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Università Agraria
 

CIVITAVECCHIA TIP. V. STRAMBI 1897.
N. 397
LEGGE portante l'’ordinamento dei domini collettivi nelle Provincie dell’Ex Stato Pontificio
4 Agosto 1894.
UMBERTO I.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la (Camera dei deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Ordinamento dei dominii collettivi
nelle provincie dell'ex Stato pontificio.
Art. 1. Nelle provincie degli ex Stati pontifici e dell'Emilia le università agraria, comunanze. partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un comune, o di una frazione di un comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche.
Gli utenti ai quali sia stata o sarà assegnata la proprietà collettiva dei fondi ai termini degli art. 3 e 9 della legge 24 giugno 1888, n. 5489 sono, per virtù della presente legge costituiti in associazioni considerate egualmente persone giuridiche.
Art. 2 Le associazioni, di cui all'art. 1., dovranno, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, riunirsi in assemblea per redigere la lista degli attuali utenti e per deliberare a maggioranza assoluta di voti un regolamento dal quale risultino:
a) il modo i amministrazione e godimento dei fondi comuni;
b ) la natura ed estensione dei fondi medesimi;
c) i mezzi coi quali si provvede o si intende provvedere alla comunione;
d) le norme per l'elezione delle cariche sociali, per la responsabilità degli amministratori, per la convocazione delle assemblee e pel riparto degli utili;
e) i requisiti per l'amministrazione di nuovi utenti;
f) le penalità in cui incorrono gli utenti, per contravvenzioni alle disposizioni regolamentari o ogni altra disposizione rispondente ai fini cui intende l'ente.
Il regolamento così deliberato verrà pubblicato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 113 della legge comunale e provinciale.
Mancando le associazioni agli obblighi del presente articolo si provvederà ai termini dell'art. 3 della presente legge.
Art. 3 Qualora le associazioni di cui all'art. 1 non abbiano rappresentanza regolarmente costituita, spetterà al sindaco del comune riunire gli utenti.
Egualmente entro il termino di un mese il sindaco provvederà alla convocazione delle associazioni che non avessero approvato il regolamento entro l'anno stabilito dall'art. 2. In difetto provvederà d'ufficio il prefetto della provincia, a norma dell'art. 126 della legge comunale e provinciale.
Art. 4 I regolamenti definitivamente stabiliti verranno approvati dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere del comizio agrario del circondario e della deputazione provinciale. La giunta non senza averne comunicati e precisati i motivi alle rappresentanze interessate e sulle repliche delle medesime potrà introdurre nei regolamenti tutte le modificazioni che riterrà necessarie nell'interesse della comunione e dell'agricoltura. È ammesso il ricorso al Ministero di agricoltura e commercio contro le deliberazioni della giunta provinciale amministrativa.
Art. 5 Per garantire la retta amministrazione dei beni sociali ed assicurare la responsabilità degli amministratori: i regolamenti di cui all'art. 2 prenderanno norma dalle disposizioni degli art. 140, 154, 155, 156, 157, 1 9 161, 162, 163, 164, 165, 166, I67, comma. 1. e 2. 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 265, 267, 268 e 269 della legge comunale e provinciale, in quanto sono applicabili alle operazioni contemplate nella presente legge. Tutti gli atti di amministrazione interna, pei quali è richiesta la carta, bollata, saranno redatti in carta bollata da centesimi 5.
Art. 6 Contro le disposizioni contenute nel regolamento che si ritenessero lesive dei diritti dei Singoli soci o utenti o di chiunque possa eventualmente averne, in quanto alla esistenza, estensione, entità e limiti dei diritti medesimi, potranno gli interessati sporgere ricorso avanti le giunte d'arbitri istituite dalla legge 21 giugno 1888, n. 5489, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del regolamento. È ammesso ricorso innanzi alle rispettive corti d'appello, contro le decisioni delle giunte nel termine e nelle forme stabilite dall'art. 10 della legge sopra citata.
Art. 7 Su ricorso degl'interessati l'autorità, da cui fu approvato il regolamento, provvederà a modificarlo in conformità dei giudicati delle giunte d'arbitri e delle corti d'appello di che all'articolo precedente. Qualunque successiva variazione ai regolamenti ed agli statuti potrà farsi dalle associazioni su domanda di un terzo almeno dei soci e sarà approvata con le forme e nei modi stabiliti dalla presente legge.
Art. 8 Alla formazione dei ruoli di contribuenza ed alla esazione dei contribuiti sociali, per lo associazioni costituite in enti morali ai termini della presente legge, si applicheranno le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, compresi i privilegi. fiscali. Contro i ruoli di contribuenza potrà reclamarsi dagli interessati alla giunta d'arbitri, e contro la decisione della medesima è ammesso il ricorso alla corte d'appello nei limiti designati dall'art. 6 della presente legge.
Art. 9 Il ministro di agricoltura e commercio presenterà ogni triennio ai due rami del Parlamento una relazione sommaria sull'andamento e sul movimento economico delle associazioni contemplate nella presente legge.
