le dette Bestie fossero trovate in
distanza di venti canne dalla detta strada Doganale, secondo lo stile delle Dogane, sarà lecito a qualunque
Individuo dell'Università di pignorare, accusare, e fare ogni atto
necessario per l’emenda de danni, che tali Bestie potessero aver
fatti, e per le penali, in cui i rispettivi Proprietarj,
o conduttori fossero incorsi.
-
E’ cura de Deputati
il tenere la corrispondenza degli affari dell'Università
con le Superiorità con i Padroni diretti delle Tenute per il pagamento
de Canoni, cogli Agenti, o Procuratori per le Cause pendenti, o
con chiunque altro occorresse.
-
Essi traggono da
loro firmati gli ordini di pagamenti al Cassiere. Essi sono tenuti
del proprio per le spese inutili e superflue, ed anche per quelle
impreviste, che non fossero previamente approvate dalla Congregazione, meno che nei casi d'urgenza, ne quali dovranno
poi esserne responsabili, se non fossero dalla stessa Congregazione
riconosciuti utili, o necessarie.
-
Di concerto col
governatore pro-tempore stabiliscono
i giorni per le Congregazioni, facendo intimare i Membri, che vi
hanno diritto dal Famiglio, o dal Guardiano dell'Università.
C
A P I T O L O V
Depositario
-
Il Depositario deve
essere eletto dalla congregazione di tre in tre anni, non per estrazione
a sorte dal Bussolo, ma per proposta,
ed a pluralità de suffragi. Una idonea
sicurtà, ovvero una Ipiteca de propri
fondi per l'ammontare presunto di un bimestre d esigenza, è la
condizione della sua eleggibilità. Esso è tenuto di dare di Bimestre,
in Bimestre, e dentro i primi dieci giorni del mese che siegue il foglietto di Amministrazione, o sia
lo stato di Cassa.
-
Il Depositario dovrà
esser proposto e scelto fra i Membri in più solidi, intendenti,
ed attaccati al ben essere della Università,
e non avere le eccezioni, ma i requisiti tutti contemplati nell'articolo 12.
-
E’ proibito al Depositario
di fare pagamenti anticipati, di accordare dilazioni ai debitori.
Esso deve nel mese dopo il termine di ogni
anno render conto dell'introito, ed esito, e mancando di renderlo
nel termine come sopra, o non renderlo bene, con le giustificazioni
legittime di tutte, e singole partite, deve intendersi cessato il
di lui Officio, e procedersi all'elezione
di un altro. Spirato il triennio non può essere confermato. Può
solo esser proposto ed eletto nuovamente dopo l'intermedio spazio di altro triennio.
-
Sarà fra gli obblighi
del Depositario quello specialmente di esiggere con puntualità, accuratezza, e sollecitudine le rendite, e le risorse
tutte dell'Università, a termini della nota che gli verrà passata
dal Segretario, e dovrà l’inesatto per l’esatto.
-
Pagherà tutt’i
mandati, o Ordini a Vista che gli verranno tratti dai Deputati;
si guarderà però dal fare pagamenti irregolari, e senza Ordini,
a riserva dei soliti Canoni, Dattive,
ed altre Pubbliche Imposte. Per le somme, che pagasse irregolarmente sarà tenuto del Proprio.
-
Il Rendiconto del
depositario deve per otto giorni dopo il termine del mese come sopra
stabilito, essere esposto al pubblico nella Segreteria, prima che venga sindacato, aciocché sia permesso a ciascun Individuo di literare
le mancanze, e le irregolarità se vi fossero da esaminarsi, e giudicarsi
poi dai sindaci deputati.
-
Se ritarderà i pagamenti
Ordinatigli senza causa legittima, risponderà il Depositario de
Danni, e pregiudizi, che risultar potessero
alla Università, per evitare i quali nei pagamenti, che non richieggono Mandati, o Ordini, come sarebbero i Canoni, le Dative, ed altre
simili imposte, sarà in continua relazione con Segretario, che glie
ne indicherà le scadenze.
