CIVITAVECCHIA TIP. V. STRAMBI 1897.
N. 397
LEGGE portante l'’ordinamento dei domini collettivi nelle Provincie
dell’Ex Stato Pontificio
4 Agosto 1894.
UMBERTO I.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la (Camera dei deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato
e promulghiamo quanto segue:
Ordinamento dei dominii collettivi
nelle provincie dell'ex Stato pontificio.
Art. 1. Nelle provincie degli ex Stati pontifici e dell'Emilia le università
agraria, comunanze. partecipanze e le associazioni istituite a profitto
della generalità degli abitanti di un comune, o di una frazione
di un comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione
o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di
mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche.
Gli utenti ai quali sia stata o sarà assegnata la proprietà
collettiva dei fondi ai termini degli art. 3 e 9 della legge 24 giugno
1888, n. 5489 sono, per virtù della presente legge costituiti
in associazioni considerate egualmente persone giuridiche.
Art. 2 Le associazioni, di cui all'art. 1., dovranno, entro un anno
dalla pubblicazione della presente legge, riunirsi in assemblea per
redigere la lista degli attuali utenti e per deliberare a maggioranza
assoluta di voti un regolamento dal quale risultino:
a) il modo i amministrazione e godimento dei fondi comuni;
b ) la natura ed estensione dei fondi medesimi;
c) i mezzi coi quali si provvede o si intende provvedere alla comunione;
d) le norme per l'elezione delle cariche sociali, per la responsabilità
degli amministratori, per la convocazione delle assemblee e pel riparto
degli utili;
e) i requisiti per l'amministrazione di nuovi utenti;
f) le penalità in cui incorrono gli utenti, per contravvenzioni
alle disposizioni regolamentari o ogni altra disposizione rispondente
ai fini cui intende l'ente.
Il regolamento così deliberato verrà pubblicato nelle
forme e nei termini stabiliti dall'art. 113 della legge comunale e provinciale.
Mancando le associazioni agli obblighi del presente articolo si provvederà
ai termini dell'art. 3 della presente legge.
Art. 3 Qualora le associazioni di cui all'art. 1 non abbiano rappresentanza
regolarmente costituita, spetterà al sindaco del comune riunire
gli utenti.
Egualmente entro il termino di un mese il sindaco provvederà
alla convocazione delle associazioni che non avessero approvato il regolamento
entro l'anno stabilito dall'art. 2. In difetto provvederà d'ufficio
il prefetto della provincia, a norma dell'art. 126 della legge comunale
e provinciale.
Art. 4 I regolamenti definitivamente stabiliti verranno approvati dalla
giunta provinciale amministrativa, previo parere del comizio agrario
del circondario e della deputazione provinciale. La giunta non senza
averne comunicati e precisati i motivi alle rappresentanze interessate
e sulle repliche delle medesime potrà introdurre nei regolamenti
tutte le modificazioni che riterrà necessarie nell'interesse
della comunione e dell'agricoltura. È ammesso il ricorso al Ministero
di agricoltura e commercio contro le deliberazioni della giunta provinciale
amministrativa.
Art. 5 Per garantire la retta amministrazione dei beni sociali ed assicurare
la responsabilità degli amministratori: i regolamenti di cui
all'art. 2 prenderanno norma dalle disposizioni degli art. 140, 154,
155, 156, 157, 1 9 161, 162, 163, 164, 165, 166, I67, comma. 1. e 2.
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 257, 258, 265, 267, 268 e 269 della legge comunale e provinciale,
in quanto sono applicabili alle operazioni contemplate nella presente
legge. Tutti gli atti di amministrazione interna, pei quali è
richiesta la carta, bollata, saranno redatti in carta bollata da centesimi
5.
Art. 6 Contro le disposizioni contenute nel regolamento che si ritenessero
lesive dei diritti dei Singoli soci o utenti o di chiunque possa eventualmente
averne, in quanto alla esistenza, estensione, entità e limiti
dei diritti medesimi, potranno gli interessati sporgere ricorso avanti
le giunte d'arbitri istituite dalla legge 21 giugno 1888, n. 5489, nel
termine di tre mesi dalla pubblicazione del regolamento. È ammesso
ricorso innanzi alle rispettive corti d'appello, contro le decisioni
delle giunte nel termine e nelle forme stabilite dall'art. 10 della
legge sopra citata.
Art. 7 Su ricorso degl'interessati l'autorità, da cui fu approvato
il regolamento, provvederà a modificarlo in conformità
dei giudicati delle giunte d'arbitri e delle corti d'appello di che
all'articolo precedente. Qualunque successiva variazione ai regolamenti
ed agli statuti potrà farsi dalle associazioni su domanda di
un terzo almeno dei soci e sarà approvata con le forme e nei
modi stabiliti dalla presente legge.
Art. 8 Alla formazione dei ruoli di contribuenza ed alla esazione dei
contribuiti sociali, per lo associazioni costituite in enti morali ai
termini della presente legge, si applicheranno le norme della legge
per la riscossione delle imposte dirette, compresi i privilegi. fiscali.
Contro i ruoli di contribuenza potrà reclamarsi dagli interessati
alla giunta d'arbitri, e contro la decisione della medesima è
ammesso il ricorso alla corte d'appello nei limiti designati dall'art.
6 della presente legge.