Art. 10 Quando nello stesso comune esistono associazioni della natura di quelle indicate nell'art. 1 con beni insufficienti all'adempimento delle formalità richieste dalla presente legge, possono venire eccettuate dalle disposizioni degli art. 1 e 2 della presente legge e possono venir fuse e concentrate con decreto del prefetto udita la giunta provinciale amministrativa, purché la fusione sia domandata da due terzi degli associati.
Art, 11 L'affrancazione dei fondi dalle servitù abolite dalla legge 24 giugno 1888, avrà. luogo di pieno diritto a favore degli utenti in tutti i casi nei quali la proprietà dai beni da affrancare appartenga a corpi morali, a richiesta della rappresentanza legittima degli utenti, quando l'uso civico è a profitto della generalità, degli abitanti di un comune o di una frazione di comune.
Art. 12 Quando un fondo sia gravato da servitù di varia natura a favore di diverse classi di utenti, l'affrancazione avrà luogo in pro di tutti gli utenti che ne acquisteranno la proprietà collettiva con obbligo di costituirsi in associazione ai termini della presente legge.
Art. 13 Nei terreni montuosi, non suscettibili di miglior coltura e soverchiamente frazionati, sarà, in facoltà del Governo, su domanda degli interessati, uditi la giunta provinciale amministrativa ed il consiglio dì Stato, di sospendere l'applicazione della legge 24 giugno 1888, num. 5489. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e i farla osservare come legge dello Stato.
Data a Monza, addi -4 agosto 1894.
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UMBERTO
( Luogo del Sigillo)
v. Il Guardasigilli
V. CALENDA
A. BARAZZUOLI
Università Agraria
TOLFA
Art. 1. Sono considerati come utenti effettivi dell'Arte Agraria tutti i cittadini di Tolfa che abbiamo i seguenti requisiti:
1. Siano persone sui juris e capi di famiglia maschi o femmine.
2. Che siano nati e domiciliati nel Comune.
3. Che possiedano almeno cinque bestie bovine, o Vaccine, o Cavalline.
Art. 2. Sono assolutamente incapaci di essere inscritti fra gli utenti della Università quand'anche posseggano i requisiti di cui all' art. 1.
1. Gli amministratori che siano stati dichiarati colpevoli di indebito maneggio del danaro sociale.
2. Gli utenti che siano stati legalmente riconosciuti colpevoli di frodo o furto a danno dell'Università,.Della lista degli utenti
Art. 3. Le liste devono indicare il nome di ciascun utente, il numero la qualità di Bestiame che esso possiede. Dette liste sono permanenti e visibili a chiunque ed in qualunque epoca dell'anno presso l'Amministrazione Agraria. Esse non possono essere modificate che in base della rivisione annua alla quale si procede in conformità delle disposizioni seguenti.
Art 4. L'anno Agrario s'intende debba aver termine col 30 Settembre e principio col 1. Ottobre di ciascun anno. In qualunque epoca dell'anno i cittadini del Comune potranno presentare domanda per essere inscritti quali utenti dell'Università Agraria. Sarà considerata come domanda per iscrizione la sola denuncia di acquisto di bestiame fatta alla Segreteria dell'Università. Di tale domanda o denuncia il Segretario prenderà nota in apposito registro, indicando il giorno preciso della presentazione, e rilasciando allo interessato apposita ricevuta.
Art 5. La cancellazioni dalla lista si fanno d' ufficio in base ai reclami presentati dagli interessati.
Le nuove iscrizioni per opera dello stesso Consiglio d'Amministrazione non si possono fare sé non in base alle domande o denuncie segnate nel registro di cui all'Art. precedente.
Art. 6. Dal 1 al 10 Settembre di ogni anno il Consiglio d' Amm.ne procederà al lavoro di revisione della lista degli utenti. La cancellazione ed i rigetti di domande per nuove iscrizioni dovranno essere pronunciati, previo invito agli interessati di presentarsi innanzi al Consiglio per esporre le ragioni che esse credono addurre per essere mantenuti od iscritti nella lista. Le nuove iscrizioni non potranno essere fatte che in base alle domande o denuncie inscritte nel registro di cui all'Art. 4. fino al 15 Ottobre, poiché delle domande o denuncie fatte dopo tale epoca si terrà conto nell'anno successivo.
Art. 7. Le decisioni prese dal Consiglio d'Amministrazione saranno a mezzo del messo universitario notificate agli interessati non più tardi del 13 Settembre.
Art. 8. Contro le decisioni del Consiglio d'Amministrazione dell'Arte possono gli interessati ricorrere alla Giunta Provinciale Amministrativa non più tardi del 25 settembre di ogni anno.
Del Presidente
Art. 9. Il Presidente dell' Arte Agraria viene eletto dall'Assemblea salvo il diritto al Prefetto di convalidarne la nomina. Esso dura in carica 3 anni
Art. 10. Il Presidente é Capo dell'Anmi.ne Agraria e in tale sua qualità 1. Spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio d'Amministrazione e dell'assemblea generale degli utenti.
2. Convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea.
3. Propone le materie da trattarsi nelle adunanze.
4. Eseguisce le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea e firma gli atti relativi agli interessi dell'Arte.
5. Stipula i Contratti.
6. Provvede all'osservanza del Regolamento.
7. Rappresenta l'Arte in giudizio sia come attore che come convenuto, e fa gli atti conservativi dei diritti dell'Arte.
8. Sovraintende all'Ufficio
9. Sospende gl'impiegati e salariati riferendone al Consiglio d'Amm.ne.
10. Assiste agli incanti nell'interesse dell'Arte, ed a tutte le operazioni di campagna.
Art. 11. In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano del Consiglio d'Amministrazione.
Del Consiglio d' Amministrazione
Art. 12. Il Consiglio d'Amministrazione si compone di nove membri, compreso il Presidente, dei quali sei da eleggersi dall'assemblea degli utenti e tre dal Consiglio Comunale nei modi prescritti dalla Legge Comunale e Provinciale, e che sappiano leggere e scrivere. I Consiglieri durano in carica tre anni.
Art. 13. Il Consiglio d'Amm.ne rappresenta l'Assemblea degli utenti ed i Cittadini tutti del Comune che hanno eventualmente il diritto di far parte come soci effettivi dell'Arte.
Art. 14. Al Consiglio d' Amministrazione spetta:
1. Di nominare e licenziare gl'impiegati o salariati.
2. Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio.
3. Di deliberare circa le locazioni e conduzioni dell'interesse dell'Arte, osservando le disposizioni dell'Art. 157 della legge Comunale e Provinciale.
4. Di proporre ed approvare i Ruoli delle tasse e degli Oneri dell'Arte sia generali che speciali.
5. Di formare il progetto dei bilanci.
6. Di proporre i Regolamenti per fissare le norme speciali per la coltivazione.
7. Di rivedere ed approvare ogni anno le liste degli utenti giusta l'Art. 6.
8. Di promuovere le azioni possessorie.
9. Ai Regolamenti coi quali si determina la misura e la natura delle tasse da applicarsi agli utenti.
Art.15 Il Consiglio d'Amministrazione si convoca previo avviso da consegnarsi ai membri di esso ventiquattrore prima dell'adunanza. Esso delibera a maggioranza assoluta di voti. Le deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che lo compongono e se questi non sono almeno in numero di cinque.
Art. 16. Il Consiglio rende conto annualmente all'assemblea degli utenti della sua gestione presentando il conto consuntivo nella prima domenica di Gennaio di ciascun anno. Dell'Assemblea degli Utenti
Art. 17. L' Assemblea degli utenti é composta di tutte le persone iscritte nella lista che risulta per ultimo approvata. L' Assemblea delibera intorno.
1. Agli acquisti, all'accettazione e al rifiuto di lasciti doni ecc.
2. Alle alienazioni, ai contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà o di servitù.
3. Ai prestiti alle francazioni di rendite o di censi passivi e delle servitù civiche.
4. Allo proposte del Consiglio d'Amministrazione per la modificazione del Regolamento.
5. Alle nuove maggiori spese oltre quelle previste in bilancio
6. Sul Bilancio preventivo e sul conto consuntivo presentato dal Consiglio d'Amministrazione.
Art. 18. L'Assemblea può essere convocata per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, o per domanda scritta presentata dalla metà degli utenti effettivi. È in facoltà del Prefetto di ordinare d'ufficio adunanze tanto dell'Assemblea come del Consiglio d'Amministrazione.Torna su

Art. 19. La convocazione degli utenti deve esser fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio 7 giorni prima dell'adunanza L'avviso deve contenere l'elenco degli oggetti da trattarsi. L'adunanza non può aver luogo che in giorno di Domenica od in giorno qualunque festivo.
Art. 20 L'Assemblea non può deliberare se non interviene la metà del numero degli utenti segnati nella lista; però alla seconda convocazione che avrà luogo in altra Domenica, od altro giorno festivo, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Dell'ingerenza e vigilanza governativa
Art. 21.Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, e delle Assemblee sarà a cura del Presidente trasmesso al Prefetto e rispettivamente al Sotto Prefetto entro 8 giorni dalla loro data. Art. 22. Il Prefetto o Sotto Prefetto esamina se la deliberazione
1. Sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme prescritte.
2. Se con essa siansi violate le disposizioni di legge.
Art. 23. Se il Prefetto o sotto Prefetto entro 15 giorni dalla ricevuta, di cui all' Art. 21 sospende con Decreto motivato, 1'esecuzione della Deliberazione, il Decreto viene immediatamente notificato al Presidente, od anche al Prefetto se sia emanato dal Sotto Prefetto.
Art. 24. La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del Prefetto, o se il Decreto di sospensione non è pronunciato entro il termine di 15 giorni. Il termine è di un mese pei bilanci e conti consuntivi. Il Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura, pronuncia, con Decreto motivato l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all' Art. 22. L' annullamento non potrà essere pronunziato dopo trascorsi 30 giorni dalla data della ricevuta della deliberazione.