C
A P I T O L O VI
Segretario
-
Il segretario si
nomina dalla Congregazione.
-
Deve essere sufficientemente
istruito anche nella contabilità, saper stendere i Contratti, e
scrivere Lettere, che i Deputati gli ordineranno.
-
Nell'annuale è rinnovazione
dei Deputati formerà un foglio dettagliato ed esatto degli affari
pendenti, e lo leggerà allorché i Vecchi daranno la consegna ai
novi Deputati. Questo foglio rimarrà sempre in Segreteria, ed a
vicenda che si termineranno gli affari ivi descritti sarà cancellato
da due linee in croce dalla parte, che li riguarda.
-
Assisterà a tutte
le congregazioni, e ne trascriverà subito gli Atti nel Libro correlativo,
facendoli sottoscrivere da tutti gli intervenuti, e firmandosi in
fine esso stesso.
-
Terrà inoltre un
altro libro intitolato Copia Lettere ove riporterà tutte
le Lettere, che scrivono i Deputati per affari dell'Università,
ed in quanto alle lettere, che i Deputati
ricevono le metterà, e conserverà in filza con ordine di tempo.
-
Terrà ancora un
Registro di tutti gli ordini a vista che si trarranno dai Deputati
sulla Cassa dell'Università.
-
Altro Registro separato
dovrà tenere in cui i trascriverà tutti i Contratti, che si fanno
dall'Università per rendite di erbe,
o di grano, o per qualunque altro interesse.
-
Avrà cura speciale
di formare una filza di tutte le misure dei seminati, e dell’erbe,
che si vendono in ciascun anno, dovendo queste servire di appoggio
alla nota d’esigenza, che esso dovrà pur fare, e consegnare al Depositario.
-
La nota d’esigenza,
come anche il preventivo dell'entrata, e dell'uscita dovrà farsi dal Segretario prima che incominci l'anno,
cioè nel mese d'Ottobre dell'anno precedente.
-
Nel preventivo noterà
il Segretario minutamente non meno le rendite che le spese fisse.
Questo preventivo dovrà essere eletto nella Congregazione, indi trovato che sia in regola, sarà approvato,
e sottoscritto dai Deputati che si trovano in carica nell'epoca
in cui si forma. Esso deve servire di base per stabilire la somma
che dovrà ricavarsi dal Reparto sul Bestiame per pareggiare l'Amministrazione
di ciascun anno.
-
Conserverà tutte
le carte e libri della Università nella
Segreteria in una Scanzia o Credenza
chiusa a due chiavi diverse una delle quali si riterrà dal Deputato
il più assiduo, e l'altra dal medesimo Segretario. Quanto esiste
fin ora essendo tutto in confuso, sarà sua cura di formarne un
Inventario esatto dopo di aver separate le materie e messi in ordine
i Registri. In questo Inventario continuerà
di anno in anno a trascrivere gl’altri Registri e le altre Carte,
ed Atti, che si saranno consumati rispettivamente. La visura dell'Inventario e di tali Registri ed Atti sarà di diritto di ogni membro dell'Università, che ne farà richiesta al deputato
della chiave per assistervi unitamente al Segretario.
-
Dovrà finalmente
il Segretario essere diligente, onesto, ed attivo. Esso sarà responsabile
della buona tenuta e della conservazione dei libri, e carte, rimanendogli
a quest'effetto proibito di consegnare ad alcuno i Registri, e Carte
medesime, per farne uso fuori della Segreteria senza una
special licenza dei Deputati.
C
A P I T O L O VII
Magazziniere.
-
Il Magazziniere
è nominato dalla Congregazione prima del raccolto di
ciascun’ anno. Egli potrà scegliere un esattore dei Testatici,
per il quale però sarà responsabile. Averà cura che non sia ricevuto grano difettoso,
e sarà tenuto d'ogni arbitrio che si permettesse in questa materia.