Art. 9 Il ministro di agricoltura e commercio presenterà ogni
triennio ai due rami del Parlamento una relazione sommaria sull'andamento
e sul movimento economico delle associazioni contemplate nella presente
legge.
Art. 10 Quando nello stesso comune esistono associazioni della natura
di quelle indicate nell'art. 1 con beni insufficienti all'adempimento
delle formalità richieste dalla presente legge, possono venire
eccettuate dalle disposizioni degli art. 1 e 2 della presente legge
e possono venir fuse e concentrate con decreto del prefetto udita la
giunta provinciale amministrativa, purché la fusione sia domandata
da due terzi degli associati.
Art, 11 L'affrancazione dei fondi dalle servitù abolite dalla
legge 24 giugno 1888, avrà. luogo di pieno diritto a favore degli
utenti in tutti i casi nei quali la proprietà dai beni da affrancare
appartenga a corpi morali, a richiesta della rappresentanza legittima
degli utenti, quando l'uso civico è a profitto della generalità,
degli abitanti di un comune o di una frazione di comune.
Art. 12 Quando un fondo sia gravato da servitù di varia natura
a favore di diverse classi di utenti, l'affrancazione avrà luogo
in pro di tutti gli utenti che ne acquisteranno la proprietà
collettiva con obbligo di costituirsi in associazione ai termini della
presente legge.
Art. 13 Nei terreni montuosi, non suscettibili di miglior coltura e
soverchiamente frazionati, sarà, in facoltà del Governo,
su domanda degli interessati, uditi la giunta provinciale amministrativa
ed il consiglio dì Stato, di sospendere l'applicazione della
legge 24 giugno 1888, num. 5489. Ordiniamo che la presente, munita del
sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla
e i farla osservare come legge dello Stato.
Data a Monza, addi -4 agosto 1894.
UMBERTO
( Luogo del Sigillo)
v. Il Guardasigilli
V. CALENDA
A. BARAZZUOLI
Università Agraria
TOLFA
Art. 1. Sono considerati come utenti effettivi dell'Arte Agraria tutti
i cittadini di Tolfa che abbiamo i seguenti requisiti:
1. Siano persone sui juris e capi di famiglia maschi o femmine.
2. Che siano nati e domiciliati nel Comune.
3. Che possiedano almeno cinque bestie bovine, o Vaccine, o Cavalline.
Art. 2. Sono assolutamente incapaci di essere inscritti fra gli utenti
della Università quand'anche posseggano i requisiti di cui all'
art. 1.
1. Gli amministratori che siano stati dichiarati colpevoli di indebito
maneggio del danaro sociale.
2. Gli utenti che siano stati legalmente riconosciuti colpevoli di frodo
o furto a danno dell'Università,.Della lista degli utenti
Art. 3. Le liste devono indicare il nome di ciascun utente, il numero
la qualità di Bestiame che esso possiede. Dette liste sono permanenti
e visibili a chiunque ed in qualunque epoca dell'anno presso l'Amministrazione
Agraria. Esse non possono essere modificate che in base della rivisione
annua alla quale si procede in conformità delle disposizioni
seguenti.
Art 4. L'anno Agrario s'intende debba aver termine col 30 Settembre
e principio col 1. Ottobre di ciascun anno. In qualunque epoca dell'anno
i cittadini del Comune potranno presentare domanda per essere inscritti
quali utenti dell'Università Agraria. Sarà considerata
come domanda per iscrizione la sola denuncia di acquisto di bestiame
fatta alla Segreteria dell'Università. Di tale domanda o denuncia
il Segretario prenderà nota in apposito registro, indicando il
giorno preciso della presentazione, e rilasciando allo interessato apposita
ricevuta.
Art 5. La cancellazioni dalla lista si fanno d' ufficio in base ai reclami
presentati dagli interessati.
Le nuove iscrizioni per opera dello stesso Consiglio d'Amministrazione
non si possono fare sé non in base alle domande o denuncie segnate
nel registro di cui all'Art. precedente.
Art. 6. Dal 1 al 10 Settembre di ogni anno il Consiglio d' Amm.ne procederà
al lavoro di revisione della lista degli utenti. La cancellazione ed
i rigetti di domande per nuove iscrizioni dovranno essere pronunciati,
previo invito agli interessati di presentarsi innanzi al Consiglio per
esporre le ragioni che esse credono addurre per essere mantenuti od
iscritti nella lista. Le nuove iscrizioni non potranno essere fatte
che in base alle domande o denuncie inscritte nel registro di cui all'Art.
4. fino al 15 Ottobre, poiché delle domande o denuncie fatte
dopo tale epoca si terrà conto nell'anno successivo.
Art. 7. Le decisioni prese dal Consiglio d'Amministrazione saranno a
mezzo del messo universitario notificate agli interessati non più
tardi del 13 Settembre.
Art. 8. Contro le decisioni del Consiglio d'Amministrazione dell'Arte
possono gli interessati ricorrere alla Giunta Provinciale Amministrativa
non più tardi del 25 settembre di ogni anno.
Del Presidente
Art. 9. Il Presidente dell' Arte Agraria viene eletto dall'Assemblea
salvo il diritto al Prefetto di convalidarne la nomina. Esso dura in
carica 3 anni
Art. 10. Il Presidente é Capo dell'Anmi.ne Agraria e in tale
sua qualità 1. Spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio
d'Amministrazione e dell'assemblea generale degli utenti.
2. Convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea.
3. Propone le materie da trattarsi nelle adunanze.
4. Eseguisce le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea e firma
gli atti relativi agli interessi dell'Arte.
5. Stipula i Contratti.
6. Provvede all'osservanza del Regolamento.
7. Rappresenta l'Arte in giudizio sia come attore che come convenuto,
e fa gli atti conservativi dei diritti dell'Arte.
8. Sovraintende all'Ufficio
9. Sospende gl'impiegati e salariati riferendone al Consiglio d'Amm.ne.
10. Assiste agli incanti nell'interesse dell'Arte, ed a tutte le operazioni
di campagna.
Art. 11. In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci
il membro più anziano del Consiglio d'Amministrazione.
Del Consiglio d' Amministrazione
Art. 12. Il Consiglio d'Amministrazione si compone di nove membri, compreso
il Presidente, dei quali sei da eleggersi dall'assemblea degli utenti
e tre dal Consiglio Comunale nei modi prescritti dalla Legge Comunale
e Provinciale, e che sappiano leggere e scrivere. I Consiglieri durano
in carica tre anni.
Art. 13. Il Consiglio d'Amm.ne rappresenta l'Assemblea degli utenti
ed i Cittadini tutti del Comune che hanno eventualmente il diritto di
far parte come soci effettivi dell'Arte.
Art. 14. Al Consiglio d' Amministrazione spetta:
1. Di nominare e licenziare gl'impiegati o salariati.
2. Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio.
3. Di deliberare circa le locazioni e conduzioni dell'interesse dell'Arte,
osservando le disposizioni dell'Art. 157 della legge Comunale e Provinciale.
4. Di proporre ed approvare i Ruoli delle tasse e degli Oneri dell'Arte
sia generali che speciali.
5. Di formare il progetto dei bilanci.
6. Di proporre i Regolamenti per fissare le norme speciali per la coltivazione.
7. Di rivedere ed approvare ogni anno le liste degli utenti giusta l'Art.
6.
8. Di promuovere le azioni possessorie.
9. Ai Regolamenti coi quali si determina la misura e la natura delle
tasse da applicarsi agli utenti.
Art.15 Il Consiglio d'Amministrazione si convoca previo avviso da consegnarsi
ai membri di esso ventiquattrore prima dell'adunanza. Esso delibera
a maggioranza assoluta di voti. Le deliberazioni non sono valide se
non interviene la metà dei membri che lo compongono e se questi
non sono almeno in numero di cinque.
Art. 16. Il Consiglio rende conto annualmente all'assemblea degli utenti
della sua gestione presentando il conto consuntivo nella prima domenica
di Gennaio di ciascun anno. Dell'Assemblea degli Utenti
Art. 17. L' Assemblea degli utenti é composta di tutte le persone
iscritte nella lista che risulta per ultimo approvata. L' Assemblea
delibera intorno.
1. Agli acquisti, all'accettazione e al rifiuto di lasciti doni ecc.
2. Alle alienazioni, ai contratti portanti ipoteca, servitù o
costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di
proprietà o di servitù.
3. Ai prestiti alle francazioni di rendite o di censi passivi e delle
servitù civiche.
4. Allo proposte del Consiglio d'Amministrazione per la modificazione
del Regolamento.
5. Alle nuove maggiori spese oltre quelle previste in bilancio
6. Sul Bilancio preventivo e sul conto consuntivo presentato dal Consiglio
d'Amministrazione.
Art. 18. L'Assemblea può essere convocata per deliberazione del
Consiglio d'Amministrazione, o per domanda scritta presentata dalla
metà degli utenti effettivi. È in facoltà del Prefetto
di ordinare d'ufficio adunanze tanto dell'Assemblea come del Consiglio
d'Amministrazione.
Art. 19. La convocazione degli utenti deve esser fatta dal Presidente
con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio 7 giorni prima dell'adunanza
L'avviso deve contenere l'elenco degli oggetti da trattarsi. L'adunanza
non può aver luogo che in giorno di Domenica od in giorno qualunque
festivo.
Art. 20 L'Assemblea non può deliberare se non interviene la metà
del numero degli utenti segnati nella lista; però alla seconda
convocazione che avrà luogo in altra Domenica, od altro giorno
festivo, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli
intervenuti. Dell'ingerenza e vigilanza governativa
Art. 21.Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni del Consiglio
d'Amministrazione, e delle Assemblee sarà a cura del Presidente
trasmesso al Prefetto e rispettivamente al Sotto Prefetto entro 8 giorni
dalla loro data. Art. 22. Il Prefetto o Sotto Prefetto esamina se la
deliberazione
1. Sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme
prescritte.
2. Se con essa siansi violate le disposizioni di legge.
Art. 23. Se il Prefetto o sotto Prefetto entro 15 giorni dalla ricevuta,
di cui all' Art. 21 sospende con Decreto motivato, 1'esecuzione della
Deliberazione, il Decreto viene immediatamente notificato al Presidente,
od anche al Prefetto se sia emanato dal Sotto Prefetto.
