Regolamento Provvisorio per la Università degli Agricoltori
e Possidenti di Bestiame in Tolfa
Anno 1870Delegazione Apostolica di CivitavecchiaNotificazionePresso la eseguita divisione del territorio e dei diritti
civili tra i due Comuni contermini di Tolfa e di Al lumiere, restando
sciolte le due associazione Agrarie già esistenti in Tolfa col
titolo di Università di Mosceria e degli Agricoltori, perché
comprendevano cumulativamente ambedue li Comuni suddetti; ed essendosi
perciò impiantata in ciascuno dei due Comuni stessi una sola associazione
col titolo di Università degli Agricoltori e Possidenti di Bestiame,
le rispettive Magistrature Comunali, coadiuvate dai principali e più
intelligenti Membri delle due Università surriferite, hanno proposto
ciascuna il Regolamento pel modo con cui abbia ad essere retta e moderata
nello avvenire l’ammine della propria Società Agraria: i
quali due regolamenti, sottoposti all’Autorità Sovrana con
le analoghe osservazioni dei Dicasteri Competenti, sono stati benignamente
sanzionati dalla Santità di N. S. Papa Pio IX in via provvisoria
nella udienza del 15 Gennaio p. p. dopo uditi i pareri del Consiglio di
Stato, e del Consiglio dei Ministri. Ad effetto pertanto, che non possa
da chicchessia allegarsi l’ignoranza delle disposizioni del Regolamento
riguardante il Comune di Tolfa, si pubblica qui appresso il contesto del
Regolamento istesso, che dovrà spiegare la sua forza ad essere
mandato ad esecuzione del sudetto Comune immancabilmente col prossimo
venturo primo giorno del mese di Aprile.Dalla Delegazione apostolica di Civitavecchia li 15 Marzo
1870
Il Delegato Apostolico
Ferdinando Scapitta. Il Segretario Generale Lorenzo HonoryRegolamento provvisorio per la Università dei
Possessori di Bestiame, e degli Agricoltori di
Tolfa
PreamboloLa tradizione fa rimontare ad epoca antichissima le Università
di Mosceria ed Agricoltori di Tolfa. Sembra che la Università di
Agricoltori possa aver avuto la sua origine nel 1620 e l’altra di
Mosceria ha registrato i suoi primi atti nel 1735 benché pare fosse
di data anteriore.
Si ressero sempre con particolari risoluzioni e consuetudini. Con la visita
Selli la San: Mem: di Pio VI provvide parzialmente alla incertezza dei
regolamenti, che poi furono legalmente redatti e sanzionati il 4 Giugno
1820 dall’altra non meno Santa e Immortale Memoria di Papa Pio VII.
Se non che attuatasi col 1° Ottobre 1868 la divisione dei beni e proprietà
Universitarie fra gli aventi diritto dei due paesi di Tolfa e di Allumiere,
come sequela della totale separazione territoriale avvenuta sotto la medesima
data fra i Comuni anzidetti, gli abitanti di Tolfa e la superiorità
videro non essere più applicabile per intero, e perciò da
modificarsi i surriferiti Regolamenti. Infatti un terzo dei beni Universitari
passò alle Allumiere, né più si sarebbero potute
tenere due separate Ammini, se non che con un dispendio inutile; si conobbe
perciò la necessità di amalgamarle. Dietro di che riunitesi
tutte le persone più intelligenti del paese, e tenutosi un atto
regolare di Congregazioni fra gli attuali componenti dell’Università
furono combinate, e formulate alcune disposizioni, assoggettandole alla
Superiore Sanzione, per attuarle precariamente, ed in modo che quando
in qualche parte si conoscessero insufficienti, possano proporsi alla
Superiorità ulteriori modificazioni da corrispondere convenientemente
al benessere della Università istessa.
Propostosi il Regolamento allo esame del Consiglio di Stato e del Consiglio
dei Ministri, il Santo Padre uditi gli opinamenti dai medesimi esternati
nella Udienza del 15 Gennaio 1870 lo ha approvato in via provvisoria nel
seguente tenore
Capitolo 1°
Natura e componenti della Università
Art. - 1° Attivatasi al 1° Ottobre 1868 la divisione territoriale
fra i Comuni di Tolfa e di Al lumiere, e contemporaneamente eseguita l’altra
divisione dei Beni, Proprietà, e Diritti delle due Università
di Mosceria ed Agricoltori, alle quali avevano diritto gli abitanti dell’uno
e dell’altro paese, hanno cessato di esistere nel modo, come erano
per lo passato, le due separate Ammini Universitarie, che sono già
passate in liquidazione.
Art. - 2° Dal 1° Ottobre 1868 ridetto la Unione di Possidenti
di Bestiame, o collettivamente o separatamente di vacche, Cavalli, Buoi
Aratori formeranno nel Comune di Tolfa Università sotto l’unico
nome ed ammine di = Università dei Possidenti di bestiame, e degli
Agricoltori di Tolfa,= e perciò da detta epoca il relativo impianto.