-
La
Congregazione nell'eleggere il Magazziniere averà in vista, non solo la solidità del soggetto, ma altresì la di lui
onoratezza, ed attività trattandosi, d'un impiego di sua
natura geloso.
-
Il Magazziniere
riceverà in custodia nei Magazzini dell'Università tutt’i Terratici
dovuti alla medesima ed userà di tutta l'esattezza, e rigore per
ritirarli, a farli ritirare presso la nota dei seminati che gli verrà data dal Segretario.
-
Terrà notato in
un cartello ben distinto il grano che ritirerà da ogn’uno, indicare
il nome, il quantitativo, e la data,
ed in fine ne renderà conto a chi spetta.
-
Si pubblicherà un
avviso, che niuno di quelli, i quali devono risposte in grano alla Mosceria possa levar dall'Aja il grano, se non averà
prima versata la corrisposta all'Esattore inviato dal Magazziniere
a forma della perizia dell'Agrimensore. Sarà quindi cura del Magazziniere
medesimo di mandare all'esattore per le diverse Aje a ricevere le corrisposte di qualità insuscettibile di eccezione, e farle contestualmente
pervenire nei Magazzini della Università, ove il Magazziniere medesimo
dovrà con ogni diligenza farli custodire per renderne conto.
-
Sarà finalmente
sua cura la sollecitudine nell'esigenza, e che ognuno versi ciò,
che deve tanto in qualità, che in quantità. Diversamente sarà del
proprio tenuto all'inesatto o esatto male, e non conseguirà il suo
onorario, se non dopo terminata l'esigenza, e reso conto come il
Depositario.
C
A P I T O L O VIII
Sindaci.
-
Nelle stime di
ciascun' anno, e nel tempo istesso,
che si eleggono i nuovi Deputati per l'anno successivo si scelgano
i Sindaci nuovi.
-
Questi sono in numero
di quattro, cioè due Ecclesiastici e
due Secolari a scelta della Congregazione fra i membri, i più istruiti
ed esperti nel giro dell'Amministrazioni.
-
Devono i sindaci
esaminare, e dare il loro giudizio su tutt'i
conti tanto del Depositario, quanto del Magazziniere ed ogni
altro impiegato dell'Università.
-
Osserveranno scrupolosamente
tutte le ricevute, e mandati che saranno loro esibiti dai vari
Gestori all'appoggio de conti confrontandole con le partite del
libro esistente nella segreteria, ed emaneranno secondo le risultanze le rispettive sentenze sindacatorie a piè del conto riportato nel libro. Queste sentenze saranno considerate
per difinitive ed averanno la loro esecuzione, come se fossero state giudicialmente emanate.
-
Ciò eseguito rilasceranno copia della sentenza al Gestore, che averà subito il Sindacato, e consegneranno al Segretario i Conti e Giustificazioni,
per conservarli nell'Archivio dell'Università, ove, si è detto all'art. 39 rimarranno sotto la di lui e responsabilità.
-
Il tempo, e termine,
nel quale i Sindaci dovranno aver compiti i rispettivi Sindacati è stabilito ai primi tre mesi di ciascun'
anno. Si guarderanno i Sindaci dall'eccederlo, giacché saranno responsabili degl'effetti della loro negligenza.
C
A P I T O L O IX.
Onorari,
e Provvisioni.
-
Si trarranno annualmente
sulla Cassa dell'Università gli ordini di pagamenti degli Onorarj, e provvisioni dovute agl'Impiegati.
-
Il Governatore pro-tempore ha la solita regalia di baj. 60
per ogni Congregazione a cui assiste.
-
Ciascun Deputato,
sia Ecclesiastico o secolare averà un
onorario di Sc. 6 a ciascuno poi dei
Deputati secolari oltre il detto onorario di Scudi sei, si daranno
Scudi 8 in compenso della conta del Bestiame, che devono fare non senza qualche spesa nel mese di Settembre di ciascun' anno.