Art. 25. Contro il Decreto d'annullamento, può l'Amministrazione Agraria ricorrere nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del Decreto al governo del Re.
Art. 26. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa le deliberazioni che riguardano
1. L'alienazione d'immobili di titoli del Debito pubblico di semplici titoli di credito. e di azioni industriali, nonché la costituzione di servitù la contrattazione di prestiti.
2. L'acquisto di azioni industriali, e gl'impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la cassa dei Depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato o di Buoni del tesoro oltre i dodici anni.
4. Le spese che vincolano il Bilancio oltre i cinque anni.
5: Il Regolamento d'uso o d'Amministrazione dei beni dell'Arte, e delle istituzioni che il medesimo amministra.
6. I regolamenti per la imposizione delle tasse e contributi agli utenti, e cittadini ammessi al godimento dei beni dell'Arte Agraria.
Art: 27. Quando il Consiglio d'Amministrazione non ispedisca i mandati, e non dia eseguimento alle deliberazioni osservate, ovvero esso e l'Assemblea degli utenti non compiano le operazioni fatte obbligatorie. dal presente Regolamento e dalla legge, provvederà la Giunta Provinciale Amministrativa.
Art. 28. Nessuna Amministrazione Agraria potrà intentare in giudizio un’azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, in aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti senza avere ottenuto l'autorizzazione della Giunta Provinciale Amministrativa.
Art. 29. Il Prefetto o Sotto Prefetto potrà verificare la regolarità del servizio degli Uffici dell'Arte Agraria. In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un Commissario nel luogo per la spedizione degli affari in ritardo, o per eseguire una inchiesta. Norme generali di Amministrazione
Art. 30. Gli utenti votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art. 31. Terminate le votazioni il Presidente, coll'assistenza di tre utenti ne riconosce e proclama 1'esito. S'intende adottata la proposta che ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 32. I processi verbali sono estesi dal Segretario, debbono indicare i punti principali delle discussioni e il numero dei voti resi pro e contra ogni proposta.
Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.
Art. 33. Ogni utente ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.
Art. 34. I processi verbali sono firmati dal Presidente, dall'utente più anziano fra i presenti, e dal Segretario.Torna su

Art. 35. Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali, o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione, o dell'Assemblea degli utenti, o se si sono violate disposizioni di Legge.
Art. 36. Il tesoriere Esattore deve rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura, dell'esercizio cui si riferiscono. Qualora i conti non siano presentati entro tale termine. il Consiglio di Prefettura li farà compilare d'Ufficio a spese dei tesorieri. L'assemblea degli utenti dovrà discutere i conti entro tre mesi dalla loro presentazione, purché dal giorno di questa sia decorso un mese.
Se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti é deferito direttamente al Consiglio di Prefettura. Il Consiglio di Prefettura deve pronunziarsi sui conti entro tre mesi dalla loro presentazione.
Art. 37 Ove, malgrado la convocazione dell'assemblea degli utenti, non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto provvederà a tutti i rami di servizio, e darà corso alle spese obbligatorie tanto per disposizioni di Legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie. Il Segretario Universitario é responsabile delle carte ad esso affidate.
Art. 38 I1 Consiglio d'Amministrazione dell'Arte Agraria può essere sciolto per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti per Legge, persiste a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi. Lo scioglimento, e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per decreto Prefettizio il quale dev'essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento. Questi Decreti sono pubblicati nel foglio periodico della Prefettura.
Art. 39. In caso di scioglimento del Consiglio d'Amministrazione, la gestione è affidata ad un Commissario straordinario. II Commissario straordinario esercita le funzioni conferite dal presente regolamento al Consiglio d'Amministrazione ed al Presidente. Delle riscossioni e contabilità
Art. 40. L'incarico dell'esazione di tutte le rendite é affidato all'Esattore Comunale in base alla Legge 4 Agosto I894 sui domini collettivi ed il rispettivo carico é determinato dai ruoli di riscossione annuali o parziali.
Art 41. Ogni partita di introito dovrà, risultare da un bollettario unico a madre e figlia coi numeri continuativi.
Art. 42 L'Esattore entro 15 giorni dovrà rendere avvertito il Consiglio d'Amministrazione delle somme non riscosse alle rispettive scadenze,. sia in tutto che in parte.
Art. 43. Tutti i pagamenti sono ordinati ed esiguiti per mezzo di mandati tratti con N. d' ordine progressivo ed indicanti l'esercizio, il capitolo, o l'articolo del bilancio cui la spesa é imputata, l'oggetto della spesa, la somma da pagare in tutte lettere ed in cifra, il creditore o creditori,, la data della emissione.
Art. 44. Prima di rilasciare un mandato di pagamento, dev'essere verificata e giustificata la causa legale della spesa: dev'essere liquidato il conto accertato che la somma da pagare sia nei limiti del fondo stanziato, e ne sia fatta 1'imputazione al capitolo relativo, alla competenza dell'esercizio o separatamente ai residui.
