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Università Agraria
 

Regolamento Provvisorio per la Università degli Agricoltori e Possidenti di Bestiame in Tolfa

Anno 1870Delegazione Apostolica di CivitavecchiaNotificazionePresso la eseguita divisione del territorio e dei diritti civili tra i due Comuni contermini di Tolfa e di Al lumiere, restando sciolte le due associazione Agrarie già esistenti in Tolfa col titolo di Università di Mosceria e degli Agricoltori, perché comprendevano cumulativamente ambedue li Comuni suddetti; ed essendosi perciò impiantata in ciascuno dei due Comuni stessi una sola associazione col titolo di Università degli Agricoltori e Possidenti di Bestiame, le rispettive Magistrature Comunali, coadiuvate dai principali e più intelligenti Membri delle due Università surriferite, hanno proposto ciascuna il Regolamento pel modo con cui abbia ad essere retta e moderata nello avvenire l’ammine della propria Società Agraria: i quali due regolamenti, sottoposti all’Autorità Sovrana con le analoghe osservazioni dei Dicasteri Competenti, sono stati benignamente sanzionati dalla Santità di N. S. Papa Pio IX in via provvisoria nella udienza del 15 Gennaio p. p. dopo uditi i pareri del Consiglio di Stato, e del Consiglio dei Ministri. Ad effetto pertanto, che non possa da chicchessia allegarsi l’ignoranza delle disposizioni del Regolamento riguardante il Comune di Tolfa, si pubblica qui appresso il contesto del Regolamento istesso, che dovrà spiegare la sua forza ad essere mandato ad esecuzione del sudetto Comune immancabilmente col prossimo venturo primo giorno del mese di Aprile.Dalla Delegazione apostolica di Civitavecchia li 15 Marzo 1870
Il Delegato Apostolico
Ferdinando Scapitta. Il Segretario Generale Lorenzo HonoryRegolamento provvisorio per la Università dei Possessori di Bestiame, e degli Agricoltori di
Tolfa
PreamboloLa tradizione fa rimontare ad epoca antichissima le Università di Mosceria ed Agricoltori di Tolfa. Sembra che la Università di Agricoltori possa aver avuto la sua origine nel 1620 e l’altra di Mosceria ha registrato i suoi primi atti nel 1735 benché pare fosse di data anteriore.
Si ressero sempre con particolari risoluzioni e consuetudini. Con la visita Selli la San: Mem: di Pio VI provvide parzialmente alla incertezza dei regolamenti, che poi furono legalmente redatti e sanzionati il 4 Giugno 1820 dall’altra non meno Santa e Immortale Memoria di Papa Pio VII. Se non che attuatasi col 1° Ottobre 1868 la divisione dei beni e proprietà Universitarie fra gli aventi diritto dei due paesi di Tolfa e di Allumiere, come sequela della totale separazione territoriale avvenuta sotto la medesima data fra i Comuni anzidetti, gli abitanti di Tolfa e la superiorità videro non essere più applicabile per intero, e perciò da modificarsi i surriferiti Regolamenti. Infatti un terzo dei beni Universitari passò alle Allumiere, né più si sarebbero potute tenere due separate Ammini, se non che con un dispendio inutile; si conobbe perciò la necessità di amalgamarle. Dietro di che riunitesi tutte le persone più intelligenti del paese, e tenutosi un atto regolare di Congregazioni fra gli attuali componenti dell’Università furono combinate, e formulate alcune disposizioni, assoggettandole alla Superiore Sanzione, per attuarle precariamente, ed in modo che quando in qualche parte si conoscessero insufficienti, possano proporsi alla Superiorità ulteriori modificazioni da corrispondere convenientemente al benessere della Università istessa.
Propostosi il Regolamento allo esame del Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri, il Santo Padre uditi gli opinamenti dai medesimi esternati nella Udienza del 15 Gennaio 1870 lo ha approvato in via provvisoria nel seguente tenore

Capitolo 1° Torna su

Natura e componenti della Università
Art. - 1° Attivatasi al 1° Ottobre 1868 la divisione territoriale fra i Comuni di Tolfa e di Al lumiere, e contemporaneamente eseguita l’altra divisione dei Beni, Proprietà, e Diritti delle due Università di Mosceria ed Agricoltori, alle quali avevano diritto gli abitanti dell’uno e dell’altro paese, hanno cessato di esistere nel modo, come erano per lo passato, le due separate Ammini Universitarie, che sono già passate in liquidazione.
Art. - 2° Dal 1° Ottobre 1868 ridetto la Unione di Possidenti di Bestiame, o collettivamente o separatamente di vacche, Cavalli, Buoi Aratori formeranno nel Comune di Tolfa Università sotto l’unico nome ed ammine di = Università dei Possidenti di bestiame, e degli Agricoltori di Tolfa,= e perciò da detta epoca il relativo impianto.