Art. 24. La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col
visto del Prefetto, o se il Decreto di sospensione non è pronunciato
entro il termine di 15 giorni. Il termine è di un mese pei bilanci
e conti consuntivi. Il Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura,
pronuncia, con Decreto motivato l'annullamento dell'atto viziato di
alcuna delle illegalità di cui all' Art. 22. L' annullamento
non potrà essere pronunziato dopo trascorsi 30 giorni dalla data
della ricevuta della deliberazione.
Art. 25. Contro il Decreto d'annullamento, può l'Amministrazione
Agraria ricorrere nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del Decreto
al governo del Re.
Art. 26. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa
le deliberazioni che riguardano
1. L'alienazione d'immobili di titoli del Debito pubblico di semplici
titoli di credito. e di azioni industriali, nonché la costituzione
di servitù la contrattazione di prestiti.
2. L'acquisto di azioni industriali, e gl'impieghi di danaro quando
non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso
la cassa dei Depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici
dello Stato o di Buoni del tesoro oltre i dodici anni.
4. Le spese che vincolano il Bilancio oltre i cinque anni.
5: Il Regolamento d'uso o d'Amministrazione dei beni dell'Arte, e delle
istituzioni che il medesimo amministra.
6. I regolamenti per la imposizione delle tasse e contributi agli utenti,
e cittadini ammessi al godimento dei beni dell'Arte Agraria.
Art: 27. Quando il Consiglio d'Amministrazione non ispedisca i mandati,
e non dia eseguimento alle deliberazioni osservate, ovvero esso e l'Assemblea
degli utenti non compiano le operazioni fatte obbligatorie. dal presente
Regolamento e dalla legge, provvederà la Giunta Provinciale Amministrativa.
Art. 28. Nessuna Amministrazione Agraria potrà intentare in giudizio
un’azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, in aderire
ad una domanda relativa agli stessi diritti senza avere ottenuto l'autorizzazione
della Giunta Provinciale Amministrativa.
Art. 29. Il Prefetto o Sotto Prefetto potrà verificare la regolarità
del servizio degli Uffici dell'Arte Agraria. In caso di omissione per
parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, potrà
inviare a loro spese un Commissario nel luogo per la spedizione degli
affari in ritardo, o per eseguire una inchiesta. Norme generali di Amministrazione
Art. 30. Gli utenti votano ad alta voce per appello nominale o per alzata
e seduta. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio
segreto. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza
assoluta dei votanti. Le schede bianche e le non leggibili si computano
per determinare la maggioranza dei votanti. Non si può procedere
in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art. 31. Terminate le votazioni il Presidente, coll'assistenza di tre
utenti ne riconosce e proclama 1'esito. S'intende adottata la proposta
che ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 32. I processi verbali sono estesi dal Segretario, debbono indicare
i punti principali delle discussioni e il numero dei voti resi pro e
contra ogni proposta.
Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.
Art. 33. Ogni utente ha diritto che nel verbale si faccia constare del
suo voto e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune
rettificazioni.
Art. 34. I processi verbali sono firmati dal Presidente, dall'utente
più anziano fra i presenti, e dal Segretario.
Art. 35. Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze
illegali, o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione,
o dell'Assemblea degli utenti, o se si sono violate disposizioni di
Legge.
Art. 36. Il tesoriere Esattore deve rendere i conti nel termine di tre
mesi dalla chiusura, dell'esercizio cui si riferiscono. Qualora i conti
non siano presentati entro tale termine. il Consiglio di Prefettura
li farà compilare d'Ufficio a spese dei tesorieri. L'assemblea
degli utenti dovrà discutere i conti entro tre mesi dalla loro
presentazione, purché dal giorno di questa sia decorso un mese.
Se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti
é deferito direttamente al Consiglio di Prefettura. Il Consiglio
di Prefettura deve pronunziarsi sui conti entro tre mesi dalla loro
presentazione.
Art. 37 Ove, malgrado la convocazione dell'assemblea degli utenti, non
potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto provvederà
a tutti i rami di servizio, e darà corso alle spese obbligatorie
tanto per disposizioni di Legge, quanto per antecedenti deliberazioni
esecutorie. Il Segretario Universitario é responsabile delle
carte ad esso affidate.
Art. 38 I1 Consiglio d'Amministrazione dell'Arte Agraria può
essere sciolto per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamato
all'osservanza di obblighi ad esso imposti per Legge, persiste a violarli.
Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre
mesi. Lo scioglimento, e la proroga del termine sovra stabilito sono
ordinati per decreto Prefettizio il quale dev'essere preceduto da una
relazione contenente i motivi del provvedimento. Questi Decreti sono
pubblicati nel foglio periodico della Prefettura.
Art. 39. In caso di scioglimento del Consiglio d'Amministrazione, la
gestione è affidata ad un Commissario straordinario. II Commissario
straordinario esercita le funzioni conferite dal presente regolamento
al Consiglio d'Amministrazione ed al Presidente. Delle riscossioni e
contabilità
Art. 40. L'incarico dell'esazione di tutte le rendite é affidato
all'Esattore Comunale in base alla Legge 4 Agosto I894 sui domini collettivi
ed il rispettivo carico é determinato dai ruoli di riscossione
annuali o parziali.
Art 41. Ogni partita di introito dovrà, risultare da un bollettario
unico a madre e figlia coi numeri continuativi.
Art. 42 L'Esattore entro 15 giorni dovrà rendere avvertito il
Consiglio d'Amministrazione delle somme non riscosse alle rispettive
scadenze,. sia in tutto che in parte.