Ed averanno inoltre uno scudo al giorno a titolo d'indennizzo, quando per affari d'urgenza dell'Università,
e col voto degl'altri Deputati deggiano recarsi in altri paesi: quando però questi affari fossero fuori
di Tolfa, ma nel proprio Territorio, goderanno di baj. cinquanta per ogni giorno. Ben inteso
sempre, che tali gite si riconoscano utili, e necessarie da
tutt'i deputati riuniti.
-
Ciascun Sindaco
avrà una regalia di uno scudo per ogni Sentenza Sindacatoria.
-
Al
Depositario resta fissato l'Emolumento di scudi quaranta
annui per l'esigenza delle rendite ordinarie, e per tutt'altro relativo
al suo impiego. Averà inoltre il tre
per cento sulle somme provenienti dai riparti. Al
di là di ciò non potrà pretendere sotto qualunque pretesto,
compensi, o gratificazioni per le esigenze, o pagamenti che dovesse
fare fuori del luogo della sua residenza.
-
Il Segretario averà un assegnamento di scudi annui quarantacinque. Sarà però tenuto
di prestarsi gratis a tutti gl'atti
Legali, e Notariali, che occorreranno
alla Tolfa in servizio dell'Università.
Se il Segretario non fosse Notaro supplirà alla spesa de' Rogiti. Con
ciò non si intende di assoggettarlo alla
spesa di Bollo, e Registro. Queste gli saranno compensate dall'Università.
Non s'intende nemmeno d'impedirgli, che nella formazione de Contratti, Istrumenti, o atti
qualunque coll'Università percepisca
dalle parti la metà, che ad esse appartiene. È permesso alla Congregazione
di accordare al Segretario una qualche gratificazione nel caso di
straordinarie, ed utili operazioni.
-
Il Magazziniere
finalmente percepirà quella provvisione, che gli verrà fissata dalla Congregazione, secondo la maggiore, o minore esigenza
de Terratici, e la diversità dei luoghi
ove doverà riscoterli.
C
A P I T O L O X.
Rendite
della Mosceria.
-
Le principali rendite della Università consistono nella vendita
di Erbe, nel ritratto de Terratici
in grano, e nei riparti o collette sul Bestiame.
-
I deputati, o altri
Ufficiali della Mosceria devono procurare
con ogni studio e diligenza di far fruttificare queste risorse nel
modo più utile, e giusto, ed uniformarsi ai seguenti Articoli.
C
A P I T O L O XI.
Vendite di erbe.
-
La Congregazione
al fine del mese di settembre di ciascun anno stabilisce secondo
le circostanze il quantitativo delle
Erbe, che devono vendersi nella stagione che incomincia.
-
I Deputati esercenti,
e due altri Deputati Aggiunti, e nominati a tale oggetto dalla Congregazione
devono fissare la prima messa a prezzo, e venderle consecutivamente
al maggiore, e migliore offerente. Nel caso di assenza, ho mancanza di qualche Deputato si sostituirà da
Deputati presenti altro soggetto, o soggetti presi dal ceto dei
mancanti. Nelle divergenze de pareri sulla prima messa a prezzo,
prevarrà quello di più. E se fossero eguali di numero i pareri verrà scelto altro Deputato per formare
il numero disparo.
-
I deputati nella
vendita delle Erbe deggiono avere in
vista non solo il vantaggio della società nel maggior a
prezzo possibile, ma altresì la sicurezza possibile del pagamento,
e perciò si guarderanno bene dal vendere a persone di ambigua fortuna,
e delle quali possa ragionevolmente temersi.
-
Fissato il
quantitativo dell’Erbe, ed il prezzo respettivo col compratore, dovrà il Segretario formarne Apoca in doppio originale da sottoscriversi hinc inde di cui uno rimarrà in Segreteria
a disposizione e regola de Deputati, e all'altro si rilascerà al
compratore.
-
Il contratto conterrà
non solo il prezzo dell’Erbe stabilito di comun consenso, ma fisserà ancora l’epoche de pagamenti, uno a Pasqua di Resurrezione e l'altro alli 8 di maggio di ciascun anno nelle mani del Depositario dell'Università.