Art. - 3° Ogni Cittadino nato e domiciliato in Tolfa ha diritto ad esservi aggregato, Questo diritto peraltro non è estensivo al bestiame di qualunque Estero, che si ritenga in affitto, o in soccida; giacché dei pascoli della Università non deggiono godere che i bestiami appartenenti in tutta proprietà a Cittadini di Tolfa. I contravventori incorreranno nella pena del doppio del riparto, e per i bovi aratori, se immessi nelle Bandite di rinfresco anche nel doppio della colletta.
Art. - 4° Le adunanze che i componenti della Università tengono per gli affari riguardanti il di lei interesse chiamansi Congregazioni. Queste debbono essere contestualmente dal Segretario trascritte in apposito libro, e sottoscritte dai rappresentanti, e chiuse colla firma del Segretario, o col timbro della Università.
Art. – 5° I presenti regolamenti, e le risoluzioni prese dalle suddette Congregazioni, in quanto che sono conformi al vero interesse della Università, sono dell’andamento ammivo della medesima (1)
Di numero quattro deputati, due Ecclesiastici e due Secolari, che rappresenteranno la Università
Di un Consiglio di Ammine.
Di un esattore Cassiere.
Di numero quattro Sindaci, due Ecclesiastici e due Secolari.
Di un segretario Computista: Di un Esattore del grano, e di un Magazziniere dei quali i requisiti e le attribuzioni come ai rispettivi articoli. La elezione ad esercizio dell’Esattore del grano, e del Magazziniere sarà annuale, come si dirà in appresso.
Art. – 7° I componenti esercitano l’Agricoltura e pastorizia sopra Tenute o Bandite di proprietà Universitaria, esistenti nel territorio di Tolfa, e sono come appresso; cioè:
Le Tenute Enfiteutiche a tutto frutto di pascolo e sementa, una volta Camerali, ed oggi compresi nel Canone Poggi, e l’altra di Campo Santa Lucia. Le Tenute Enfiteutiche e Comunali per il pascolo invernale sotto il Vocabolo di Marano, Prati, Pian Cisterna, Pian de Santi, con l’ammesse Selve di Coste del Marano, Spiagge, o porzioni di Sbroccati e come meglio alla perizia Cavagliesi approvato coi Sovrani Rescritti.Capitolo IIDiritti dei componenti sopra i Terreni e pascoli Universitari e loro oneri.
Art. – 8° I possidenti Bovi aratori coltiveranno in turno di quarteria le quattro Tenute solite seminarsi per lo passato, cioè:
Campo di Santa Lucia – Vallascetta e Capannone – Sconfitta e Lasco della Capra Panzanelle: Corrisponderanno il solito terratico di Rubbia uno di grano ben pulito e cascato all’ara per ogni Rubbio di Semina.
Art. – 9° Un proporzionato pascolare nelle selve attigue al quarto di semina verrà loro assegnato dalla Congregazione.
Art. – 10° Non più tardi del 15 Gennaio di ciascun anno i Deputati esercenti divideranno come è costume il terreno da seminarsi in tante cosi dette parti proporzionate al numero dei Buoi di ciascun possidente, calcolando parte intera per un possessore di un numero qualunque superiore ai 10 Buoi mezza parte per il possessore di quattro a nove Buoi, e quarto di parte per colui, che ha da due a tre Buoi. Dopo simile operazione i Deputati stessi non più tardi del giorno venti del ridetto mese di Gennaio chiameranno dietro regolare intimo sulla facia del luogo tutti gli Agricoltori, ove estratti a sorte i bollettini coi nomi rispettivi, si consegnerà a ciascuno la parte o quota che gli sarà toccata. La rompitura comincerà col giorno 8 Febbraio successivo.
Art. –11 E’ proibito di dare a mezzadria le terre della Università a forestieri, che non hanno domicilio legale nel Comune; in caso di contravvenzione sarà luogo del duplo della corrisposta.
Art. –12 Le rubbia 198 della Tenuta Valle Cardosa rimaste nella divisione alla Tolfa formeranno Bandita perpetua di rinfresco, e quante volte non si potesse prima, verrà fatto riguardare detto pascolo con tutta sorveglianza e premura dei Deputati protempore, dal 1° Ottobre di ciascun anno. Cadendo il taglio degli appezzamenti Macchiosi compresi in detta Bandita, vi si dovrà per la uguale quantità dei medesimi supplire con le selve attigue, o di Chiavaccio o dei Monti di Santa Caterina.