Art. 43. Tutti i pagamenti sono ordinati ed esiguiti per mezzo di mandati
tratti con N. d' ordine progressivo ed indicanti l'esercizio, il capitolo,
o l'articolo del bilancio cui la spesa é imputata, l'oggetto
della spesa, la somma da pagare in tutte lettere ed in cifra, il creditore
o creditori,, la data della emissione.
Art. 44. Prima di rilasciare un mandato di pagamento, dev'essere verificata
e giustificata la causa legale della spesa: dev'essere liquidato il
conto accertato che la somma da pagare sia nei limiti del fondo stanziato,
e ne sia fatta 1'imputazione al capitolo relativo, alla competenza dell'esercizio
o separatamente ai residui.
Art. 45 Il conto. dei residui é sempre tenuto separato da quello
della competenza; nessuna spesa relativa e quello può essere
imputata a questa o viceversa; con un mandato stesso non si possono
ordinare pagamenti imputabili, cumulativamente ai residui ed alla competenza
dell’esercizio.
Art. 46. L'emissione ed il pagamento di mandati provvisori sono vietati.
Art. 47. I mandati non costituiscono titolo legale discarico per l'Esattore
se non sono muniti della firma del Presidente, o di un membro del Consiglio
d'Amministrazione, se non sono entro il limite del fondo stanziato nel
relativo capitolo del Bilancio, se non sono muniti di regolare quietanza
del titolare del mandato, o di un suo legale procuratore.
Art. 48. Chiuso l'Esercizio del Bilancio i mandati non pagati s'intendono
annullati, ed il loro ammontare passa nei residui, salvo il diritto
al creditore di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto il suo credito
non sia prescritto.
Art. 49. Oltre l'esattore tesoriere vi sarà, un Esattore del
grano, ed il Magazziniere.
Art. 50 Queste due cariche saranno esercitate da due diversi individui
facienti però parte dell'Università. Si avrà in
vista che la scelta cada sopra persone che presentino i necessari titoli
di solidità, onoratezza, ed attività, trattandosi d'impieghi
che sono del sommo interesse.
Art. 51. L'Esattore del grano prima della tritatura riceverà
dalla Segreteria le note della esigenza dei terratici e quella della
Gabbelletta. A forma delle medesime ritirerà sulle aie rispettive
i singoli quoti sia di Gabbelletta, sia di terratico, in modo che siano
ben condizionati, e ridotti ad uso e stile di Arte con apposito cascatore,
come si é già detto. Farà immediatamente convenire
i morosi con atti giudiziali.
Art. 52. Sarà obbligato tenere un bollettario a madre e figlia
per la esigenza suddetta, ed accompagnerà colla bolletta figlia
ogni e qualunque spedizione.
Art. 53 - Appena terminate le aie, è tenuto esibire nella Segreteria
lo esatto rendiconto della esigenza, non potrà conseguire il
relativo emolumento se non ad esigenza compiuta.
Art. 54. Il Magazziniere riceverà tutto il grano, che gli vorrà
spedito e consegnato a forma delle bollette.
Art. 55. Il medesimo è responsabile verso la Università
della intiera quantità del grano ricevuto. A suo rischio e pericolo
é la custodia e conservazione del grano stesso, e sarà
pure tenuto rispondere del naturale aumento che ne conseguita. Ultimata
la erogazione del grano, dovrà immediatamente esibire il nuovo
rendiconto. Dell' amministrazione e coltivazione dei fondi dell'Arte
Art. 56. La proprietà fondiaria dell'Ente, che consiste in Ett:
6000 di terreno, dei quali Ettari 1500 sono messi a coltivazione di
semina a quarteria: di questi ultimi verranno assegnati 316 ai possedenti
di bovi aratori 216 ai Moscettieri ed 116 ai Braccianti. Per quest'ultimi
si debbano assegnare le terre a semina più vicine all'abitato
e nei quarti già comunali. E escluso il lavoro colla vanga di
rinnuovo nel quarto dei boattieri.
Art. 57. Chiunque immette i propri .bovi nella bandita di rinfresco,
od altrimenti tenendoli fuori da detto pascolo si assoggetta alle tasse
e corrisposte dovute per essa, ha diritto di ricevere la parte di terreno
spettantegli per la futura semina, e relativi lavori preparatori.
Art. 58. I bovi che non lavorano nelle proprietà Universitarie
non avranno diritto al pascolo nella Bandita di rinfresco.
Art. 59. Chi per qualsivoglia motivo non volesse o potesse seminare
la sua parte, potrà darla a coltivare ed anche cederla ad altri,
salvo l'eccezione di che all'Art. 1.
Art. 60. Chiunque si rifiutasse al ricevimento della parte, o non seminasse,
dovrà sempre pagare la corrisposta grano attribuita alla sua
quota.
Art. 61. I terreni assegnati per la sementa ai possessori di Bovi verranno
divisi in tante quote o parti, ed ogni proprietario riceverà
una o più quote secondo il numero dei Bovi che possiede, e nelle
seguenti proporzioni. Chi ha due bovi, od anche un bove ed un giovenco
di trenta mesi avrà una parte. Chi ha quattro bovi ovvero tre
bovi ed un Giovenco avrà due parti. Chi ha sei bovi od anche
cinque bovi ed un Giovenco avrà tre parti. Chi ha otto bovi,
ovvero sette bovi ed un Giovenco avrà quattro parti. Chi ha dieci
bovi, od anche nove bovi ed un Giovenco avrà cinque parti, ciò
che vale anche per un numero superiore.