Art. 45 Il conto. dei residui é sempre tenuto separato da quello della competenza; nessuna spesa relativa e quello può essere imputata a questa o viceversa; con un mandato stesso non si possono ordinare pagamenti imputabili, cumulativamente ai residui ed alla competenza dell’esercizio.
Art. 46. L'emissione ed il pagamento di mandati provvisori sono vietati.
Art. 47. I mandati non costituiscono titolo legale discarico per l'Esattore se non sono muniti della firma del Presidente, o di un membro del Consiglio d'Amministrazione, se non sono entro il limite del fondo stanziato nel relativo capitolo del Bilancio, se non sono muniti di regolare quietanza del titolare del mandato, o di un suo legale procuratore.
Art. 48. Chiuso l'Esercizio del Bilancio i mandati non pagati s'intendono annullati, ed il loro ammontare passa nei residui, salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto il suo credito non sia prescritto.
Art. 49. Oltre l'esattore tesoriere vi sarà, un Esattore del grano, ed il Magazziniere.
Art. 50 Queste due cariche saranno esercitate da due diversi individui facienti però parte dell'Università. Si avrà in vista che la scelta cada sopra persone che presentino i necessari titoli di solidità, onoratezza, ed attività, trattandosi d'impieghi che sono del sommo interesse.
Art. 51. L'Esattore del grano prima della tritatura riceverà dalla Segreteria le note della esigenza dei terratici e quella della Gabbelletta. A forma delle medesime ritirerà sulle aie rispettive i singoli quoti sia di Gabbelletta, sia di terratico, in modo che siano ben condizionati, e ridotti ad uso e stile di Arte con apposito cascatore, come si é già detto. Farà immediatamente convenire i morosi con atti giudiziali.
Art. 52. Sarà obbligato tenere un bollettario a madre e figlia per la esigenza suddetta, ed accompagnerà colla bolletta figlia ogni e qualunque spedizione.
Art. 53 - Appena terminate le aie, è tenuto esibire nella Segreteria lo esatto rendiconto della esigenza, non potrà conseguire il relativo emolumento se non ad esigenza compiuta.
Art. 54. Il Magazziniere riceverà tutto il grano, che gli vorrà spedito e consegnato a forma delle bollette.
Art. 55. Il medesimo è responsabile verso la Università della intiera quantità del grano ricevuto. A suo rischio e pericolo é la custodia e conservazione del grano stesso, e sarà pure tenuto rispondere del naturale aumento che ne conseguita. Ultimata la erogazione del grano, dovrà immediatamente esibire il nuovo rendiconto. Dell' amministrazione e coltivazione dei fondi dell'Arte
Art. 56. La proprietà fondiaria dell'Ente, che consiste in Ett: 6000 di terreno, dei quali Ettari 1500 sono messi a coltivazione di semina a quarteria: di questi ultimi verranno assegnati 316 ai possedenti di bovi aratori 216 ai Moscettieri ed 116 ai Braccianti. Per quest'ultimi si debbano assegnare le terre a semina più vicine all'abitato e nei quarti già comunali. E escluso il lavoro colla vanga di rinnuovo nel quarto dei boattieri.
Art. 57. Chiunque immette i propri .bovi nella bandita di rinfresco, od altrimenti tenendoli fuori da detto pascolo si assoggetta alle tasse e corrisposte dovute per essa, ha diritto di ricevere la parte di terreno spettantegli per la futura semina, e relativi lavori preparatori.
Art. 58. I bovi che non lavorano nelle proprietà Universitarie non avranno diritto al pascolo nella Bandita di rinfresco.
Art. 59. Chi per qualsivoglia motivo non volesse o potesse seminare la sua parte, potrà darla a coltivare ed anche cederla ad altri, salvo l'eccezione di che all'Art. 1.
Art. 60. Chiunque si rifiutasse al ricevimento della parte, o non seminasse, dovrà sempre pagare la corrisposta grano attribuita alla sua quota.
Art. 61. I terreni assegnati per la sementa ai possessori di Bovi verranno divisi in tante quote o parti, ed ogni proprietario riceverà una o più quote secondo il numero dei Bovi che possiede, e nelle seguenti proporzioni. Chi ha due bovi, od anche un bove ed un giovenco di trenta mesi avrà una parte. Chi ha quattro bovi ovvero tre bovi ed un Giovenco avrà due parti. Chi ha sei bovi od anche cinque bovi ed un Giovenco avrà tre parti. Chi ha otto bovi, ovvero sette bovi ed un Giovenco avrà quattro parti. Chi ha dieci bovi, od anche nove bovi ed un Giovenco avrà cinque parti, ciò che vale anche per un numero superiore.
Art. 62. I terreni assegnati ai Moscietti cioè proprietari di vaccine e cavalli e non di bovi, saranno divisi in tante quote come segue: Chi ha cinque bestie fra cavalli o vacche avrà una parte.Torna su

Chi ha dieci bestie avrà due parti. Chi ha 15 bestie avrà 3 parti, ciò che vale anche per un numero superiore.