Art. – 13° Terminate le semente, con apposito avviso ed a giorno prefisso, da stabilirsi dalla Congregazione, si farà la introduzione in detto pascolo riguardato dai soli Buoi Aratori, e dei Giovenchi da doma, ossia di trenta mesi, escludendo ogni altra sorta di bestiame sotto qualsiasi titolo, fosse ancora di cavalcatura o bestia da soma. Simile introduzione verrà fatta con tutta regolarità per potere con esattezza rilevare il numero dei capi introdotto, a carico dei quali (esenti d'altronde da ogni e qualunque altra tassa riparto o gravame) dovrà essere il solito riparto di Gabelletta.
Art. – 14° I Larghi esistenti in detta Bandita di Rinfresco saranno quanto prima ridotti posativi e falciativi e la loro divisione agli Agricoltori si farà nella ragione medesima di Parti come nelle semine, ed un mite riparto da fissarsi in denaro formerà un nuovo cespite d’introito alla Università
Art. – 15° I Bestiami vaccini e cavallini (esclusi come si è detto, i Buoi) che sotto qualunque titolo, ancora di cavalcatura o bestia da soma, vengono introdotti nelle Tenute della Università, saranno soggetti al riparto generale, di essi all’analogo articolo.
Art. – 16° Ai primi di Aprile di ciascun anno per il successivo anno rustico, non solo si destineranno, dalla Congregazione i pascoli per i detti bestiami, ma altresì le vendite di erbe invernali; e ciò per poter conseguire un magiore interesse sulle vendite stesse, anche con lo esperimento di Vigesima e Sesta.Capitolo III Torna su
Rendite della Università
Art. – 17° Le principali rendite della Università sono il prodotto della vendita delle erbe, i terratici o corrisposte a grano delle terre, che seminano gli Agricoltori e Coloni, i riparti o collette in contanti sul bestiame Vaccino e Cavallino, ed il cosiddetto riparto di Gabelletta che si impone a grano sul Bestiame Bovino.
Art. – 18° I Deputati ed altri ufficiali per il maggiore, o migliore prodotto delle suddette rendite uniformarsi alle seguenti disposizioni.Titolo PrimoVendita di ErbeArt. – 19° La Congregazione ai primi di Aprile di ogni anno stabilisce preventivamente il quantitativo delle erbe da vendersi per la successiva stagione.
Art. – 20° I Deputati esercenti uniti al Consiglio di Ammine non più tardi del 15 Aprile suddetto ne dovranno avere formato il capitolato con il relativo prezzo d’incanto. Una apposita Notificazione stabilirà il giorno dell’apertura dell’incanto stesso, salvo gli esperimenti di Vigesima e Sesta da praticarsi di dieci in dieci giorni, dopo i quali si deverrà alla stipolazione dello analogo Contratto.
Art. – 21° Per norma indeclinabile il suddetto contratto di vendita conterrà il prezzo di delibera, la durata dell’affitto, il necessario concorso di una idonea sicurtà solidale, il quantitativo dell’erbe, e la scadenza di pagamento da eseguirsi nella cassa Universitaria in tre rate uguali; la prima cioè alla metà di Febbraio, la seconda a Pasqua di Resurrezione, e la terza li 8 Maggio.
Art. – 22° Esauriti inutilmente i suddetti atti nella epoca sopraccennata, sarà di facoltà del Deputato e Consiglio di Ammine di effettuare le vendite nel tempo che crederanno, previa però sempre la pubblicazione di analogo avviso, e alla opportunità collo esperimento dell’asta.Titolo SecondoTerratici e GabelletteArt. – 23° Gli Agricoltori e coloni sono obbligati soddisfare le rispettive tangenti terratico e Gabelletta sulle aie rispettive col grano prodotto dalle terre date loro a seminare dalla Università, a forma della misura delle terre stesse in quanto ai Terratici, ed in quanto alla Gabelletta a forma del quarto attribuitegli nel relativo riparto.
Art. – 24° per la esatta riscossione di detto grano la Università somministrerà giusto il consueto dell’Esattore il Cascatore, con cui dovrà essere regolarmente cascato e ridotto a buon stile dell’arte Agraria il quoto che deve ciascun contribuente. I trasporti del grano a solito carico della Università.
Art. – 25° Ad eliminare tutte le difficoltà sulle misure dei seminati il Perito Agrimensore della Università non più tardi del mese di Gennaio di ciascun anno sarà obbligato di aver condotto a termine la misura e di fare consegna nella segreteria della dettagliata nota, altrimenti s’intenderà decaduto dal suo ufficio, e la Università potrà valersi della opera di altro Agrimensore.
Art. – 26° A cura dei Deputati e Consiglio di Ammine verrà fatta trascrivere dal Segretario la suddetta nota per affiggersi al pubblico il giorno primo del susseguente mese di Febbraio onde dar luogo ai collettivi reclami da esibirsi da i contribuenti nel perentorio termine di giorni venti. Scorso il quale si procederà subito alle necessarie verifiche da farsi dall’Agrimensore medesimo o d altro seletto di comune consenso, con la esistenza però del primo Agrimensore, di un Deputato e di esso reclamante. Sulle risultanze, che ne deriveranno non potranno farsi ulteriori reclami; ed il Contribuente dovrà pagare senza eccezione il suo quoto.