Art. 62. I terreni assegnati ai Moscietti cioè proprietari di
vaccine e cavalli e non di bovi, saranno divisi in tante quote come
segue: Chi ha cinque bestie fra cavalli o vacche avrà una parte.
Chi ha dieci bestie avrà due parti. Chi ha 15 bestie avrà
3 parti, ciò che vale anche per un numero superiore.
Art. 63. I terreni assegnati ai braccianti sono divisi in quote non
minori di un Ettaro, e superando il numero dei concorrenti quello delle
quote disponibili si farà il sorteggio.
Art. 64. Col sistema della divisione delle terre ai boattieri, si divideranno
le parti falciative.
Art. 65. Il Giovenco di trenta mesi che equivale ad un Bove, deve pagare
l'istessa quota del Bove.
Art. 66. Al proprietario di due soli bovi, a cui ne fosse morto uno
dopo la immissione alla. Bandita di rinfresco, si concederà la
mezza parte pel quel solo anno. S'intende che in questo caso, non potrà
godere dello sgravio delle corrisposte.
Art. 67. La proprietà dei Bovi é attribuita sempre al
capo di famiglia quando non risulti da prova legale il possesso in proprio
per parte dei figli, la divisione tra fratelli od altri parenti; la
cessione o vendita, ad altri membri della famiglia; la semplice dichiarazione
od iscrizione sui ruoli del Comune non costituiscono prova legale.
Art. 68. In caso di soccita la proprietà è attribuita
al socio minore.
Art. 69. La divisione od assegnazione delle parti avrà luogo
non più tardi del mese di Febbraio e si farà per sorteggio.
La rompitura potrà cominciarsi appena consegnate le parti.
Art. 70. Se qualche agricoltore di buoi domanderà di avere la
sua parte attigua a quella di un suo congiunto, o socio di lavoro, gli
sarà accordato sempre che la domanda venga fatta prima del sorteggio
e sia irrevocabile.
Art. 71. I proprietari di Bovi che siano adibiti alle sementi, avranno
diritto ad un pascolare o località di affienatura, non che ad
una porzione di prato falciativo da assegnarsi nella Bandita dei Bovi
dopo li 8 di Marzo, e dividersi come il terreno seminativo.
Art. 72. Le cavalcature o bestie da soma degli agricoltori durante i
lavori di semina nel giorno potranno esser tenute nel terreno assegnato
agli agricoltori medesimi, ma la sera dovranno esser condotti fuori
del quarto seminativo.
Art. 73. Chiunque avrà preso parte alla semina sarà soggetto
all'imposizione di una corrisposta in grano, o terratico, in proporzione
della parte ricevuta da stabilirsi dal Consiglio. Terminata la sementa
ed in ogni modo non più tardi del mese di Gennaio, si procederà
alla misurazione dei seminati per mezzo di perito appositamente incaricato,
e sui risultati di quelle si applicherà a ciascuno la sua tangente
di corrisposta, o terratico, compilando apposito reparto, che dal perito
stesso verrà anche partitamente notificato agli Agricoltori.
Art. 74. Il Riparto sarà pubblicato all'albo Universitario entro
il mese di Marzo per I5 giorni, affinché ciascun interessato
possa avanzare i suoi reclami all'ufficio entro il perentorio termine
suddetto.
Art. 75. Decorso tal termine l'Ufficio compilerà il respettivo
Ruolo; tenendo .il debito conto dei reclami avanzati, e notificandone
per iscritto l'esito agli interessati.
Art. 76. I reclami saranno seguiti da un nuovo riscontro dell'istesso
perito Universitario coll'assistenza del Presidente, o chi per esso,
e della parte interessata, e qualora il reclamante non rimanga soddisfatto
del risultato, potrà chiamare altro perito di sua scelta per
nuova verifica.
Art. 77. In caso di disaccordo tra i due periti, l'Amministrazione nominerà
un periziore sempre d’accordo, colla parte interessata.
Art. 78. Se il reclamante ottiene ragione, le spese occorse a dette
operazioni anderanno a carico del perito Universitario, ma se invece
il suo reclamo risulta infondato, le spese anderanno a suo carico, ed
in ogni caso la Università rimarrà assolutamente indenne.
Art. 79. Il Perito Universitario non potrà conseguire il suo
emolumento, se non dopo che saranno state chiarite ed appianate tutte
le difficoltà. Il Perito Universitario avrà Lire quindici
al giorno, compresi i lavori di tavolino per i lavori straordinari.
Art. 80. Il terratico si consegnerà sulle diverse aie col grano
prodotto dalle terre date a semina dalla Università all'Esattore
o suo incaricato in quella quantità corrispondente al Ruolo.
Art. 81. Nel Ruolo esigenza grano saranno intestati e responsabili del
pagamento verso l'Amministrazione coloro che hanno preso la parte delle
terre seminative, e non altri.
Art. 82. Il grano dovrà essere di buona qualità mercantile
senza pula alzato a vento, cascato accuratamente a crivello, e di esattissima
misura.