Art. 63. I terreni assegnati ai braccianti sono divisi in quote non minori di un Ettaro, e superando il numero dei concorrenti quello delle quote disponibili si farà il sorteggio.
Art. 64. Col sistema della divisione delle terre ai boattieri, si divideranno le parti falciative.
Art. 65. Il Giovenco di trenta mesi che equivale ad un Bove, deve pagare l'istessa quota del Bove.
Art. 66. Al proprietario di due soli bovi, a cui ne fosse morto uno dopo la immissione alla. Bandita di rinfresco, si concederà la mezza parte pel quel solo anno. S'intende che in questo caso, non potrà godere dello sgravio delle corrisposte.
Art. 67. La proprietà dei Bovi é attribuita sempre al capo di famiglia quando non risulti da prova legale il possesso in proprio per parte dei figli, la divisione tra fratelli od altri parenti; la cessione o vendita, ad altri membri della famiglia; la semplice dichiarazione od iscrizione sui ruoli del Comune non costituiscono prova legale.
Art. 68. In caso di soccita la proprietà è attribuita al socio minore.
Art. 69. La divisione od assegnazione delle parti avrà luogo non più tardi del mese di Febbraio e si farà per sorteggio. La rompitura potrà cominciarsi appena consegnate le parti.
Art. 70. Se qualche agricoltore di buoi domanderà di avere la sua parte attigua a quella di un suo congiunto, o socio di lavoro, gli sarà accordato sempre che la domanda venga fatta prima del sorteggio e sia irrevocabile.
Art. 71. I proprietari di Bovi che siano adibiti alle sementi, avranno diritto ad un pascolare o località di affienatura, non che ad una porzione di prato falciativo da assegnarsi nella Bandita dei Bovi dopo li 8 di Marzo, e dividersi come il terreno seminativo.
Art. 72. Le cavalcature o bestie da soma degli agricoltori durante i lavori di semina nel giorno potranno esser tenute nel terreno assegnato agli agricoltori medesimi, ma la sera dovranno esser condotti fuori del quarto seminativo.
Art. 73. Chiunque avrà preso parte alla semina sarà soggetto all'imposizione di una corrisposta in grano, o terratico, in proporzione della parte ricevuta da stabilirsi dal Consiglio. Terminata la sementa ed in ogni modo non più tardi del mese di Gennaio, si procederà alla misurazione dei seminati per mezzo di perito appositamente incaricato, e sui risultati di quelle si applicherà a ciascuno la sua tangente di corrisposta, o terratico, compilando apposito reparto, che dal perito stesso verrà anche partitamente notificato agli Agricoltori.
Art. 74. Il Riparto sarà pubblicato all'albo Universitario entro il mese di Marzo per I5 giorni, affinché ciascun interessato possa avanzare i suoi reclami all'ufficio entro il perentorio termine suddetto.
Art. 75. Decorso tal termine l'Ufficio compilerà il respettivo Ruolo; tenendo .il debito conto dei reclami avanzati, e notificandone per iscritto l'esito agli interessati.
Art. 76. I reclami saranno seguiti da un nuovo riscontro dell'istesso perito Universitario coll'assistenza del Presidente, o chi per esso, e della parte interessata, e qualora il reclamante non rimanga soddisfatto del risultato, potrà chiamare altro perito di sua scelta per nuova verifica.
Art. 77. In caso di disaccordo tra i due periti, l'Amministrazione nominerà un periziore sempre d’accordo, colla parte interessata.
Art. 78. Se il reclamante ottiene ragione, le spese occorse a dette operazioni anderanno a carico del perito Universitario, ma se invece il suo reclamo risulta infondato, le spese anderanno a suo carico, ed in ogni caso la Università rimarrà assolutamente indenne.
Art. 79. Il Perito Universitario non potrà conseguire il suo emolumento, se non dopo che saranno state chiarite ed appianate tutte le difficoltà. Il Perito Universitario avrà Lire quindici al giorno, compresi i lavori di tavolino per i lavori straordinari.
Art. 80. Il terratico si consegnerà sulle diverse aie col grano prodotto dalle terre date a semina dalla Università all'Esattore o suo incaricato in quella quantità corrispondente al Ruolo.
Art. 81. Nel Ruolo esigenza grano saranno intestati e responsabili del pagamento verso l'Amministrazione coloro che hanno preso la parte delle terre seminative, e non altri.
Art. 82. Il grano dovrà essere di buona qualità mercantile senza pula alzato a vento, cascato accuratamente a crivello, e di esattissima misura.
Art. 83. Non riconoscendosi nel grano, da chi lo riceve le qualità richieste, l'Agricoltore sarà obbligato a ridurlo o consegnarlo nel più breve tempo, o prima che il suo raccolto sia rimesso dall'aia, rimanendo a suo carico le spese che per fatto di questa ritardata consegna fossero necessarie.
Art. 84. Ad ogni Agricoltore si rilascierà, del grano consegnato, ricevuta.