Art. – 27° Verificandosi ingiusto il reclamo le spese del nuovo eccesso saranno a carico del ricorrente, e l’Agrimensore a tale effetto incaricato dalla Università non potrà conseguire il suo emolumento se non dopo che saranno state chiarite ed appianate tutte le difficoltà.
Art. – 28° Gli obblighi dell’Esattore del grano e del Magazziniere saranno descritte in apposito Capitolo.
Art. – 29° Terminata la esigenza del grano, i Deputati e Consiglio di Ammine si adopereranno per la vendita al saggio più utile e più vantaggioso per la Università.
Art. – 30° La vendita del grano, considerati i tempi e le circostanze, dovrà farsi al più presto possibile nel Comune di Tolfa, ove a scanso di qualunque rischio e spesa i Deputati procureranno, che segua la consegna del grano, ed il ritiro del prezzo convenuto.
Art. – 31° Il Magazziniere nel consegnare al compratore ritirerà la corrispondente ricevuta per valersene di prova all’esito del magazzino; ed il depositario, preso il contratto quale dovrà essere formato in scritto dal Segretario, ne incasserà il prezzo, del quale darà conto con una copia del contratto istesso per giustificare la corrispondenza con esso della partita relativa.
Art. – 32° Tanto durante il tempo della esigenza, quanto ne corso della custodia e vendita dei grani i Deputati dovranno visitare il granaro almeno una volta alla settimana.Titolo TerzoRipartiArt. – 33° I riparti in contanti per le vacche e cavalle, e quello di Gabelletta a grano per i Bovi Aratori saranno fissati nel preventivo del nuovo anno rustico.
Art. – 34° Il bestiame cavallino paga un terzo di più del bestiame vaccino, e per i buovi aratori verrà calcolata la gabelletta a grano ad un prezzo medio dei grani istessi, in modo peraltro che ogni capo bovino venga tassato (sempre a grano) ad una lira e mezza di più di quello che paga la cavalla, attesi i magiori riguardi, che si anno nella Università per i bovi e la oscillazione dei prezzi della granaglia. Detti riparti dovranno dare sempre inconveniente sopravanzo di introito nel preventivo, come si pratica nelle buone e ben regolate Ammine.
Art. – 35° Ogni membro della Università dovrà pagare il riparto per tutto quel bestiame, che ancora per un solo giorno dopo il di 15 di Ottobre sarà trovato nei pascoli della Mosceria. Saranno soggette a questo riparto eziandio le cavalcature dei pastori, e bestie da soma ed i Giovenchi, che dagli Agricoltori Moschettieri si conducono alla fine di Dicembre nella Bandita detta dei Bovi, si considereranno secondo il solito, per una metà nel riparto.
Art. – 36° Ed Sarà in libertà dei soci ritenere nei nei pascoli della Università quel numero di bestie, che ad essi piacerà, pagandone il dovuto riparto. Non potranno peraltro introdurvene un numero minore della terza parte di quello, che posseggono nel territorio. E quindisaranno sempre, ed in qualunque evento tenuti a pagare il riparto o colletta per la detta terza parte, benché ve lo mandassero in numero minore.
Art. – 37° Prima del giorno cinque Ottobre di ciascun anno dovranno i Membri tutti della Università aver dichiarato nella Segreteria della medesima il numero delle bestie, che vorranno essi ritenere nei pascoli al di sopra del terzo obbligato. Qual termine passato, e detta dichiarazione non fatta, non potranno giovarsi della conta dei Deputati, e saranno quindi tenuti a pagare il riparto per la quantità risultante della stessa conta, ancorché giustificassero di possederne un minor numero. E ciò in pena della contravvenzione a questo articolo, ed a scanso di frodi, le quali sarebbero inevitabili senza questo freno.
Art. – 38° Niun componente la Università potrà ritirare il suo bestiame dai pascoli di questa Università, se prima non ne avrà fatto in Segreteria la formale dichiarazione in scritto. Ritirato che siasi, non potrà rientrare che dopo lo spazio di anni sei. Si eccettua però il caso, in cui il Moschettiere si ritiri per mancanza di bestiame derivante da mortalità, o dalla necessità di venderlo. Riacquistatolo perciò potrà sempre rientrarvi, come pure gli sarà permesso di rientrare in qualunque caso ed in qualunque tempo, se vi accedesse il consenso espresso dalla Congregazione,
Art. – 39° Spirato il termine delle assegne, e non più tardi del 15 Novembre successivo i Deputati Secolari sotto la loro più stretta responsabilità dovranno esibire nella Segreteria la conta del Bestiame vaccino e cavallino, come pure dopo 15 giorni della immissione nella Bandita di rinfresco dovranno avere consegnata l’altra dei Buoi. Il Segretario non più tardi del primo Gennaio di ciascun anno farà affiggere copia consimile al pubblico, per loa durata di giorni venti, onde attendere i reclami, e divenire alla formazione del riparto a senso del preventivo nel susseguente mese di Febbraio.