Art. - 3° Ogni Cittadino nato e domiciliato in Tolfa ha diritto ad
esservi aggregato, Questo diritto peraltro non è estensivo al bestiame
di qualunque Estero, che si ritenga in affitto, o in soccida; giacché
dei pascoli della Università non deggiono godere che i bestiami
appartenenti in tutta proprietà a Cittadini di Tolfa. I contravventori
incorreranno nella pena del doppio del riparto, e per i bovi aratori,
se immessi nelle Bandite di rinfresco anche nel doppio della colletta.
Art. - 4° Le adunanze che i componenti della Università tengono
per gli affari riguardanti il di lei interesse chiamansi Congregazioni.
Queste debbono essere contestualmente dal Segretario trascritte in apposito
libro, e sottoscritte dai rappresentanti, e chiuse colla firma del Segretario,
o col timbro della Università.
Art. – 5° I presenti regolamenti, e le risoluzioni prese dalle
suddette Congregazioni, in quanto che sono conformi al vero interesse
della Università, sono dell’andamento ammivo della medesima
(1)
Di numero quattro deputati, due Ecclesiastici e due Secolari, che rappresenteranno
la Università
Di un Consiglio di Ammine.
Di un esattore Cassiere.
Di numero quattro Sindaci, due Ecclesiastici e due Secolari.
Di un segretario Computista: Di un Esattore del grano, e di un Magazziniere
dei quali i requisiti e le attribuzioni come ai rispettivi articoli. La
elezione ad esercizio dell’Esattore del grano, e del Magazziniere
sarà annuale, come si dirà in appresso.
Art. – 7° I componenti esercitano l’Agricoltura e pastorizia
sopra Tenute o Bandite di proprietà Universitaria, esistenti nel
territorio di Tolfa, e sono come appresso; cioè:
Le Tenute Enfiteutiche a tutto frutto di pascolo e sementa, una volta
Camerali, ed oggi compresi nel Canone Poggi, e l’altra di Campo
Santa Lucia. Le Tenute Enfiteutiche e Comunali per il pascolo invernale
sotto il Vocabolo di Marano, Prati, Pian Cisterna, Pian de Santi, con
l’ammesse Selve di Coste del Marano, Spiagge, o porzioni di Sbroccati
e come meglio alla perizia Cavagliesi approvato coi Sovrani Rescritti.Capitolo IIDiritti dei componenti sopra i Terreni e pascoli Universitari
e loro oneri.
Art. – 8° I possidenti Bovi aratori coltiveranno in turno di
quarteria le quattro Tenute solite seminarsi per lo passato, cioè:
Campo di Santa Lucia – Vallascetta e Capannone – Sconfitta
e Lasco della Capra Panzanelle: Corrisponderanno il solito terratico di
Rubbia uno di grano ben pulito e cascato all’ara per ogni Rubbio
di Semina.
Art. – 9° Un proporzionato pascolare nelle selve attigue al
quarto di semina verrà loro assegnato dalla Congregazione.
Art. – 10° Non più tardi del 15 Gennaio di ciascun anno
i Deputati esercenti divideranno come è costume il terreno da seminarsi
in tante cosi dette parti proporzionate al numero dei Buoi di ciascun
possidente, calcolando parte intera per un possessore di un numero qualunque
superiore ai 10 Buoi mezza parte per il possessore di quattro a nove Buoi,
e quarto di parte per colui, che ha da due a tre Buoi. Dopo simile operazione
i Deputati stessi non più tardi del giorno venti del ridetto mese
di Gennaio chiameranno dietro regolare intimo sulla facia del luogo tutti
gli Agricoltori, ove estratti a sorte i bollettini coi nomi rispettivi,
si consegnerà a ciascuno la parte o quota che gli sarà toccata.
La rompitura comincerà col giorno 8 Febbraio successivo.
Art. –11 E’ proibito di dare a mezzadria le terre della Università
a forestieri, che non hanno domicilio legale nel Comune; in caso di contravvenzione
sarà luogo del duplo della corrisposta.
Art. –12 Le rubbia 198 della Tenuta Valle Cardosa rimaste nella
divisione alla Tolfa formeranno Bandita perpetua di rinfresco, e quante
volte non si potesse prima, verrà fatto riguardare detto pascolo
con tutta sorveglianza e premura dei Deputati protempore, dal 1° Ottobre
di ciascun anno. Cadendo il taglio degli appezzamenti Macchiosi compresi
in detta Bandita, vi si dovrà per la uguale quantità dei
medesimi supplire con le selve attigue, o di Chiavaccio o dei Monti di
Santa Caterina.