C
A P I T O L O XII.
Esigenza,
e Vendita de Terratici .
-
Dietro la richiesta che formalmente in Gennaro si fa dalla Congregazione
di Mosceria da uno de Rettori dell'Università
degl’ Agricoltori, si concede a Lavorare a Maggese in turno ordinario
una delle Tenute della stessa Mosceria.
-
La corrisposta,
ossia Terratico, che dovrà contribuirsi
da ciascuno dei lavoratori di detta Tenuta, è di un Rubbio di grano
per ogni Rubbio di Terreno seminato. Si lascia però in libertà de’ Signori Deputati riuniti di convenire un Terratico anche minore per le Cese, Colte, o altri
terreni di minor preggio.
-
Il Terratico si consegnerà all'Esattore incaricato dal Magazziniere nella quantità
risultante dalla Perizia dell'Agrimensore: esso deve essere di buona
qualità senza piotta, e vegliato, secondo
lo stile dell'Arte Agraria della Tolfa,
rimanendo all'Università il carico di pagarne le Vetture. Nascendo
questioni sulla qualità di dei Terratici , i Deputati della Mosceria,
ed i Rettori dell'Agricoltura ne saranno i Giudici competenti; ed
alla decisione di questi dovranno onninamente stare le parti, giacché
con questa condizione si daranno a seminare le terre.
-
Sarà perciò tenuto
il Magazziniere di mandare per le diverse Are a riceverlo, e non
ritrovandolo della qualità richiesta, costringerà il Lavoratore
a darne di qualità corrispondente all'obbligo, e se questi non lo
avrà ancora ridotto, sarà obbligato a ridurlo, e consegnarlo nel
più breve termine, prima che sia rimosso dall’Ara come si è detto all'Articolo 44.
-
A vicenda, che il Terratico si trasporta nei Magazzini
dell'Università il Magazziniere sarà
obbligato di avvertire uno dei Deputati esercenti affinché assista
alla misura, e ne osservi la qualità. Il Magazziniere ritirerà dal
medesimo Deputato una dichiarazione in Scritto della quantità, e
qualità del grano consegnato, e del Nome, e Cognome del
Consegnante, qual dichiarazione gli servirà di appoggio al
suo Rendiconto.
-
Nascendo differenza
o contestazione sulla qualità del Grano che si consegna, i Deputati
dell'Università ed i Rettori degli Agricoltori riconosceranno la
medesima; ed dovranno starsi inappellabilmente al loro giudizio, come si è detto all'Articolo 68.
-
Terminata l'esigenza de’ Terratici , i Deputati, sentito
il parere della Congregazione, si adopreranno per la Loro Vendita
al saggio il più utile, e vantaggioso per l'Università.
-
La Vendita del Grano,
considerati i tempi e le circostanze, dovrà
farsi al più presto possibile nella Comune di Tolfa,
ove a scanzo di qualunque rischio, e
spesa i Deputati procureranno, che siegua la consegna del Genere, ed il ritiro del prezzo convenuto.
-
Il Magazziniere
nel consegnare al Compratore il Grano, ritirerà dal Compratore la
corrispondente ricevuta per valersene di prova all'esito del Magazzino;
ed il Depositario, presso il contratto, quale dovrà essere formato
in scritto dal Segretario, ne incasserà il prezzo, del quale da
racconto con una copia del contratto istesso per giustificare la corrispondenza con esso della partita relativa.
-
Tanto durante il
tempo dell’esigenza, quanto nel corso della custodia, e vendita de’ Grani, i Deputati indipendentemente dall’obbligo, che loro
corre a termini dell’Art. 70 dovranno visitare il Granaro una volta la Settimana.
CAPITOLO
XIII.
Riparti
-
In seguito della
relazione del Segretario, e Computista, e dell'esame del Preventivo,
di cui si è parlato all'art. 37, dovrà dalla Congregazione
dentro il mese di Gennaro di ciascun' anno formarsi a compimento delle spese dell'anno, il solito riparto sui
Bestiami, che dalla conta eseguita dai Deputati Secolari, risulteranno
trovarsi ne' Pascoli della Mosceria.