Art. – 40° Tale riparto sarà immediatamente passato all’Esattore-Cassiere onde al finire dell’anno rustico debba averne fatto l’intero incasso.
Art. – 41° Né i deputati né la Congregazione istessa potranno accordare verun ribasso o diminuzione alcuna nei pagamenti a qualsivoglia debitore, dovendo la esigenza essere sempre ed intieramente a carico del Depositario il quale è tenuto all’inesatto per esatto.
Art. – 42° Tutte le bestie di qualunque spece verranno immessi nei pascoli Universitari, dovranno essere contrassegnate col merco. Quelle che vi si rinvenissero senza merco saranno considerate come danneggianti e perciò ricondotte al pubblico stabulario.Capitolo IV Torna su
CongregazioniArt. – 43° Per il normale andamento dell?ammine si terranno in via ordinaria le seguenti Congregazioni, cioè Primo. Per l’approvazione del conto preventivo del nuovo anno rustico con i primi di Settembre annualmente, ed ogni biennio per la nomina dei nuovi Consiglieri, Rappresentanti ed Ufficiali. Secondo. Al finire di Novembre per la immissione dei Buoi nella Bandita di rinfresco, e per la destinazione del pascolo dei Buoi stessi per la nuova rompitore del quarto di turno. Terzo. Ai primi di Aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’antecedente anno rustico, per la nomina dell’Esattore e del Magazziniere, non che destinazione, sempre per il seguente anno rustico, dei pascoli occorrenti al bestiame vaccino e cavallino, e destinazione inoltre della vendita delle erbe invernali, all’uopo di avere un largo maggiore per gli esperimenti da farsi, e come meglio al relativo capitolato.
Straordinariamente poi si adunerà la Congregazione ogni qual volta si richiegga il bisogno.
Art. – 44° Tutte le Congregazioni saranno convocate dai Deputati colla intelligenza del Vice Governatore pro-tempore, ed in quanto alle straordinarie dietro proposta del Consiglio di Amministrazione.
Art. – 45° Il Vice Governatore pro-tempore di Tolfa dovrà presiedere, ma senza voto, alle dette Congregazioni per il buon ordine, per il regolare andamento delle cose, per la osservanza delle leggi, e perché nulla si dica e si faccia contro le massime del Governatore.
Art. – 46° Le deliberazioni non saranno valide, se il numero degli intervenuti alla Congregazione sarà minore di diciotto individui.
Art. – 47° Avrà il diritto di intervenire alle Congregazioni, e di votare con un solo voto(abolito l’uso di due voti, che vigeva per gli agricoltori di parte sana) tutti quegli individui che posseggono non meno di dieci bestie sopra anno tra Bovi, vacche, e cavalli, da desumersi il quantitativo delle annuali conte, che in forma di Tabella dovranno costantemente tenersi affisse nella Segreteria della Università. I piccoli possessori verranno rappresentati secondo il solito dai due deputati Ecclesiastici.Capitolo VUfficialiArt. – 48° I Deputati e Sindaci Ecclesiastici saranno secondo il solito nominati dal loro Capitolo. Gli altri funzionari saranno scelti a pluralità di voti fra i suoi Membri.
Art. – 49° Non potrà esercitare impiego di qualunque sorta. Primo. Chi per qualsiasi causa abbia lite con la Università. Secondo. Chi ne sia stato dichiarato debbitore. Terzo. Chi non abbia reso conto della sua Amministrazione.Capitolo VIConsigli di AmmineArt. – 50° Il Consiglio di Ammine sarà composto di numero dieci di individui comprensivi i numero quattro Deputati, o rappresentanti della Università, cui principalmente incombe la parte esecutiva dei presenti Regolamenti e deliberazioni delle congregazioni, in modo peraltro che debbono andare di pieno concerto con gli altri sei individui Consiglieri, all’effetto di eliminare ogni e qualunque inconveniente pernicioso ad una ben regolata Ammine.