Art. – 13° Terminate le semente, con apposito avviso ed a giorno
prefisso, da stabilirsi dalla Congregazione, si farà la introduzione
in detto pascolo riguardato dai soli Buoi Aratori, e dei Giovenchi da
doma, ossia di trenta mesi, escludendo ogni altra sorta di bestiame sotto
qualsiasi titolo, fosse ancora di cavalcatura o bestia da soma. Simile
introduzione verrà fatta con tutta regolarità per potere
con esattezza rilevare il numero dei capi introdotto, a carico dei quali
(esenti d'altronde da ogni e qualunque altra tassa riparto o gravame)
dovrà essere il solito riparto di Gabelletta.
Art. – 14° I Larghi esistenti in detta Bandita di Rinfresco
saranno quanto prima ridotti posativi e falciativi e la loro divisione
agli Agricoltori si farà nella ragione medesima di Parti come nelle
semine, ed un mite riparto da fissarsi in denaro formerà un nuovo
cespite d’introito alla Università
Art. – 15° I Bestiami vaccini e cavallini (esclusi come si è
detto, i Buoi) che sotto qualunque titolo, ancora di cavalcatura o bestia
da soma, vengono introdotti nelle Tenute della Università, saranno
soggetti al riparto generale, di essi all’analogo articolo.
Art. – 16° Ai primi di Aprile di ciascun anno per il successivo
anno rustico, non solo si destineranno, dalla Congregazione i pascoli
per i detti bestiami, ma altresì le vendite di erbe invernali;
e ciò per poter conseguire un magiore interesse sulle vendite stesse,
anche con lo esperimento di Vigesima e Sesta.Capitolo III Rendite della Università
Art. – 17° Le principali rendite della Università sono
il prodotto della vendita delle erbe, i terratici o corrisposte a grano
delle terre, che seminano gli Agricoltori e Coloni, i riparti o collette
in contanti sul bestiame Vaccino e Cavallino, ed il cosiddetto riparto
di Gabelletta che si impone a grano sul Bestiame Bovino.
Art. – 18° I Deputati ed altri ufficiali per il maggiore, o
migliore prodotto delle suddette rendite uniformarsi alle seguenti disposizioni.Titolo PrimoVendita di ErbeArt. – 19° La Congregazione ai primi di Aprile
di ogni anno stabilisce preventivamente il quantitativo delle erbe da
vendersi per la successiva stagione.
Art. – 20° I Deputati esercenti uniti al Consiglio di Ammine
non più tardi del 15 Aprile suddetto ne dovranno avere formato
il capitolato con il relativo prezzo d’incanto. Una apposita Notificazione
stabilirà il giorno dell’apertura dell’incanto stesso,
salvo gli esperimenti di Vigesima e Sesta da praticarsi di dieci in dieci
giorni, dopo i quali si deverrà alla stipolazione dello analogo
Contratto.
Art. – 21° Per norma indeclinabile il suddetto contratto di
vendita conterrà il prezzo di delibera, la durata dell’affitto,
il necessario concorso di una idonea sicurtà solidale, il quantitativo
dell’erbe, e la scadenza di pagamento da eseguirsi nella cassa Universitaria
in tre rate uguali; la prima cioè alla metà di Febbraio,
la seconda a Pasqua di Resurrezione, e la terza li 8 Maggio.
Art. – 22° Esauriti inutilmente i suddetti atti nella epoca
sopraccennata, sarà di facoltà del Deputato e Consiglio
di Ammine di effettuare le vendite nel tempo che crederanno, previa però
sempre la pubblicazione di analogo avviso, e alla opportunità collo
esperimento dell’asta.Titolo SecondoTerratici e GabelletteArt. – 23° Gli Agricoltori e coloni sono obbligati
soddisfare le rispettive tangenti terratico e Gabelletta sulle aie rispettive
col grano prodotto dalle terre date loro a seminare dalla Università,
a forma della misura delle terre stesse in quanto ai Terratici, ed in
quanto alla Gabelletta a forma del quarto attribuitegli nel relativo riparto.
Art. – 24° per la esatta riscossione di detto grano la Università
somministrerà giusto il consueto dell’Esattore il Cascatore,
con cui dovrà essere regolarmente cascato e ridotto a buon stile
dell’arte Agraria il quoto che deve ciascun contribuente. I trasporti
del grano a solito carico della Università.
Art. – 25° Ad eliminare tutte le difficoltà sulle misure
dei seminati il Perito Agrimensore della Università non più
tardi del mese di Gennaio di ciascun anno sarà obbligato di aver
condotto a termine la misura e di fare consegna nella segreteria della
dettagliata nota, altrimenti s’intenderà decaduto dal suo
ufficio, e la Università potrà valersi della opera di altro
Agrimensore.
Art. – 26° A cura dei Deputati e Consiglio di Ammine verrà
fatta trascrivere dal Segretario la suddetta nota per affiggersi al pubblico
il giorno primo del susseguente mese di Febbraio onde dar luogo ai collettivi
reclami da esibirsi da i contribuenti nel perentorio termine di giorni
venti. Scorso il quale si procederà subito alle necessarie verifiche
da farsi dall’Agrimensore medesimo o d altro seletto di comune consenso,
con la esistenza però del primo Agrimensore, di un Deputato e di
esso reclamante. Sulle risultanze, che ne deriveranno non potranno farsi
ulteriori reclami; ed il Contribuente dovrà pagare senza eccezione
il suo quoto.