-
Il Riparto, o Colletta
non potrà mai essere inferiore al bisogno; dovrà anzi superar sempre
di qualche centinaio di Scudi il disavanzo risultante dal ripetuto
Preventivo.
-
Caderà un tale Riparto su tutte le Bestie tanto Vaccine che cavalline,
colla solita distinzione del terzo di più sul Bestiame Cavallino.
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Ogni Membro dell'Università
dovrà pagare il riparto per tutto quel Bestiame, che anche per un
sol giorno dopo il dì 15 di ottobre sarà
trovato nè Pascoli della Mosceria.
Saranno soggette a questo Riparto eziandio le Cavalcature de' Pastori. E li Giovenchi che dagli
Agricoltori Muscettieri si conducono
alla fine di Decembre nella Bandita
detta de' Bovi, si considereranno secondo
il solito per una metà nel Riparto.
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Sarà in libertà de' Socj ritenere ne' Pascoli dell'Università
quel numero di Bestie che ad essi piacerà, pagandone il dovuto riparto.
Non potranno peraltro introdurne un numero minore della terza parte
di quello che posseggono nel Territorio.
E quindi saranno sempre, ed in qualunque evento
tenuti a pagare il Riparto o Colletta per la detta terza
parte, benché non ve lo mandassero, o ve lo mandassero in numero
minore.
-
Prima del giorno
5 Ottobre di ciascun'anno dovranno i
Membri tutti dell'Università aver dichiarato nella Segreteria della
medesima il numero delle Bestie, che vorranno essi ritenere nei
Pascoli al disopra del terzo obbligato. Qual termine passato e detta
dichiarazione non fatta, non potranno gravarsi della conta de' Deputati, e saranno quindi tenuti a pagare il riparto per
la quantità risultante dalla stessa conta, ancorché giustificassero
di possederne un minor numero. E ciò in pena della contravenzione a questo Articolo, ed a scanzo di frodi le quali sarebbero inevitabili senza questo freno.
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Niun Moscettiere potrà ritirarsi dalla Università, se prima non ne averà fatto in Segreteria la formale dichiarazione in scritto. Ritirato
che siasi, non potrà rientrarci che
dopo lo spazio di Anni Sei. Si eccettua
però il caso, in cui il Moscettiere si ritiri per mancanza di Bestiame derivante da mortalità, o dalla
necessità di venderlo. Riacquistatolo perciò potrà sempre rientrarvi,
come pure gli sarà permesso di rientrare in qualunque caso, ed in
qualunque tempo, se vi accendesse il
Consenso espresso della Congregazione.
-
Spirato il termine
accordato nell'Articolo 81 alle dichiarazioni, il Segretario ridurrà
in buona forma la Conta de' Bestiami per determinare insieme coi Deputati la Somma,
che dovrà imporsi sopra ogni Capo di Bestie.
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Formato, ed approvato
il riparto, il Segretario nel Mese di Febbraio passerà la Nota di esiggenza al Depositario. Il
Depositario comincerà ad esiggere nel
Mese di Maggio e dovrà aver terminato la sua esiggenza in Agosto di ogni Anno.
-
Né i Deputati, né
la Congregazione istessa, potranno accordare verun ribasso, o diminuzione alcuna
nei pagamenti e qualsivoglia Debitore, dovendo l'esiggenza essere sempre, ed interamente a carico del Depositario, il quale è tenuto all'inesatto per l'esatto.
CAPITOLO
XIV.
Disposizioni
transitorie.