Art. – 51° Detti Consiglieri verranno all’uopo scelti biennalmente dalla Congregazione fra i cittadini più probi ed illuminati. La loro carica è onoraria e gratuita, né potrà esercitarsi da chi avesse altra carica od officio nella Università. Potrà esservi nominato dalla Congregazione ancora quel cittadino, che nell’atto non facesse parte della Università; poiché è del sommo interesse di tutti gli abitanti di Tolfa la buona ed esatta Amministrazione della istessa Università cui coi requisiti voluti all’Art. terzo ha diritto la popolazione presente e futura. Art. – 52° L’Intiero Consiglio oltre le anzidette attribuzioni Amministrative in via consultiva avrà la iniziativa delle proposte, che si faranno nelle Congregazioni. Dovrà a tal’uopo usare tutta la diligenza possibile nello esaminare e studiare tutte quelle migliorie, che tendo al benessere della Università. Compilerà inoltre per mezzo del Segretaro-Computista La Tabella Preventiva di ciascun anno da sottoporsi per l’approvazione alla Congregazione del Settembre.
Art. – 53° Si radunerà ordinariamente in ogni settimana, e più volte all’occorrenza, Il Segretario-Computista è tenuto ad intervenirvi.Capitolo VIIDeputatiArt. – 54° Ogni due anni nel mese di Settembre il Revmo Capitolo della Insigne Chiesa Collegiata di S. Egidio nominerà i suoi due Deputati Ecclesiastici, che rappresenteranno oltre i diritti del Clero e Luoghi Pii, più anche le vedove, i pupilli, assenti e piccoli possessori, come all’Articolo 48.
Art. – 55° Contemporaneamente la Congregazione sceglierà dal ceto dei primi interessati, illuminati e probi, due altri Deputati secolari, dei quali uno almeno dovrà possedere anche i buoi.
Art. – 56° Le attribuzioni in genere dei suddetti quattro Deputati saranno in conformità di quanto si è detto per il Consiglio di Amministrazione. Quelle speciali poi sono le seguenti; cioè:
Primo. Di far convocare le Congregazioni tanto ordinarie che straordinarie, a mezzo di apposito biglietto d’invito da recarsi dal famiglio ai singoli componenti.
Secondo. Di tenere le corrispondenze.
Terzo. Di trarre gli ordini di pagamento a forma della Tabella preventiva.
Quarto. Di invigilare, che gl’impiegati subalterni adempiano ai rispettivi loro doveri, e di fare infine che tutto collimi a vantaggio della Università. Sarà poi cura particolare dei Deputati secolari, oltre alla conta del bestiame, di cui all’apposito Art. 83, d’invigilare ad eseguire tutto ciò che è relativo alla Campagna ed in spece di far rigorosamente osservare alle bestie transitanti le strade Doganali a senso di legge, con gli scarichi a tal’uopo destinati, e molto meno senza uno speciale permesso della Congregazione di assegnare altra strada o scarico. Che anzi nel caso, che le dette bestie fossero rinvenute al di la delle venti canne volute dallo stile delle dogane, sia lecito a qualunque individuo della Università di pignorare accusare, e fare ogni altro atto necessario per la emenda dei danni e rispettive penali.
Art. – 57° Verificandosi poi delle spese in via di Urgenza, e non contemplate nel preventivo, gli stessi Deputati prenderanno i necessari concerti con il Consiglio di Amministrazione per riportarne la necessaria approvazione nella prima Congregazione. In caso diverso saranno tenuti del proprio.Capitolo VIII Torna su
Esattore del granoArt. – 58° L’Esattore-Cassiere sarà eletto dalla Congregazione Biennale dietro proposta, ed a pluralità di voti fra i Membri più solidi, intendenti ed attaccati al ben essere della Università, ed avere i requisiti tutti voluti dall’articolo 49. Una idonea sicurtà, ovvero una ipoteca dei propri fondi per l’ammontare presunto di un bimestre di esigenza e la condizione della sua eleggibilità. Esso è tenuto di dare di bimestre in bimestre, e dentro i primi dieci giorni del mese che segue il rispettivo stato di cassa.
Art. – 59° E’ Proibito all’Esattore-Cassiere di fare pagamenti anticipati e di accordare dilazione ai debitori. Esso deve nel primo quadrimestre di ogni anno rustico rendere rendere esatto conto della Gestione del precedente anno, e mancando di renderlo nel termine come sopra, e non rendendolo bene con le legittime giustificazioni deve intendersi cessato il di lui officio, e procedersi alla elezione di un altro. Spirato il bienio, non può essere confermato e solo riproposto dopo l’intermedio spazio di altro biennio.
Art. – 60° Gli incomberà l’obbligo dell’inesatto per esatto di ogni e qualunque partita, regolarmente gli verrà data in esigenza.
Art. – 61° Pagherà tutti i Mandati, o Ordini a vista, che gli verranno tratti dai Deputati, si guarderà però dal fare pagamenti irregolari, e senza ordini, a riserva dei soliti canoni, dative ed altre pubbliche imposte. Per le some che pagasse irregolarmente sarà tenuto del proprio.