Art. – 27° Verificandosi ingiusto il reclamo le spese del nuovo
eccesso saranno a carico del ricorrente, e l’Agrimensore a tale
effetto incaricato dalla Università non potrà conseguire
il suo emolumento se non dopo che saranno state chiarite ed appianate
tutte le difficoltà.
Art. – 28° Gli obblighi dell’Esattore del grano e del
Magazziniere saranno descritte in apposito Capitolo.
Art. – 29° Terminata la esigenza del grano, i Deputati e Consiglio
di Ammine si adopereranno per la vendita al saggio più utile e
più vantaggioso per la Università.
Art. – 30° La vendita del grano, considerati i tempi e le circostanze,
dovrà farsi al più presto possibile nel Comune di Tolfa,
ove a scanso di qualunque rischio e spesa i Deputati procureranno, che
segua la consegna del grano, ed il ritiro del prezzo convenuto.
Art. – 31° Il Magazziniere nel consegnare al compratore ritirerà
la corrispondente ricevuta per valersene di prova all’esito del
magazzino; ed il depositario, preso il contratto quale dovrà essere
formato in scritto dal Segretario, ne incasserà il prezzo, del
quale darà conto con una copia del contratto istesso per giustificare
la corrispondenza con esso della partita relativa.
Art. – 32° Tanto durante il tempo della esigenza, quanto ne
corso della custodia e vendita dei grani i Deputati dovranno visitare
il granaro almeno una volta alla settimana.Titolo TerzoRipartiArt. – 33° I riparti in contanti per le vacche
e cavalle, e quello di Gabelletta a grano per i Bovi Aratori saranno fissati
nel preventivo del nuovo anno rustico.
Art. – 34° Il bestiame cavallino paga un terzo di più
del bestiame vaccino, e per i buovi aratori verrà calcolata la
gabelletta a grano ad un prezzo medio dei grani istessi, in modo peraltro
che ogni capo bovino venga tassato (sempre a grano) ad una lira e mezza
di più di quello che paga la cavalla, attesi i magiori riguardi,
che si anno nella Università per i bovi e la oscillazione dei prezzi
della granaglia. Detti riparti dovranno dare sempre inconveniente sopravanzo
di introito nel preventivo, come si pratica nelle buone e ben regolate
Ammine.
Art. – 35° Ogni membro della Università dovrà
pagare il riparto per tutto quel bestiame, che ancora per un solo giorno
dopo il di 15 di Ottobre sarà trovato nei pascoli della Mosceria.
Saranno soggette a questo riparto eziandio le cavalcature dei pastori,
e bestie da soma ed i Giovenchi, che dagli Agricoltori Moschettieri si
conducono alla fine di Dicembre nella Bandita detta dei Bovi, si considereranno
secondo il solito, per una metà nel riparto.
Art. – 36° Ed Sarà in libertà dei soci ritenere
nei nei pascoli della Università quel numero di bestie, che ad
essi piacerà, pagandone il dovuto riparto. Non potranno peraltro
introdurvene un numero minore della terza parte di quello, che posseggono
nel territorio. E quindisaranno sempre, ed in qualunque evento tenuti
a pagare il riparto o colletta per la detta terza parte, benché
ve lo mandassero in numero minore.
Art. – 37° Prima del giorno cinque Ottobre di ciascun anno dovranno
i Membri tutti della Università aver dichiarato nella Segreteria
della medesima il numero delle bestie, che vorranno essi ritenere nei
pascoli al di sopra del terzo obbligato. Qual termine passato, e detta
dichiarazione non fatta, non potranno giovarsi della conta dei Deputati,
e saranno quindi tenuti a pagare il riparto per la quantità risultante
della stessa conta, ancorché giustificassero di possederne un minor
numero. E ciò in pena della contravvenzione a questo articolo,
ed a scanso di frodi, le quali sarebbero inevitabili senza questo freno.
Art. – 38° Niun componente la Università potrà
ritirare il suo bestiame dai pascoli di questa Università, se prima
non ne avrà fatto in Segreteria la formale dichiarazione in scritto.