-
Il dissesto della Università essendo derivato principalmente dalla mancanza
di legittimi Rendiconti; i Depositari di qualunque epoca, che non
hanno in regola i loro Sindacati, dovranno costringersi a rendere
esatto conto delle respettive loro
Amministrazioni. Questo debito Sagro al pagamento di quelli, che l'Università ha dovuto contrarre per
colpa loro, sarà immediatamente incassato, ed erogato in diminuzione de' Debiti dell'Università. I Deputati considereranno questo
come uno de' primi doveri della loro Carica, e dovranno in ogni Congregazione
finché non siano stati interamente esatti, mostrare ciò, che han fatto, e ciòcche resta a farsi valendosi
anche delli mezzi giuridici contro i
morosi ai Loro avvisi.
-
I Crediti dell'Università
derivanti dai residui dovuti dai diversi Gestori, o da qualunque
altro Oggetto destinati all'estinzione de' Debiti, non giungeranno sicuramente a pareggiarli. Ciò, che
manca pertanto, giacché si vuole assolutamente, che i debiti della Mosceria rimangono primieramente estinti,
si prenderà da Riparti Straordinari, che i Deputati sono autorizzati
a formare sui Bestiami che pascolarono l'Erbe della Mosceria negli Anni in cui furono
creati i debiti istessi. Questi Riparti,
saranno in proporzione di ciò, che resta a pagarsi, detratti i Crediti,
nell'Anno a cui sono relativi gli uni, e gli altri. I Deputati incomberanno
con tutta la premura, e lo zelo a questo doppio scopo, e daranno conto alla Congregazione ogni volta, che si raduna dello Stato delle
cose.
T
I T O L O S E C O N D O.
Università
degli Agricoltori.
C
A P I T O L O P R I M O.
Come
sia composta.
-
Compongono questa
Università tutti i Cittadini abitanti di Tolfa,
che posseggono Bovi Aratori, e che coltivano le Tenute denominate
Bandita grande, Valle Cardosa, e Casale.
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Essa fa le Congregazioni,
come l'Università della Mosceria; e
si serve del medesimo Segretario di questa, che è obbligato a servirla
con quell'istesso metodo, regolarità,
ordine, e precisione, che è stabilito per la Mosceria.
C
A P I T O L O II.
Ufficiali
impiegati, e loro doveri.
-
Viene l'Università
degli Agricoltori rappresentata da due Deputati eletti annualmente
dalla Congregazione: essi si chiamano Rettori. Gli altri Ufficiali
sono un' Esattore, o Cassiere. Un Magazziniere,
e due Sindaci per la revisione de' Conti.
-
Tutto ciò che si
è stabilito parlando dell'Università di Mosceria,
riguardo agli Ufficiali, loro elezione e durata, avrà luogo egualmente
per gli Ufficiali dell'Università degli Agricoltori.
-
Nell'istessa guisa saranno applicabili all'Università degli Agricoltori tutti
gli Articoli premessi per la buona Amministrazione
della Mosceria, circa l'esigenza de' Terratici , vendite di Erbe, e di grano,
e circa la Contabilità, i rendiconti, e tutt'altro nella parte,
che è applicabile all'Università di cui si tratta.
C
A P I T O L O III
Disposizioni
Relative.
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Nelle Congregazioni
dell'Università degli Agricoltori avranno diritto ad un volo quelli
ai quali viene assegnata una parte nella
divisione della Bandita; e due Voti quelli a cui restano assegnate
due parti.
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La solita vendita
dell'Erba della Bandita per turno non potrà stipolarsi per un tempo maggiore di Anni tre, dopo
i quali dovrà rinnovarsi il Contratto di Triennio in Triennio alle
condizioni reperibili più vantaggiose alla Università. Si osserveranno
scrupolosamente tutte le Cautele stabilite per le vendite dell'Erbe della Mosceria, e specialmente si avrà
riguardo alla idoneità dei Compratori, e alle Rate de' pagamenti in tempi congrui.
-
Ad impedire i gravissimi
danni soliti a farsi nell'Erbe della
Bandita, che si lasciano ogni anno per rinfresco de' Bovi dopo le Semente, si stabilisce, che la detta Bandita debba
farsi riguardare dal primo giorno di Ottobre di ciascun anno fino
alla Vigilia della S. Natale, o altro giorno, che si destinerà dalla
Congregazione, sotto pena di uno Scudo per ogni Bestia a quegli
Agricoltori, che per malizia, o per incuria vi faranno danno col
proprio Bestiame, e sotto la Multa di Scudi due per ogni contravenzione ai Guardiani che dassero causa a questi
danni con la loro negligenza, o malizia.