Art. 85. Coloro che asportassero dall'aia il raccolto prima di avere soddisfatto la corrisposta, saranno soggetti alla penale del doppio terratico, salvo che per specialissime circostanze non avessero ottenuto permesso scritto dal Presidente.
Art. 86 I grani raccolti accuratamente costoditi, e conservati saranno venduti annualmente nell'epoca più opportuna secondo le norme stabilite in apposito capitolato da compilarsi a cura dal Consiglio d'Amministrazione.
Dei Pascoli
Art. 87. Il Consiglio d'Amministrazione determinerà ogni anno quale debba essere la quantità del pascolo ed erbe occorrenti per alimentare il bestiame dell'Università. Per ottenere poi una economia nel pascolo, e quindi un maggior utile avrà cura il Consiglio d' Amministrazione di suddividere per quanto sarà possibile in varie appezzamenti, o riserve, le vaste tenute.
Art. 88. Resta espressamente vietato ai forestieri di usufruire anche indirettamente dei pascoli sociali; sia costituendo soccide cogli associati; sia prendendo da questi cessioni o mezzadrie, giacché dei pascoli della Università non deggiono godere che i bestiami appartenenti in tutta proprietà ai cittadini di Tolfa. I contravventori incorreranno nella pena del doppio del riparto, e pei bovi aratori, se immessi nella Bandita di rinfresco, anche nel doppio della colletta, e nel caso di recidiva, la pena sarà aumentata di un grado.
Art. 89. Il numero del Bestiame che ciascun utente può introdurre di diritto nei pascoli Comuni Universitari, è limitato a 40 capi vaccine e 10 capi equini sopranno. I contravventori incorreranno nella pena del doppio delle corrisposte, da aumentarsi poi di un'altro grado in caso di recidiva.Torna su

Art. 90. Tutti i Bestiami sopranno depascenti nelle proprietà Universitarie saranno soggetti ad una tassa di fida, ed i Bovi aratori ad una corrisposta in grano o colletta.
Art. 91. La tassa di fida e la colletta verranno annualmente stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.
Art. 92. La Bandita di rinfresco é riservata ai soli Bovi aratori e Giovenchi da doma di trenta mesi. Il Consiglio d'Amministrazione sarà in facoltà di farvi introdurre anche i Birracchi.
Art. 93. Nella Bandita di rinfresco ciascun proprietario non potrà introdurre più di 14 bovi aratori e 4 giovenchi.
Art. 94. Sono esclusi dai pascoli universitari gli animali suini, caprini e ovini. Le Bestie somarine dovranno pagare la tassa come quelle cavalline.
Art. 95. I proprietari di Bestiame, che vorranno usufruire dei pascoli Universitari, saranno tenuti a fare denunzia entro il mese di Settembre.
Art. 96. Ciascun denunciante dovrà indicare all'ufficio il merco delle Bestie denunciate, e per quelle non mercate, dovranno darsi i segni e contrasegni.
Art. 97. Quelle che all'epoca della conta saranno riconosciute in contravvenzione alle disposizioni dell' Art. 95, saranno soggette alla penale del doppio del riparto.
Art. 98. Sarà soggetto alla tassa pascolo qualunque capo di bestiame sia vaccino che cavallino, che per un sol giorno dopo il I5 ottobre si troverà nei pascoli Universitari.
Art. 99. La immissione dei Bovi nella Bandita di rinfresco avverrà il giorno 10 Decembre.
Art. 100. La conta e verifica dei Bestiami immessi nella bandita di rinfresco avrà luogo non più tardi della prima quindicina di Gennaio. La Conta dei bestiami immessi nei pascoli comuni sarà fatta nella seconda quindicina di ottobre e la verifica entro il mese di marzo.
Della coltura intensiva
Art. 101. Il Consiglio d'Amministrazione dovrà, dalle sue tenute staccare un apprezzamento per tentare nel medesimo la coltura intensiva. Tale coltura può esperimentarsi coi tre seguenti sistemi.
1. Recingere un tratto di terreno e piantarvi a spese dell'Università gli Olivi; provvedendo poi, che coi pascoli e colle sementi non se ne danneggi la piantagione.
2. Concedere a chiunque lo voglia il diritto di piantare Olivi sulle terre dell'Università con diritto di percepire il frutto per anni ventinove. Per l'applicazione di tal sistema, il Consiglio d'Amministrazione stabilirà con contratti le modalità per favorire l'allevamento degli olivi, o per determinane la località., e l'estensione dove si debbono eseguire le piantagioni.
3. Concedere in affitto piccoli appezzamenti di estensione non superiore ad un Ettaro per la durata di anni venti, con obbligo pel colono della applicazione della coltura intensiva a vigneti od oliveti, ed ortaia a pena di rescissione del contratto.
In questi casi all'epoca della concessione in affitto si dovrà, con rego¬lare perizia accettata dal colono, determinare il valore reale del terreno, e scaduti gli anni venti dell'affitto anderà a beneficio del colono il maggior valore acquistato dal fondo colla coltura intensiva.