Ritirato che siasi, non potrà rientrare che dopo lo spazio di anni
sei. Si eccettua però il caso, in cui il Moschettiere si ritiri
per mancanza di bestiame derivante da mortalità, o dalla necessità
di venderlo. Riacquistatolo perciò potrà sempre rientrarvi,
come pure gli sarà permesso di rientrare in qualunque caso ed in
qualunque tempo, se vi accedesse il consenso espresso dalla Congregazione,
Art. – 39° Spirato il termine delle assegne, e non più
tardi del 15 Novembre successivo i Deputati Secolari sotto la loro più
stretta responsabilità dovranno esibire nella Segreteria la conta
del Bestiame vaccino e cavallino, come pure dopo 15 giorni della immissione
nella Bandita di rinfresco dovranno avere consegnata l’altra dei
Buoi. Il Segretario non più tardi del primo Gennaio di ciascun
anno farà affiggere copia consimile al pubblico, per loa durata
di giorni venti, onde attendere i reclami, e divenire alla formazione
del riparto a senso del preventivo nel susseguente mese di Febbraio.
Art. – 40° Tale riparto sarà immediatamente passato all’Esattore-Cassiere
onde al finire dell’anno rustico debba averne fatto l’intero
incasso.
Art. – 41° Né i deputati né la Congregazione istessa
potranno accordare verun ribasso o diminuzione alcuna nei pagamenti a
qualsivoglia debitore, dovendo la esigenza essere sempre ed intieramente
a carico del Depositario il quale è tenuto all’inesatto per
esatto.
Art. – 42° Tutte le bestie di qualunque spece verranno immessi
nei pascoli Universitari, dovranno essere contrassegnate col merco. Quelle
che vi si rinvenissero senza merco saranno considerate come danneggianti
e perciò ricondotte al pubblico stabulario.Capitolo IV CongregazioniArt. – 43° Per il normale andamento dell?ammine
si terranno in via ordinaria le seguenti Congregazioni, cioè Primo.
Per l’approvazione del conto preventivo del nuovo anno rustico con
i primi di Settembre annualmente, ed ogni biennio per la nomina dei nuovi
Consiglieri, Rappresentanti ed Ufficiali. Secondo. Al finire di Novembre
per la immissione dei Buoi nella Bandita di rinfresco, e per la destinazione
del pascolo dei Buoi stessi per la nuova rompitore del quarto di turno.
Terzo. Ai primi di Aprile per l’approvazione del conto consuntivo
dell’antecedente anno rustico, per la nomina dell’Esattore
e del Magazziniere, non che destinazione, sempre per il seguente anno
rustico, dei pascoli occorrenti al bestiame vaccino e cavallino, e destinazione
inoltre della vendita delle erbe invernali, all’uopo di avere un
largo maggiore per gli esperimenti da farsi, e come meglio al relativo
capitolato.
Straordinariamente poi si adunerà la Congregazione ogni qual volta
si richiegga il bisogno.
Art. – 44° Tutte le Congregazioni saranno convocate dai Deputati
colla intelligenza del Vice Governatore pro-tempore, ed in quanto alle
straordinarie dietro proposta del Consiglio di Amministrazione.
Art. – 45° Il Vice Governatore pro-tempore di Tolfa dovrà
presiedere, ma senza voto, alle dette Congregazioni per il buon ordine,
per il regolare andamento delle cose, per la osservanza delle leggi, e
perché nulla si dica e si faccia contro le massime del Governatore.
Art. – 46° Le deliberazioni non saranno valide, se il numero
degli intervenuti alla Congregazione sarà minore di diciotto individui.
Art. – 47° Avrà il diritto di intervenire alle Congregazioni,
e di votare con un solo voto(abolito l’uso di due voti, che vigeva
per gli agricoltori di parte sana) tutti quegli individui che posseggono
non meno di dieci bestie sopra anno tra Bovi, vacche, e cavalli, da desumersi
il quantitativo delle annuali conte, che in forma di Tabella dovranno
costantemente tenersi affisse nella Segreteria della Università.
I piccoli possessori verranno rappresentati secondo il solito dai due
deputati Ecclesiastici.Capitolo VUfficialiArt. – 48° I Deputati e Sindaci Ecclesiastici
saranno secondo il solito nominati dal loro Capitolo. Gli altri funzionari
saranno scelti a pluralità di voti fra i suoi Membri.
Art. – 49° Non potrà esercitare impiego di qualunque
sorta. Primo. Chi per qualsiasi causa abbia lite con la Università.
Secondo. Chi ne sia stato dichiarato debbitore. Terzo. Chi non abbia reso
conto della sua Amministrazione.Capitolo VIConsigli di AmmineArt. – 50° Il Consiglio di Ammine sarà
composto di numero dieci di individui comprensivi i numero quattro Deputati,
o rappresentanti della Università, cui principalmente incombe la
parte esecutiva dei presenti Regolamenti e deliberazioni delle congregazioni,
in modo peraltro che debbono andare di pieno concerto con gli altri sei
individui Consiglieri, all’effetto di eliminare ogni e qualunque
inconveniente pernicioso ad una ben regolata Ammine.
Art. – 51° Detti Consiglieri verranno all’uopo scelti
biennalmente dalla Congregazione fra i cittadini più probi ed illuminati.