Art. 83. Non riconoscendosi nel grano, da chi lo riceve le qualità
richieste, l'Agricoltore sarà obbligato a ridurlo o consegnarlo
nel più breve tempo, o prima che il suo raccolto sia rimesso
dall'aia, rimanendo a suo carico le spese che per fatto di questa ritardata
consegna fossero necessarie.
Art. 84. Ad ogni Agricoltore si rilascierà, del grano consegnato,
ricevuta.
Art. 85. Coloro che asportassero dall'aia il raccolto prima di avere
soddisfatto la corrisposta, saranno soggetti alla penale del doppio
terratico, salvo che per specialissime circostanze non avessero ottenuto
permesso scritto dal Presidente.
Art. 86 I grani raccolti accuratamente costoditi, e conservati saranno
venduti annualmente nell'epoca più opportuna secondo le norme
stabilite in apposito capitolato da compilarsi a cura dal Consiglio
d'Amministrazione.
Dei Pascoli
Art. 87. Il Consiglio d'Amministrazione determinerà ogni anno
quale debba essere la quantità del pascolo ed erbe occorrenti
per alimentare il bestiame dell'Università. Per ottenere poi
una economia nel pascolo, e quindi un maggior utile avrà cura
il Consiglio d' Amministrazione di suddividere per quanto sarà
possibile in varie appezzamenti, o riserve, le vaste tenute.
Art. 88. Resta espressamente vietato ai forestieri di usufruire anche
indirettamente dei pascoli sociali; sia costituendo soccide cogli associati;
sia prendendo da questi cessioni o mezzadrie, giacché dei pascoli
della Università non deggiono godere che i bestiami appartenenti
in tutta proprietà ai cittadini di Tolfa. I contravventori incorreranno
nella pena del doppio del riparto, e pei bovi aratori, se immessi nella
Bandita di rinfresco, anche nel doppio della colletta, e nel caso di
recidiva, la pena sarà aumentata di un grado.
Art. 89. Il numero del Bestiame che ciascun utente può introdurre
di diritto nei pascoli Comuni Universitari, è limitato a 40 capi
vaccine e 10 capi equini sopranno. I contravventori incorreranno nella
pena del doppio delle corrisposte, da aumentarsi poi di un'altro grado
in caso di recidiva.
Art. 90. Tutti i Bestiami sopranno depascenti nelle proprietà
Universitarie saranno soggetti ad una tassa di fida, ed i Bovi aratori
ad una corrisposta in grano o colletta.
Art. 91. La tassa di fida e la colletta verranno annualmente stabilite
dal Consiglio d'Amministrazione.
Art. 92. La Bandita di rinfresco é riservata ai soli Bovi aratori
e Giovenchi da doma di trenta mesi. Il Consiglio d'Amministrazione sarà
in facoltà di farvi introdurre anche i Birracchi.
Art. 93. Nella Bandita di rinfresco ciascun proprietario non potrà
introdurre più di 14 bovi aratori e 4 giovenchi.
Art. 94. Sono esclusi dai pascoli universitari gli animali suini, caprini
e ovini. Le Bestie somarine dovranno pagare la tassa come quelle cavalline.
Art. 95. I proprietari di Bestiame, che vorranno usufruire dei pascoli
Universitari, saranno tenuti a fare denunzia entro il mese di Settembre.
Art. 96. Ciascun denunciante dovrà indicare all'ufficio il merco
delle Bestie denunciate, e per quelle non mercate, dovranno darsi i
segni e contrasegni.
Art. 97. Quelle che all'epoca della conta saranno riconosciute in contravvenzione
alle disposizioni dell' Art. 95, saranno soggette alla penale del doppio
del riparto.
Art. 98. Sarà soggetto alla tassa pascolo qualunque capo di bestiame
sia vaccino che cavallino, che per un sol giorno dopo il I5 ottobre
si troverà nei pascoli Universitari.
Art. 99. La immissione dei Bovi nella Bandita di rinfresco avverrà
il giorno 10 Decembre.
Art. 100. La conta e verifica dei Bestiami immessi nella bandita di
rinfresco avrà luogo non più tardi della prima quindicina
di Gennaio. La Conta dei bestiami immessi nei pascoli comuni sarà
fatta nella seconda quindicina di ottobre e la verifica entro il mese
di marzo.
Della coltura intensiva
Art. 101. Il Consiglio d'Amministrazione dovrà, dalle sue tenute
staccare un apprezzamento per tentare nel medesimo la coltura intensiva.
Tale coltura può esperimentarsi coi tre seguenti sistemi.
1. Recingere un tratto di terreno e piantarvi a spese dell'Università
gli Olivi; provvedendo poi, che coi pascoli e colle sementi non se ne
danneggi la piantagione.
2. Concedere a chiunque lo voglia il diritto di piantare Olivi sulle
terre dell'Università con diritto di percepire il frutto per
anni ventinove. Per l'applicazione di tal sistema, il Consiglio d'Amministrazione
stabilirà con contratti le modalità per favorire l'allevamento
degli olivi, o per determinane la località., e l'estensione dove
si debbono eseguire le piantagioni.
3. Concedere in affitto piccoli appezzamenti di estensione non superiore
ad un Ettaro per la durata di anni venti, con obbligo pel colono della
applicazione della coltura intensiva a vigneti od oliveti, ed ortaia
a pena di rescissione del contratto.