Per determinare tale maggior valore o plus valenza, si rediggerà nuo¬va perizia, e sarà in facoltà dell'Università Agraria, o di pagare la plus valenza, o di cedere in enfiteusi il fondo fissando il canone in ragione del 5 % nel valore attribuito al fondo dalla prima perizia in base alla quale si accordò l'affitto del terreno.
Dei Boschi
Art. 102 Gli associati potranno usufruire soltanto dei diritti comuni di legnatico sulle macchie o boschi Universitari senza alcun privilegio di taglio.
Art. 103. Soltanto sarà loro concessa una modica provvista di legna da fuoco per le capanne, ed il taglio del legname strettamente necessario per la costruzione delle capanne suddette, e delle fratte dietro permessoscritto dal Presidente ed indicanti i boschi e le località dove il taglio deve effettuarsi, non che la persona incaricata della opportuna sorveglianza.
Art. 104. La disposizione dell'Art. precedente è applicabile anche agli affittuari dei pascoli e di altri terreni in quanto alla costruzione delle capanne necessarie al personale della loro azienda.
Art. 105. Sarà permesso agli Agricoltori senza 1'autorizzazione del Presidente il taglio del legname necessario alla costruzione di Aratri, ed altri arnesi rurali.
Art. 106. Per ogni taglio arbitrario di piante ramaglie, sterpi, spini, ed arbusti di ogni specie e qualità il contravventore sarà soggetto alla penale di Lire venti, oltre al rifacimento dei danni. Ma se il taglio fosse avvenuto sopra piante riservate per frutto, ovvero per legname da lavoro, o su piante matricine e guide, la penale sarà raddoppiata.
Art. 107. Come pure sarà raddoppiata ogni rispettiva penale in caso di recidiva e aumentata sempre di un grado per le recidive susseguenti.
Art. 108. Sotto le precedenti disposizioni cade anche il taglio della foglia in qualunque stagione, ad eccezione delle Larghe per le quali dovranno tagliarsi i soli rami lasciando illeso il fusto della pianta.
Art. 109. Non sarà permesso la raccolta delle Ghiande se non dopo il 20 Ottobre sotto pena di denuncia all'autorità giudiziaria.
Art. 110. I boschi soggetti a taglio periodico verranno venduti alla scadenza del loro turno secondo le norme di apposito capitolato da stabi¬lirsi dal Consiglio Amministrativo, e sono i seguenti:
Ett. Are Cent.
1. Quartaccio 256 46 52
2 Taglietti della cicugnola 50 83 08
3. Monti di S. Caterina 405 37 71
4.Soline di Moneghianda 60 76 58
5. Cerrobuco 29 57 44
6. Monti dell' Acqua Tosta 284 19 12
7. Morre 22 64 28
8. Chiavaccio 93 22 85
9. Monte Acetino, Ascetta alta, Monte Palarese e Punton di Spadi 240 29 20
10. Monte Castagno e Sbalzi 101 19 96
Totale 1544 56 74

Disposizioni Transitorie
Art. 111. I contraventori alle disposizioni Agricole di cui al presente Regolamento verranno deferiti all' Autorità giudiziaria qualora nella Domenica successiva non avvenisse un amichevole componimento sancito dal Presidente.
Il presente Regolamento è stato discusso ed approvato dall'assemblea generale nella seduta del 7 Novembre 1896 colle modificazioni di cui al verbale della deliberazione della detta Assemblea.
Tolfa 10 Novembre 1896.
I DEPUTATI
Antonio Boschi Zoppini
Antonio Carducci

N. 637 IL SEGRETARIO
del registro delle deliberazioni Luigi Bianchi
R.a PREFETTURA di ROMA
Giunta Amministrativa Provinciale
La Giunta Amministrativa Provinciale in seduta del giorno 26 Marzo I897 coll' intervento dei Signori
1. Cav. Ricci Gramitto Cons. Pref. Presidente
2. Rebucci
3. Pessina
4. Santini Commissario elettivo
5. Bonderli
6. Imperi
6. Conte Spetia
e coll' assistenza del Sig. Dott. Casimiro Kulezychi Segret. di Prefettura.
Veduto il regolamentodell’Università Agraria di Tolfa proposta dal Commissario PrefettizioConte Blanchi di Roascio ed approvato dll’Assemblea Generale degli utenti in seduta del 7Novembre 1896.
Veduti i pareri favorevoli espressi in merito al detto Regolamento dal
Comizio Agrario della Deputazione Provinciale.
Nulla avendo ad osservare in contrario circa le disposizioni in esso contenute.
UDITO IL RE LATORE
DEClDE
Approvarsi il Regolamento sopracitato
P. IL PREFETTO PRESIDENTE
RICCI GRAMITTO
ILRELATORE IL SEGRETARIO
Fonderli Kulczycki
Per copia conforme al uso Amministrativo.
Il Segretario
ROASCIO
Per copia conforme
Tolfa 10 Aprile 1897.
Il Segretario
LUIGI BIANCHI

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