La loro carica è onoraria e gratuita, né potrà esercitarsi
da chi avesse altra carica od officio nella Università. Potrà
esservi nominato dalla Congregazione ancora quel cittadino, che nell’atto
non facesse parte della Università; poiché è del
sommo interesse di tutti gli abitanti di Tolfa la buona ed esatta Amministrazione
della istessa Università cui coi requisiti voluti all’Art.
terzo ha diritto la popolazione presente e futura. Art. – 52°
L’Intiero Consiglio oltre le anzidette attribuzioni Amministrative
in via consultiva avrà la iniziativa delle proposte, che si faranno
nelle Congregazioni. Dovrà a tal’uopo usare tutta la diligenza
possibile nello esaminare e studiare tutte quelle migliorie, che tendo
al benessere della Università. Compilerà inoltre per mezzo
del Segretaro-Computista La Tabella Preventiva di ciascun anno da sottoporsi
per l’approvazione alla Congregazione del Settembre.
Art. – 53° Si radunerà ordinariamente in ogni settimana,
e più volte all’occorrenza, Il Segretario-Computista è
tenuto ad intervenirvi.Capitolo VIIDeputatiArt. – 54° Ogni due anni nel mese di Settembre
il Revmo Capitolo della Insigne Chiesa Collegiata di S. Egidio nominerà
i suoi due Deputati Ecclesiastici, che rappresenteranno oltre i diritti
del Clero e Luoghi Pii, più anche le vedove, i pupilli, assenti
e piccoli possessori, come all’Articolo 48.
Art. – 55° Contemporaneamente la Congregazione sceglierà
dal ceto dei primi interessati, illuminati e probi, due altri Deputati
secolari, dei quali uno almeno dovrà possedere anche i buoi.
Art. – 56° Le attribuzioni in genere dei suddetti quattro Deputati
saranno in conformità di quanto si è detto per il Consiglio
di Amministrazione. Quelle speciali poi sono le seguenti; cioè:
Primo. Di far convocare le Congregazioni tanto ordinarie che straordinarie,
a mezzo di apposito biglietto d’invito da recarsi dal famiglio ai
singoli componenti.
Secondo. Di tenere le corrispondenze.
Terzo. Di trarre gli ordini di pagamento a forma della Tabella preventiva.
Quarto. Di invigilare, che gl’impiegati subalterni adempiano ai
rispettivi loro doveri, e di fare infine che tutto collimi a vantaggio
della Università. Sarà poi cura particolare dei Deputati
secolari, oltre alla conta del bestiame, di cui all’apposito Art.
83, d’invigilare ad eseguire tutto ciò che è relativo
alla Campagna ed in spece di far rigorosamente osservare alle bestie transitanti
le strade Doganali a senso di legge, con gli scarichi a tal’uopo
destinati, e molto meno senza uno speciale permesso della Congregazione
di assegnare altra strada o scarico. Che anzi nel caso, che le dette bestie
fossero rinvenute al di la delle venti canne volute dallo stile delle
dogane, sia lecito a qualunque individuo della Università di pignorare
accusare, e fare ogni altro atto necessario per la emenda dei danni e
rispettive penali.
Art. – 57° Verificandosi poi delle spese in via di Urgenza,
e non contemplate nel preventivo, gli stessi Deputati prenderanno i necessari
concerti con il Consiglio di Amministrazione per riportarne la necessaria
approvazione nella prima Congregazione. In caso diverso saranno tenuti
del proprio.Capitolo VIII Esattore del granoArt. – 58° L’Esattore-Cassiere sarà
eletto dalla Congregazione Biennale dietro proposta, ed a pluralità
di voti fra i Membri più solidi, intendenti ed attaccati al ben
essere della Università, ed avere i requisiti tutti voluti dall’articolo
49. Una idonea sicurtà, ovvero una ipoteca dei propri fondi per
l’ammontare presunto di un bimestre di esigenza e la condizione
della sua eleggibilità. Esso è tenuto di dare di bimestre
in bimestre, e dentro i primi dieci giorni del mese che segue il rispettivo
stato di cassa.
Art. – 59° E’ Proibito all’Esattore-Cassiere di
fare pagamenti anticipati e di accordare dilazione ai debitori. Esso deve
nel primo quadrimestre di ogni anno rustico rendere rendere esatto conto
della Gestione del precedente anno, e mancando di renderlo nel termine
come sopra, e non rendendolo bene con le legittime giustificazioni deve
intendersi cessato il di lui officio, e procedersi alla elezione di un
altro. Spirato il bienio, non può essere confermato e solo riproposto
dopo l’intermedio spazio di altro biennio.
Art. – 60° Gli incomberà l’obbligo dell’inesatto
per esatto di ogni e qualunque partita, regolarmente gli verrà
data in esigenza.
Art. – 61° Pagherà tutti i Mandati, o Ordini a vista,
che gli verranno tratti dai Deputati, si guarderà però dal
fare pagamenti irregolari, e senza ordini, a riserva dei soliti canoni,
dative ed altre pubbliche imposte. Per le some che pagasse irregolarmente
sarà tenuto del proprio.