In questi casi all'epoca della concessione in affitto si dovrà,
con rego¬lare perizia accettata dal colono, determinare il valore
reale del terreno, e scaduti gli anni venti dell'affitto anderà
a beneficio del colono il maggior valore acquistato dal fondo colla
coltura intensiva.
Per determinare tale maggior valore o plus valenza, si rediggerà
nuo¬va perizia, e sarà in facoltà dell'Università
Agraria, o di pagare la plus valenza, o di cedere in enfiteusi il fondo
fissando il canone in ragione del 5 % nel valore attribuito al fondo
dalla prima perizia in base alla quale si accordò l'affitto del
terreno.
Dei Boschi
Art. 102 Gli associati potranno usufruire soltanto dei diritti comuni
di legnatico sulle macchie o boschi Universitari senza alcun privilegio
di taglio.
Art. 103. Soltanto sarà loro concessa una modica provvista di
legna da fuoco per le capanne, ed il taglio del legname strettamente
necessario per la costruzione delle capanne suddette, e delle fratte
dietro permessoscritto dal Presidente ed indicanti i boschi e le località
dove il taglio deve effettuarsi, non che la persona incaricata della
opportuna sorveglianza.
Art. 104. La disposizione dell'Art. precedente è applicabile
anche agli affittuari dei pascoli e di altri terreni in quanto alla
costruzione delle capanne necessarie al personale della loro azienda.
Art. 105. Sarà permesso agli Agricoltori senza 1'autorizzazione
del Presidente il taglio del legname necessario alla costruzione di
Aratri, ed altri arnesi rurali.
Art. 106. Per ogni taglio arbitrario di piante ramaglie, sterpi, spini,
ed arbusti di ogni specie e qualità il contravventore sarà
soggetto alla penale di Lire venti, oltre al rifacimento dei danni.
Ma se il taglio fosse avvenuto sopra piante riservate per frutto, ovvero
per legname da lavoro, o su piante matricine e guide, la penale sarà
raddoppiata.
Art. 107. Come pure sarà raddoppiata ogni rispettiva penale in
caso di recidiva e aumentata sempre di un grado per le recidive susseguenti.
Art. 108. Sotto le precedenti disposizioni cade anche il taglio della
foglia in qualunque stagione, ad eccezione delle Larghe per le quali
dovranno tagliarsi i soli rami lasciando illeso il fusto della pianta.
Art. 109. Non sarà permesso la raccolta delle Ghiande se non
dopo il 20 Ottobre sotto pena di denuncia all'autorità giudiziaria.
Art. 110. I boschi soggetti a taglio periodico verranno venduti alla
scadenza del loro turno secondo le norme di apposito capitolato da stabi¬lirsi
dal Consiglio Amministrativo, e sono i seguenti:
Ett. Are Cent.
1. Quartaccio 256 46 52
2 Taglietti della cicugnola 50 83 08
3. Monti di S. Caterina 405 37 71
4.Soline di Moneghianda 60 76 58
5. Cerrobuco 29 57 44
6. Monti dell' Acqua Tosta 284 19 12
7. Morre 22 64 28
8. Chiavaccio 93 22 85
9. Monte Acetino, Ascetta alta, Monte Palarese e Punton di Spadi 240
29 20
10. Monte Castagno e Sbalzi 101 19 96
Totale 1544 56 74
Disposizioni Transitorie
Art. 111. I contraventori alle disposizioni Agricole di cui al presente
Regolamento verranno deferiti all' Autorità giudiziaria qualora
nella Domenica successiva non avvenisse un amichevole componimento sancito
dal Presidente.
Il presente Regolamento è stato discusso ed approvato dall'assemblea
generale nella seduta del 7 Novembre 1896 colle modificazioni di cui
al verbale della deliberazione della detta Assemblea.
Tolfa 10 Novembre 1896.
I DEPUTATI
Antonio Boschi Zoppini
Antonio Carducci
N. 637 IL SEGRETARIO
del registro delle deliberazioni Luigi Bianchi
R.a PREFETTURA di ROMA
Giunta Amministrativa Provinciale
La Giunta Amministrativa Provinciale in seduta del giorno 26 Marzo I897
coll' intervento dei Signori
1. Cav. Ricci Gramitto Cons. Pref. Presidente
2. Rebucci
3. Pessina
4. Santini Commissario elettivo
5. Bonderli
6. Imperi
6. Conte Spetia
e coll' assistenza del Sig. Dott. Casimiro Kulezychi Segret. di Prefettura.
Veduto il regolamentodell’Università Agraria di Tolfa proposta
dal Commissario PrefettizioConte Blanchi di Roascio ed approvato dll’Assemblea
Generale degli utenti in seduta del 7Novembre 1896.
Veduti i pareri favorevoli espressi in merito al detto Regolamento dal
Comizio Agrario della Deputazione Provinciale.
Nulla avendo ad osservare in contrario circa le disposizioni in esso
contenute.
UDITO IL RE LATORE
DEClDE
Approvarsi il Regolamento sopracitato
P. IL PREFETTO PRESIDENTE
RICCI GRAMITTO
ILRELATORE IL SEGRETARIO
Fonderli Kulczycki
Per copia conforme al uso Amministrativo.
Il Segretario
ROASCIO
Per copia conforme
Tolfa 10 Aprile 1897.
Il Segretario
LUIGI BIANCHI
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