-
A
tal effetto dovrà in ogni Anno sulla fine del Mese di Settembre
eleggersi dalla Congregazione un' altro
Deputato speciale diverso dai Rettori, abile, onesto, e zelante,
al quale sarà affidata la custodia della Bandita con tutte le facoltà
indipendentemente dai Rettori, di comandare ai Guardiani dell'Università,
far pignorare, e carcerare le Bestie danneggianti, costringere
i Padroni all'emenda del danno, e far tutt'altro, che giudicherà
espediente per un oggetto così necessario ed opportuno alla conservazione
dei Bovi Aratorj, da cui dipende la
sussistenza della istessa Università.
-
Sarà
fissato a tal deputato nell'Atto della sua elezione un congruo assegnamento
per questa incombensa,
e sarà perciò tenuto di adempire con ogni esattezza al suo ufficio
sotto pena dell'emenda de' danni. Renderà
in fine esatto conto passando nelle mani del Depositario dell'Università
tutte le Somme, ed obblighi de' danni risarciti, e da risarcirsi dai respettivi dannificatori; con espressa legge, che nè la Congregazione, né i Rettori possino
assolvere veruno dal pagamento del danno rispettivo.
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La Congregazione
dopo terminate le Semente, fisserà il giorno in cui potranno introdursi
i Bovi nella Bandita di Rinfresco; e chiunque si farà lecito di
introdurveli prima anche di un sol giorno, oltre la rifazione del danno soggiacerà alla pena di scudo uno per ogni Bestia introdotta.
-
Nella detta Bandita
di Rinfresco si introdurranno al tempo
debito secondo il solito i Bovi Aratorj,
Giovenchi Tori degli Aggregati alla Società, i quali aggregati saranno
in obbligo di prendere la parte di terra da seminarsi nella stessa
Bandita per la prossima ventura Stagione.
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Chiunque introdurrà
nella Bandita altre Bestie fuori delle suddette sarà tenuto al danno stabilito nell'Articolo 96 per le bestie danneggianti.
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Tutti
i soci i quali godono di Rinfresco della
Bandita per il loro Bestiame, e che fanno Sementa fuori della medesima
e de' quarti di Mosceria,
e di Comunità dovranno corrispondere alla Cassa dell'Università
la Tassa consueta.
CAPITOLO
IV
Disposizioni
Transitorie
-
Avendo
l'Università degli Agricoltori contratti dei debiti, e contando
al contrario a suo favore de' Crediti, sarà cura de' Rettori
di procurare il più pronto incasso de' secondi, servendosi anche di mezzi giuridici, per diminuire la Massa
dei primi.
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Stabiliti
i Reliquati, e costretti i Gestori a
render conto esatto delle loro Amministrazioni, faranno deliberare
la Congregazione sul modo di estinguerli del tutto; null'altro più
interessando, che di ristabilire l'Università sul piede delle migliori
Amministrazioni, che sanno non conoscere altri pesi, che quelli
del tempo che corre, e che una bene intesa
economia rende meno sensibili, e gravosi.
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Gli Onorarj, Stipendj,
e tutt'altro, che non è previsto in questi
articoli sarà regolato secondo l'antico sistema degli Agricoltori.
Essendosi
pertanto maturamente esaminata la provvidità de surriferiti Capitoli, ed essendo altronde urgentissimo il bisogno
di tutelare l'amministrazione delle due Università mediante la loro
osservanza; i principali Interessati e Rappresentante
delle medesime supplicano devotamente la Santità Vostra a volersi
degnare di convalidarli colla sua Suprema approvazione, e di ordinare
che sieno attivati, ed osservarti con commettere
all'odierno Monsig. Delegato, che ne prescriva la esecuzione.
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