Art. – 62° Il rendiconto dell’Esattore-Cassiere deve per
otto giorni, dopo il quadrimestre come sopra stabilito, essere esposto
al pubblico nella Segreteria, prima che venga sindacato, acciocché
sia permesso a ciascuno individuo di rilevare le mancanze, e le irregolarità,
se vi fossero da esaminarsi e giudicarsi.
Art. – 63° Se ritarderà i pagamenti ordinatigli senza
causa legittima, risponderà il Depositario dei danni, e pregiudizi,
che risultar potessero alla Università, per evitare i quali nei
pagamenti che non richieggono Mandati o ordini, come sarebbero i Canoni,
le dative, ed altre simili imposte, sarà in continua relazione
col Segretario, che glie ne indicherà le scadenze.Capitolo IXSegretario-ComputistaArt. – 64° Il Segretario-Computista dovrà
essere fornito di tutti i necessari requisiti nel disimpegno del suo officio.
Verrà nominato dalla Congregazione, e soggiacerà alla biennale
ballottazione per la di lui conferma.
Art. – 65° Nella biennale rinnovazioni degli Ufficiali formerà
un foglio dettagliato ed esatto per cognizioni e norma di quelli che succedono.
Art. – 66° Assisterà a tutte le Congregazioni, e ne trascriverà,
l’analogo verbale nell’apposito libro con firma dei Deputati,
e sua; come pure assisterà a tutte le riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
Art. – 67° Sarà speciale cura del Segretario-Computista
di tenere tutti i registri necessari per una esatta e ben regolata Ammine,
sia per quello concerne la contabilità, sia per quello che riguarda
le corrispondenze, contratti, e tuttaltro rimanendo a una esclusiva responsabilità
la buona tenuta e conservazione dei Medesimi, e non potrà per tale
effetto farli esportare dalla Segreteria senza uno speciale permesso della
Congregazione.
Art. – 68° Si dichiara peraltro, che il medesimo non potrà
ricusarsi di rendere estensibile entro la Segreteria quelli atti, o registri,
che ogni componente la Università ha diritto di consultare.Capitolo X Esattore del grano e MagazziniereArt. – 69° Queste due cariche saranno esercitate
da due diversi individui facenti però parte della Università
da scegliersi in ogni anno a pluralità di voti nella Congregazione
che si raduna ai primi di Aprile. Si avrà in vista che la scelta
cada sopra persone che presentino i necessari titoli di solidità,
onoratezza ed attività, trattandosi d’impieghi che sono del
sommo interesse.
Art. – 70° Lo Esattore del grano prima della tritatura riceverà
dalla Segreteria le note della esigenza dei terratici, e quella della
Gabelletta. A forma delle medesime ritirerà sulle aie rispettive
i singoli quoti sia di Gabelletta sia di Terratico, in modo che siano
ben condizionati, e ridotti ad uso e stile di Arte con apposito cascatore,
come si è già detto. Farà immediatamente convenire
i morosi con atti Giudiziali.
Art. – 71° Sarà obbligato a tenere un Bollettario a madre
e figlia per la esigenza suddetta ed accompagnerà con la bolletta
figlia ogni e qualunque spedizione.
Art. – 72° Appena terminate le aie, è tenuto esibire
nella Segreteria, lo esatto rendiconto della esigenza,. Non potrà
conseguire il relativo cumulamento se non ad esigenza compiuta.
Art. – 73° Il Magazziniere riceverà tutto il grano, che
gli verrà spedito e consegnato a forma delle bollette.
Art. – 74° Il Medesimo è responsabile verso la Università
della intiera quantità del grano ricevuto. A suo rischio e pericolo
è la custodia e conservazione del grano stesso, e sarà pure
tenuto rispondere del naturale aumento che non conseguito. Ultimatasi
la erogazione del grano dovrà immediatamente esibire il suo rendiconto.Capitolo XISindaciArt. – 75° Nel tempo istesso, che si eleggono
i nuovi Deputati per il successivo biennio si scelgono i nuovi Sindaci.
Art. – 76° Questi sono in numero di quattro, cioè due
Ecclesiastici eletti dal Capitolo, e due secolari scelti dalla Congregazione,
fra i membri più istruiti ed esperti nel giro dell’Ammine.
Art. – 77° Debbono i sindaci esaminare e dare il loro giudizio
su tutti i conti tanto del Depositari, quanto del Magazziniere, e di ogni
altri impiego della Università.
Art. – 78° Osserveranno scrupolosamente tutte le ricevute e
mandati, che saranno loro esibiti dai vari gestori all’appoggio
dei conti, confrontandole colle partite del libro esistente nella Segreteria,
ed emaneranno secondo le risultanze le rispettive sentenze Sindacatorie
a piè del conto riportato nel libro. Queste sentenze saranno considerate
per definitive, ed avranno la loro esecuzione, come se fossero giudizialmente
emanate.