Art. – 62° Il rendiconto dell’Esattore-Cassiere deve per otto giorni, dopo il quadrimestre come sopra stabilito, essere esposto al pubblico nella Segreteria, prima che venga sindacato, acciocché sia permesso a ciascuno individuo di rilevare le mancanze, e le irregolarità, se vi fossero da esaminarsi e giudicarsi.
Art. – 63° Se ritarderà i pagamenti ordinatigli senza causa legittima, risponderà il Depositario dei danni, e pregiudizi, che risultar potessero alla Università, per evitare i quali nei pagamenti che non richieggono Mandati o ordini, come sarebbero i Canoni, le dative, ed altre simili imposte, sarà in continua relazione col Segretario, che glie ne indicherà le scadenze.Capitolo IXSegretario-ComputistaArt. – 64° Il Segretario-Computista dovrà essere fornito di tutti i necessari requisiti nel disimpegno del suo officio. Verrà nominato dalla Congregazione, e soggiacerà alla biennale ballottazione per la di lui conferma.
Art. – 65° Nella biennale rinnovazioni degli Ufficiali formerà un foglio dettagliato ed esatto per cognizioni e norma di quelli che succedono.
Art. – 66° Assisterà a tutte le Congregazioni, e ne trascriverà, l’analogo verbale nell’apposito libro con firma dei Deputati, e sua; come pure assisterà a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. – 67° Sarà speciale cura del Segretario-Computista di tenere tutti i registri necessari per una esatta e ben regolata Ammine, sia per quello concerne la contabilità, sia per quello che riguarda le corrispondenze, contratti, e tuttaltro rimanendo a una esclusiva responsabilità la buona tenuta e conservazione dei Medesimi, e non potrà per tale effetto farli esportare dalla Segreteria senza uno speciale permesso della Congregazione.Torna su
Art. – 68° Si dichiara peraltro, che il medesimo non potrà ricusarsi di rendere estensibile entro la Segreteria quelli atti, o registri, che ogni componente la Università ha diritto di consultare.Capitolo X
Esattore del grano e MagazziniereArt. – 69° Queste due cariche saranno esercitate da due diversi individui facenti però parte della Università da scegliersi in ogni anno a pluralità di voti nella Congregazione che si raduna ai primi di Aprile. Si avrà in vista che la scelta cada sopra persone che presentino i necessari titoli di solidità, onoratezza ed attività, trattandosi d’impieghi che sono del sommo interesse.
Art. – 70° Lo Esattore del grano prima della tritatura riceverà dalla Segreteria le note della esigenza dei terratici, e quella della Gabelletta. A forma delle medesime ritirerà sulle aie rispettive i singoli quoti sia di Gabelletta sia di Terratico, in modo che siano ben condizionati, e ridotti ad uso e stile di Arte con apposito cascatore, come si è già detto. Farà immediatamente convenire i morosi con atti Giudiziali.
Art. – 71° Sarà obbligato a tenere un Bollettario a madre e figlia per la esigenza suddetta ed accompagnerà con la bolletta figlia ogni e qualunque spedizione.
Art. – 72° Appena terminate le aie, è tenuto esibire nella Segreteria, lo esatto rendiconto della esigenza,. Non potrà conseguire il relativo cumulamento se non ad esigenza compiuta.
Art. – 73° Il Magazziniere riceverà tutto il grano, che gli verrà spedito e consegnato a forma delle bollette.
Art. – 74° Il Medesimo è responsabile verso la Università della intiera quantità del grano ricevuto. A suo rischio e pericolo è la custodia e conservazione del grano stesso, e sarà pure tenuto rispondere del naturale aumento che non conseguito. Ultimatasi la erogazione del grano dovrà immediatamente esibire il suo rendiconto.Capitolo XISindaciArt. – 75° Nel tempo istesso, che si eleggono i nuovi Deputati per il successivo biennio si scelgono i nuovi Sindaci.
Art. – 76° Questi sono in numero di quattro, cioè due Ecclesiastici eletti dal Capitolo, e due secolari scelti dalla Congregazione, fra i membri più istruiti ed esperti nel giro dell’Ammine.
Art. – 77° Debbono i sindaci esaminare e dare il loro giudizio su tutti i conti tanto del Depositari, quanto del Magazziniere, e di ogni altri impiego della Università.
Art. – 78° Osserveranno scrupolosamente tutte le ricevute e mandati, che saranno loro esibiti dai vari gestori all’appoggio dei conti, confrontandole colle partite del libro esistente nella Segreteria, ed emaneranno secondo le risultanze le rispettive sentenze Sindacatorie a piè del conto riportato nel libro. Queste sentenze saranno considerate per definitive, ed avranno la loro esecuzione, come se fossero giudizialmente emanate.