Art. – 79° Ciò eseguito rilasceranno copia della sentenza
al gestore che avrà subito il Sindacato, e consegneranno al Segretario
i conti e giustificazioni per conservarli nello archivio della Università,
ove rimarranno sotto la di lui responsabilità.
Art. – 80° Il tempo e termine nel quale I Sindaci dovranno aver
compito i rispettivi Sindacati, resta fissato cinque mesi dopo terminato
l’anno rustico.
Si guarderanno dallo accederlo; giacché saranno responsabili degli
effetti della loro negligenza.Capitolo XIIOnorari e ProvisioniArt. – 81° Si trarranno annualmente sulla Cassa
della Università gli ordini dei pagamenti degli onorari e provvisioni
dovuti agli impiegati.
Art. – 82° Ciascun Deputato sia Ecclesiastico che secolare avrà
un onorario di Lire Trenta.
A ciascuno poi dei deputati secolari, oltre il suddetto onorario, si daranno
Lire Sessanta in compenso delle conte bestiami, che debbono fare non senza
qualche spesa. Avranno inoltre Lire Cinque al giorno a titolo d’indennizzo,
quando per l’affari della Università e col voto dello intiero
Consiglio di Ammine debbono recarsi in altri paesi o in campagna per interesse
della stessa Università. Niun compenso peraltro sarà loro
dovuto per l’assistenza ai Contratti della vendita delle erbe, grano
ed altro che si tratta in paese.
Art. – 85° Al Depositario resta fissato l’emolumento di
Lire Trecento per le esigenze delle rindite ordinarie, e per tutto altro
relativo al suo impiego. Avrà inoltre il quattro per cento sulle
somme provenienti dai riparti; al di la di ciò non potrà
pretendere sotto qualunque pretesto compensi o gratificazioni per la esigenza
o pagamento dovesse fare fuori del luogo della sua residenza.
Art. – 86° Il Segretario avrà un assegnamento di Lire
Trenta mensili, Sarà però tenuto di prestarsi gratuitamente
atutti gli atti legali, che occorreranno in Tolfa in servigio della Università.
Se fosse poi Notaro dovrà fare praticamente, tutti gli atti occorrenti
alla Università per quello che concerne, e non potrà pretendere
che il rimborso delle spese vive. Fruirà poi la propina di venticinque
centesimi per ogni cento lire nelle vendite di Erbe, Grano ed altri prodotti
della Università, sempre a carico del compratore.
Art. – 87° L’Esattore del grano ed il Magazziniere percepiranno
quelle provisioni, che verranno fissate dalla Congregazione, secondo la
maggiore o minore esigenza del grano.Capitolo XIIIDisposizioni transitorie
Art. – 88° Le presenti disposizioni avranno
il loro effetto provvisorio sino a che si sarà riportata la Superiore
Approvazione, e precariamente a forma della medesima si dovrà modellare
il nuovo impianto di Ammine; e siccome sono in via di e sperimento, la
Congregazione crede conveniente riservarsi di progettare alla Superiorità
tutte quelle modificazioni, che in seguito si credessero utili e opportuni.
Art. – 89° Al Segretario attualmente esercente in vista del
lungo suo servizio verrà mantenuto il medesimo appuntamento, che
ha goduto fin qui proseguendo bene inteso nello impiego, e di modo che
non passi ad esempio.
Art. – 90° L’attuale Bandita di Rinfresco, posta nella
Tenuta di Valle Cardosa, e formata, come si dice di sole Rubbia 198, potendo
in seguito diventare insufficiente per l’aumento dei Buoi, dovrà
all’occorrenza ingrandirsi convenientemente con gli appezzamenti
macchiosi confinanti alla medesima a senso di quello verrà risoluto
con speciale atto di Congregazione.
Art. – 91° Dovendosi ridurre, come all’articolo 14, i
larghi della Bandita di Rinfresco prativi e falciativi, saranno a carico
della Università le primitive spese d’impianto occorrenti
per la sterpatura e pulitura del terreno, ed in seguito la manutenzione
a carico degli Utenti.
Art. – 92° Oltre alle disposizioni e norme contenute in questo
Regolamento si dovranno osservare le prescrizioni sancite della declamatoria
del 6 Settembre milleottocentosessantasette intorno alle Amministrazioni
delle Società Agrarie legalmente costituite, alle quali non s’intende
nella minima parte derogato.
15 Gennaro 18settanta
Nella Udienza di questo giorno la Santità di Nostro Signore, uditi
i pareri del Consiglio dei Ministri ha sanzionato in via provvisoria il
presente Regolamento secondo il tenore sopraespresso.
Il Ministro dell’Interno
A.Negroni
(1)
(vedi segno pagina 21) Art. – 6° La esecuzione di quanto sopra
viene affidata dai Componenti legalmente riunini in Congregazione ad uno
scelto Corpo di Rappresentanti ed Ufficiali composto come appresso.
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