Art. – 79° Ciò eseguito rilasceranno copia della sentenza al gestore che avrà subito il Sindacato, e consegneranno al Segretario i conti e giustificazioni per conservarli nello archivio della Università, ove rimarranno sotto la di lui responsabilità.
Art. – 80° Il tempo e termine nel quale I Sindaci dovranno aver compito i rispettivi Sindacati, resta fissato cinque mesi dopo terminato l’anno rustico.
Si guarderanno dallo accederlo; giacché saranno responsabili degli effetti della loro negligenza.Capitolo XIIOnorari e ProvisioniArt. – 81° Si trarranno annualmente sulla Cassa della Università gli ordini dei pagamenti degli onorari e provvisioni dovuti agli impiegati.
Art. – 82° Ciascun Deputato sia Ecclesiastico che secolare avrà un onorario di Lire Trenta.
A ciascuno poi dei deputati secolari, oltre il suddetto onorario, si daranno Lire Sessanta in compenso delle conte bestiami, che debbono fare non senza qualche spesa. Avranno inoltre Lire Cinque al giorno a titolo d’indennizzo, quando per l’affari della Università e col voto dello intiero Consiglio di Ammine debbono recarsi in altri paesi o in campagna per interesse della stessa Università. Niun compenso peraltro sarà loro dovuto per l’assistenza ai Contratti della vendita delle erbe, grano ed altro che si tratta in paese.
Art. – 85° Al Depositario resta fissato l’emolumento di Lire Trecento per le esigenze delle rindite ordinarie, e per tutto altro relativo al suo impiego. Avrà inoltre il quattro per cento sulle somme provenienti dai riparti; al di la di ciò non potrà pretendere sotto qualunque pretesto compensi o gratificazioni per la esigenza o pagamento dovesse fare fuori del luogo della sua residenza.
Art. – 86° Il Segretario avrà un assegnamento di Lire Trenta mensili, Sarà però tenuto di prestarsi gratuitamente atutti gli atti legali, che occorreranno in Tolfa in servigio della Università. Se fosse poi Notaro dovrà fare praticamente, tutti gli atti occorrenti alla Università per quello che concerne, e non potrà pretendere che il rimborso delle spese vive. Fruirà poi la propina di venticinque centesimi per ogni cento lire nelle vendite di Erbe, Grano ed altri prodotti della Università, sempre a carico del compratore.
Art. – 87° L’Esattore del grano ed il Magazziniere percepiranno quelle provisioni, che verranno fissate dalla Congregazione, secondo la maggiore o minore esigenza del grano.Capitolo XIIIDisposizioni transitorie

Art. – 88° Le presenti disposizioni avranno il loro effetto provvisorio sino a che si sarà riportata la Superiore Approvazione, e precariamente a forma della medesima si dovrà modellare il nuovo impianto di Ammine; e siccome sono in via di e sperimento, la Congregazione crede conveniente riservarsi di progettare alla Superiorità tutte quelle modificazioni, che in seguito si credessero utili e opportuni.
Art. – 89° Al Segretario attualmente esercente in vista del lungo suo servizio verrà mantenuto il medesimo appuntamento, che ha goduto fin qui proseguendo bene inteso nello impiego, e di modo che non passi ad esempio.
Art. – 90° L’attuale Bandita di Rinfresco, posta nella Tenuta di Valle Cardosa, e formata, come si dice di sole Rubbia 198, potendo in seguito diventare insufficiente per l’aumento dei Buoi, dovrà all’occorrenza ingrandirsi convenientemente con gli appezzamenti macchiosi confinanti alla medesima a senso di quello verrà risoluto con speciale atto di Congregazione.
Art. – 91° Dovendosi ridurre, come all’articolo 14, i larghi della Bandita di Rinfresco prativi e falciativi, saranno a carico della Università le primitive spese d’impianto occorrenti per la sterpatura e pulitura del terreno, ed in seguito la manutenzione a carico degli Utenti.
Art. – 92° Oltre alle disposizioni e norme contenute in questo Regolamento si dovranno osservare le prescrizioni sancite della declamatoria del 6 Settembre milleottocentosessantasette intorno alle Amministrazioni delle Società Agrarie legalmente costituite, alle quali non s’intende nella minima parte derogato.
15 Gennaro 18settanta
Nella Udienza di questo giorno la Santità di Nostro Signore, uditi i pareri del Consiglio dei Ministri ha sanzionato in via provvisoria il presente Regolamento secondo il tenore sopraespresso.
Il Ministro dell’Interno
A.Negroni

(1) (vedi segno pagina 21) Art. – 6° La esecuzione di quanto sopra viene affidata dai Componenti legalmente riunini in Congregazione ad uno scelto Corpo di Rappresentanti ed Ufficiali composto come appresso.

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